Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17413 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17413 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso di NOME COGNOME e la ordinanza impugnata.
Considerato che la disciplina del trattenimento della corrispondenza, in entrata o in uscita, dei detenuti, novellata dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, è contenuta nell’art. 18-ter legge 26 luglio 1975, n. 354; che essa si applica indistintamente a tutti i soggetti reclusi e, quindi, anche a quelli sottoposti regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. (come l’odierno ricorrente) per i quali, ulteriormente, il comma 2-quater, lett. e), prevede la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo che per quella con i membri del Parlamento o con le autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia; che l’art. 18-ter dispone, al quinto comma, che l’autorità giudiziaria di cui al terzo comma – individuata nel Magistrato di sorveglianza, nel caso di condannati e internati, ovvero nel giudice che procede, per gli imputati – qualora ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che sia trattenuta e che, in tale evenienza, il detenuto o l’internato sia immediatamente informato; che la norma non introduce un esplicito obbligo motivazionale che, tuttavia deve intendersi immanente in virtù – oltre che del necessario rispetto dell’art. 15 Cost., che prevede che la libertà e la segretezza della corrispondenza possano essere limitati solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria – della ratio ispiratrice dell’intervento operato dalla legge 8 aprile 2004, n.95;
Rilevato che la motivazione del provvedimento di trattenimento deve dar conto del fatto che la corrispondenza visionata determina, per il suo contenuto, una situazione di pericolo per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati, oppure per l’ordine e la sicurezza dell’istituto e che affinché detto onere motivazionale possa ritenersi soddisfatto, non basta l’indicazione di un mero sospetto della sussistenza dei presupposti del trattenimento, ma è necessario indicare gli elementi concreti da cui è stato desunto il pericolo per una delle esigenze di cui al primo comma dell’art. 18-ter (così, tra le tante, Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527);
Considerato che la motivazione del provvedimento di trattenimento può essere sintetica, senza che ciò ne determini in sé l’illegittimità; sotto altro aspetto non è necessario che si dimostri che il contenuto della missiva inciti alla commissione di reati o contenga messaggi che mettono in pericolo indagini e investigazioni, richiedendosi solo che vengano indicati gli elementi concreti da cui
possa desumersi, ad esempio, che il mittente stia cercando di trasmettere un messaggio occulto attinente ad una delle esigenze enunciate dal citato art. 18-ter;
Ritenuto che l’ordinanza impugnata ha fatto corretto governo delle coordinate ermeneutiche appena delineate, giacché il Tribunale di sorveglianza di Perugia – dopo la lettura della missiva – ha avallato il trattenimento della stessa per i riferimenti in essa contenuti e per non meglio precisate allusioni che sono state ritenute poco chiare e come tali integranti il presupposto del pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica;
Considerato che, al cospetto di un solido apparato argomentativo, saldamente agganciato al quadro normativo di riferimento e scevro da qualsivoglia deficit di ordine razionale, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 4 aprile 2024.