Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 50730 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 50730 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/03/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procurat generale NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava il provvedimento con cui la stessa Corte, in data 4 gennaio 2023, aveva disposto il trattenimento di una missiva diretta al detenuto NOME COGNOME, sotto processo dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, nonché sottoposto al regime di c all’art. 41-bis Ord. pen., e quindi al visto di controllo sulla corrispondenza.
Il detenuto ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo domandando l’annullamento della decisione impugnata per violazione di legge sostanziale e vizio della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
A norma dell’art. 18-ter, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354, contro i provvedimenti giurisdizionali in tema di mancata consegna al destinatario di corrispondenza, assoggettata in ambito detentivo a visto di controllo, o di mancat inoltro della corrispondenza dall’interessato spedita, può essere proposto reclam secondo la procedura prevista dall’articolo 14-ter della medesima legge penitenziaria, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso d magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale, in composizi collegiale, nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento i discorso.
L’ordinanza che pronuncia sul reclamo, emessa da giudice di cognizione diverso da quello individuato dalla legge, è affetta da incompetenza funzional (Sez. 1, n. 5251 del 17/01/2006, COGNOME), vizio rilevabile anche d’ufficio n giudizio di legittimità (tra le molte, Sez. 1, n. 10463 del 01/12/2016, dep. 20 Ferri, Rv. 269550-01), con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia viziata e trasmissione degli atti al giudice competente.
Restano per l’effetto assorbite le censure in ricorso avanzate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti a Tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso il 20/10/2023