Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17937 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17937 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/02/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 587/2025
NOME COGNOME
CC – 13/2/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 42994/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Siracusa il 16/7/1970
avverso l’ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Novara del 10/3/2022
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 10.3.2022, il Magistrato di Sorveglianza di Novara ha dichiarato inammissibile il reclamo con cui il detenuto NOME COGNOME lamentava che una missiva da lui indirizzata alla madre era stata inoltrata all’autorità giudiziaria solo no ve giorni dopo il trattenimento e, in particolare, che la missiva era stata trattenuta solo perché si trattava di uno scritto con il personal computer.
Il decreto ha rilevato che, essendo la doglianza funzionale alla richiesta del detenuto di vietare ii trattenimento delle copie cartacee di file prodotti al personal computer disponendo la loro consegna al costo comunemente praticato all’esterno,
la materia del contendere era stata risolta dal Tribunale di Sorveglianza, che già con ordinanza del 21.1.2022 aveva delimitato il perimetro entro cui il soggetto può chiedere a proprie spese i file prodotti al personale computer, non comprendente le missive ai familiari.
Avverso tale provvedimento, il difensore di COGNOME ha proposto ricorso, articolando un un ico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 15 Cost., 666, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen., 18ter Ord. Pen.
Lamenta che il trattenimento di corrispondenza del detenuto è consentito solo se contenga scritti pericolosi per la sicurezza e l’ordine interno dell’istituto e che la decisione di non inoltro deve essere basata su elementi concreti che facciano dubitare circa la corrispondenza tra il contenuto effettivo della missiva e quello apparente.
Di conseguenza, non ricorrevano i presupposti per l’adozione di un decreto di inammissibilità de plano.
Con requisitoria scritta trasmessa il 20.1.2025, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che venga dichiarata l’inammissi bilità del ricorso, in quanto il Magistrato di sorveglianza ha correttamente pronunciato decreto di inammissibilità del reclamo che riproponeva una questione già decisa. In ogni caso, il reclamo non aveva per oggetto il trattenimento della missiva, che il ricorrente stesso riconosceva essere poi stata trasmessa, sia pure in ritardo, all’autorità giudiziaria; il detenuto richiedeva invece un provvedimento sostanzialmente preventivo e diretto alla direzione del carcere, contenente il divieto di trattenere copie cartacee di file prodotti dal computer: provvedimento, tuttavia, che non è previsto dall’ordinamento penitenziario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente, infatti, si duole oggi del trattenimento della missiva, ma si tratta di profilo che non costituiva tuttavia l’oggetto del reclamo. In ogni caso, il ricorso non contesta che la missiva, sia pure con un ritardo di qualche giorno, sia stata ino ltrata all’autorità giudiziaria, sicché non spiega in definitiva quale sarebbe l’attuale interesse ad impugnare del detenuto.
Come bene evidenzia anche la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, in realtà, il reclamo del 3.1.2022 consisteva nella richiesta al Magistrato di Sorveglianza di adottare un provvedimento di carattere generale, con il quale si
vietasse per il futuro il trattenimento di copie cartacee di file prodotti al personal computer, disponendone la loro consegna.
Ma si tratta di un provvedimento che non rientra nelle competenze del Magistrato di Sorveglianza previste dall’art. 69 Ord. Pen.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen ., al pagamento delle spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13.2.2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME