Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43235 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43235 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Giova evidenziare che, ai sensi dell’art. 18 ter, comma 1, lett. b), commi 3 e 5, Ord. pen., su richiesta del pubblico ministero o su proposta del Direttore dell’Istituto, il Magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza dei detenuti sia sottoposta a visto di controllo e quindi anche che sia trattenuta per esigenze attinenti alle indagini, per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o.di ordine dell’Istituto penitenziario. Detta norma va necessariamente coordinata con quella di cui all’art. 41 bis Ord. pen. che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto, prevede espressamente al comma 2-quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l’organizzazione criminale, terroristica od eversiva di appartenenza.
In tale contesto, il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo proposto evidenziando che il telegramma indirizzato alla madre di un detenuto in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., pur contenendo formalmente saluti e lo stato di salute del mittente, era idoneo a veicolare affermazioni o messaggi non consentiti, anche considerando che la persona destinataria risultava essere deceduta e che l’interessato, nel proprie reclamo, aveva erroneamente indicato il nome del destinatario.
Si ritiene, quindi, che la motivazione dell’impugnato provvedimento sia sufficiente ed adeguata, anche considerando che la motivazione del provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza rigetti il reclamo del detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. che lamenti il trattenimento di una pubblicazione indirizzatagli, ben può essere sintetica, pur dovendo da essa emergere l’effettuata, adeguata, disamina dello specifico caso concreto (Sez. 1, n. 3713 del 04/12/2008, dep. 2009, Lioce, Rv. 242525), come avvenuto nel caso di specie.
In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, infatti, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472).
Ai sensi dell’art. 616 cod. prbc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/10/2024