Corrispondenza detenuto avvocato: la Cassazione traccia i confini del controllo
La tutela della riservatezza nella corrispondenza tra detenuto e avvocato rappresenta un pilastro del diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 16289 del 2024, è intervenuta per chiarire i limiti del giudizio di ottemperanza in questo delicato ambito, specificando come una decisione su un singolo episodio non possa essere estesa a tutti i futuri controlli. Analizziamo la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I fatti del caso
Un detenuto si era visto accogliere, in passato, un reclamo contro la Casa Circondariale di appartenenza. Un’ordinanza del 2022 aveva stabilito che l’amministrazione penitenziaria non aveva il diritto di aprire una busta inviatagli dal suo difensore. Ritenendo che l’amministrazione continuasse a violare questo principio, il detenuto ha avviato un giudizio di ottemperanza per costringere l’istituto a rispettare quella prima decisione in modo generale e permanente.
Il Magistrato di Sorveglianza, tuttavia, ha rigettato l’istanza. Secondo il giudice, la richiesta del detenuto era una domanda nuova, in quanto la prima ordinanza si riferiva a un episodio specifico e non poteva essere interpretata come un divieto assoluto e generalizzato per ogni futura comunicazione.
Contro questa decisione, il detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che l’ordinanza del 2022 avesse sancito un principio generale: l’assoluta non ispezionabilità della corrispondenza con il difensore, a prescindere da etichette o formalità.
L’ordinanza della Corte e la specificità dei reclami sulla corrispondenza detenuto avvocato
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la linea del Magistrato di Sorveglianza. Gli Ermellini hanno chiarito che il giudizio di ottemperanza non è la sede adatta per introdurre domande nuove o per estendere l’efficacia di una decisione oltre il caso specifico per cui era stata emessa.
La prima ordinanza, quella del 2022, si era pronunciata su un singolo, determinato episodio di controllo sulla posta. Di conseguenza, non poteva essere utilizzata come base per imporre un obbligo generale all’amministrazione penitenziaria. La Corte ha sottolineato che ogni eventuale, successivo caso di presunto illecito controllo sulla corrispondenza deve essere gestito attraverso un autonomo e specifico reclamo.
I limiti del controllo sulla corrispondenza legale
La Corte ha colto l’occasione per ribadire quali siano i poteri e i doveri dell’amministrazione penitenziaria. Se da un lato è vietata l’ispezione del contenuto della corrispondenza tra assistito e difensore, dall’altro l’amministrazione ha il potere-dovere di effettuare dei controlli formali. Questi includono la verifica che sulla busta sia apposta la dicitura “corrispondenza per ragioni di giustizia”, che la firma del legale sia autenticata dal Presidente del Consiglio dell’Ordine forense di appartenenza e che sia indicato il procedimento a cui la comunicazione si riferisce. Tali controlli, previsti dal codice di procedura penale, sono finalizzati a garantire che la corrispondenza sia genuinamente di natura legale e non a violarne la segretezza.
Le motivazioni della Corte
La decisione si fonda su un principio procedurale fondamentale: la distinzione tra il giudizio di cognizione, dove si accerta un diritto (come nel primo reclamo del 2022), e il giudizio di ottemperanza, che serve solo a dare esecuzione a quanto già deciso. Introdurre nel giudizio di ottemperanza la pretesa di un divieto generale e futuro costituirebbe una domanda nuova, non ammissibile in quella sede. Il ricorso è stato inoltre ritenuto manifestamente infondato perché criticava una valutazione di merito del giudice a quo (quella sulla specificità della prima ordinanza) che la Cassazione ha ritenuto immune da vizi logici o errori di diritto.
Le conclusioni
In conclusione, la Suprema Corte stabilisce che una vittoria giudiziaria su un singolo episodio di controllo della posta legale non crea un’immunità permanente per tutta la corrispondenza futura. Il detenuto che ritenga leso il proprio diritto alla riservatezza delle comunicazioni con il difensore dovrà presentare un nuovo reclamo per ogni specifico incidente. La sentenza ribadisce il delicato equilibrio tra la garanzia del diritto di difesa e le esigenze di controllo dell’amministrazione penitenziaria, confinando quest’ultimo a verifiche puramente formali ed esterne.
Un’ordinanza che vieta l’ispezione di una lettera tra detenuto e avvocato vale per tutta la corrispondenza futura?
No. Secondo la Corte di Cassazione, un’ordinanza di questo tipo si riferisce a un episodio specifico. Ogni nuovo e presunto controllo ritenuto illecito deve essere contestato attraverso un reclamo autonomo e distinto.
L’amministrazione penitenziaria può controllare la posta inviata da un avvocato a un detenuto?
Sì, ma solo per quanto riguarda i controlli formali esterni. L’amministrazione può e deve verificare la presenza sulla busta della dicitura “corrispondenza per ragioni di giustizia”, l’autenticità della firma del legale e l’indicazione del procedimento di riferimento, ma non può aprire la busta o ispezionarne il contenuto.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene giudicato inammissibile perché ripropone questioni già decise nel merito?
Il ricorso viene respinto. Il ricorrente, inoltre, viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se non vi sono elementi che escludano la sua colpa, al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16289 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16289 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/10/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha rigettato la sua istanza volta ad ottenere l’ottemperanza rispet all’ordinanza del 28/06/2022, che, in tema di visto sulla corrispondenza inviata dal difenso al detenuto, in accoglimento del reclamo di quest’ultimo, “accertava e dichiarava che la Casa circondariale di Sassari non avesse il diritto di aprire la busta né di farlo con le mo utilizzate”;
Rilevato che il ricorso deduce che l’ordinanza del 28/06/2022, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo, che la ritiene estranea al perimetro del giudizio di ottemperanza, non si era limitata a decidere su un caso specifico ma affermava un principio generale estensibile all’intera gestione della corrispondenza tra detenuto e difensore, ossia quel secondo il quale la stessa non è ispezionabile, a prescindere dall’apposizione della dicitu “per ragioni di giustizia”;
Ritenuto che il ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, opponendo una diversa e in questa sede non consentita lettura del merito della decisione, la quale, c motivazione immune da vizi logici e da errori in punto di diritto, ha evidenziato che giudizio di ottemperanza non possono trovare ingresso domande non introdotte nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 29 del 01/12/2021, Rv. 282482) E che quella presentata dall’interessato è connotata da novità, posto che l’ordinanza della quale si richie l’ottemperanza risulta riferita ad un episodio specifico, sicché i diversi casi di vaglio corrispondenza devono essere coltivati con autonomi reclami;
Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, laddove censura quanto correttamente osservato dal giudice a quo nel merito, ossia che l’Amministrazione ha il poteredovere di controllare il rispetto formale delle indicazioni di cui agli ,artt. 103, comma 6 proc. pen. e 35, commi 1 e 2, reg. att. cod. proc. pen. (verifica della dicitura “corrisponde per ragioni di giustizia”, della sottoscrizione autenticata dal Presidente del Consi dell’RAGIONE_SOCIALE di appartenenza e l’indicazione del procedimento a cui la corrispondenza si riferisce);
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 7 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente