Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23945 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23945 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SASSARI NE k
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24 marzo 2023, il Tribunale di sorveglianza di Sassari accoglieva il reclamo proposto da NOME COGNOME, detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., avverso il decreto del 7 dicembre 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Sassari aveva disposto il trattenimento di una cartolina illustrata indirizzata al detenuto, in quanto priva di indicazione del mittente.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Sassari ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni degli artt. 18-ter e 41-bis ord. pen. nonché contraddittorietà e illogicità della motivazione. Il ricorrente sostiene che Tribunale di sorveglianza, avendo ritenuto che la valutazione dell’Autorità giudiziaria non possa limitarsi alla constatazione della natura anonima della missiva, ma debba estendersi al suo contenuto, hanno stravolto la ratio dell’art. 18 della Circolare del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017, la quale impone il trattenimento provvisorio della corrispondenza in ragione del carattere anonimo della medesima.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è illegittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza disponga il trattenimento di corrispondenza inviata da un detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41bis legge 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime sul fondamento di elementi diversi dal contenuto della singola missiva (nella specie, il mero rilievo della pericolosità del mittente), poiché il controllo p riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della stessa di elementi grafici che ne alterino l’apparente significato, al fine di veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al suddetto regime (Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, Rv. 279124-01).
È stato chiarito, inoltre, che il rispetto dell’art. 15 Cost. rende necessario assicurare che il controllo cui la libertà di corrispondenza è sottoposta, demandato all’Autorità giudiziaria, non sia meramente formale, ma consista in una valutazione
sostanziale e concreta operata in relazione ai criteri indicati dalla legge, sicché, ai fini dell’eventuale trattenimento, il giudice non può limitarsi a constatare che la missiva risulta priva di mittente, ma è tenuto a valutare se tale dato, in concreto e in considerazione del contenuto dello scritto, costituisca un pericolo per le esigenze attinenti alle indagini, alle esigenze investigative, di prevenzione dei reati oppure per l’ordine e la sicurezza dell’istituto (Sez. 1, n. 39497 del 07/04/2023, non mass.).
1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che l’ordinanza in esame è t i Le f. L; immune dai vizi lamentati e che le doglianze difeig-sive non colgono nel segno, poiché il Tribunale di sorveglianza, con motivazione logica, congrua e conforme a detti principi, ha dato conto del fatto che la missiva indirizzata a COGNOME, benché priva dell’indicazione del mittente, in base al suo contenuto e al contesto nel quale si inseriva (la nota protesta pacifica del detenuto), non evidenziava alcun profilo di pericolosità.
Alla luce dei principi richiamati deve essere interpretato l’art. 18 della Circolare del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del 2 ottobre 2017, nella parte in cui prevede che la corrispondenza in arrivo priva di mittente non deve essere consegnata al detenuto/interNOME, ma deve essere direttamente inoltrata all’Autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza alcuna statuizione c-e sulle spese processuali, in considerazione della naturatdella parte ricorrente. v
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, 20 dicembre 2023.