Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19712 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19712 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto, nei confronti di NOME COGNOME, ristretto in regime differenziato di c all’art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), II reclamo ai sensi dell’art. 18-ter Ord. pen., avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva disposto il trattenimento del telegramma in uscita, indirizzato alla moglie del detenuto, NOME COGNOME, ravvisando la sussistenza di un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, in ragione dell’ampio utilizzo di evidenziatori colorati utilizzati limitatamente a specifich frasi e/o parole, potendo ciò costituire un tentativo di trasmissione di messaggi criptici da parte del detenuto stesso alla consorteria criminale di appartenenza.
Avverso il predetto provvedimento ricorre per cassazione COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pan., l’inosservanza ovvero l’erronea applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 230 del 2000.
La motivazione del Tribunale di sorveglianza sarebbe viziata poiché non ha in alcun modo preso in considerazione la produzione documentale della difesa, volta a dimostrare l’abituale uso da parte del detenuto degli evidenziatori colorati, senza alcun intento di invio di messaggi in codice.
L’ordinanza impugnata si sarebbe, dunque, limitata, a un mero richiamo del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, per affermare, con una mera clausola di stile, l’esistenza del pericolo di trasmissione di messaggi criptici.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta il 24 agosto 2023, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, dev’essere dichiarato inammissibile.
La disciplina sulle limitazioni e sui controlli della corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale è regolata dalla art 18-ter Ord. pen., come modificato, per la materia, dalla legge 8 aprile 2004, n. 95.
Il 1° comma della citata disposizione stabilisce, come regola generale, ch sia le limitazioni, il visto di controllo e il controllo del contenuto dell buste, disciplinati dai commi da 1 a 4, sia í provvedimenti di trattenimento, previsti dal comma 4, possono essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell’istituto e tali restrizioni, perché limitative di un diritto fondamentale de persona, sono, ai sensi dell’art. 15 Cost., soggette a riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, sicché la loro adozione è rimessa a un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria e consentita nei soli casi normativamente previsti.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il principio secondo cui «la decisione di mancata consegna o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472).
La motivazione del provvedimento, invero, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve comunque dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti (Sez.1, n. 16744 del 14/03/2013, COGNOME, Rv. 257013. Nella specie il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui era stato disposto il trattenimento della corrispondenza, ritenuta di contenuto criptico, di detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41 -bis L. 26 luglio 1975 n. 354, limitandosi a ribadire il carattere criptico della missiva e senza fare alcun riferimento concreto a parole, frasi e segni grafici della lettera nei quali l’affermata criticità si sarebbe rivelata).
Corollario di tali principi è che il controllo può riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della stessa di elementi grafici che ne alterino l’apparente significato, al fine di trasmettere messaggi in violazione delle specifiche previsioni concernenti il suddetto regime, sicché «È illegittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza disponga il trattenimento di corrispondenza inviata da un detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41 -bis Ord. pen. ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime sul fondamento di elementi diversi dal contenuto della singola missiva, nella specie, il mero rilievo
della pericolosità del mittente» (Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, COGNOME, RV. 279124).
Tanto premesso, l’ordinanza impugnata ha fatto corretto governo delle coordinate ermeneutiche appena delineate, giacché il Tribunale di sorveglianza ha individuato la sussistenza di motivi di ragionevole sospetto nell’ampio utilizzo nel telegramma, da parte del detenuto, di evidenziatori colorati per sottolineare alcune frasi e/o parole, che potevano costituire un espediente per veicolare all’esterno ordini o, comunque, informazioni relative alle attività criminali della consorteria di appartenenza ovvero alle dinamiche interne ad essa e, per tale via, compromettere le esigenze di ordine e sicurezza poste a giustificazione del provvedimento di censura.
Al cospetto di tale solido apparato argomentativo, saldamente agganciato al quadro normativo di riferimento e scevro da qualsivoglia deficit di ordine razionale, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione, lamentando, senza però confortare il suo dire con elementi di obiettivo riscontro, la mancanza di motivazione in ordine alla concreta esposizione a pericolo dell’ordine e la sicurezza pubblica; ciò che, invece, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione non assiomatica e ancorata alla storicità delle circostanze esposte, ha invece svolto.
Non è, dunque, fondata la doglianza in punto di mancata valutazione delle ragioni del reclamante che, al contrario, sono state espressamente prese in considerazione dal Giudice specializzato che ne ha sintetizzato (p. 1 dell’ordinanza), così come ha dato atto dell’avvenuta produzione di una lettera in entrata, proveniente dalla stessa NOME COGNOME, ugualmente contenente frasi ovvero parole evidenziate con colori, ritenendo – con motivazione non manifestamente illogica – che tale tipo di segni grafici potessero ragionevolmente celare messaggi criptici.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 novembre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente