Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 957 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 957 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato a PALERMO il 08/06/1954 avverso l’ordinanza dl 20/02/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di TORINO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino con provvedimento del 20 febbraio 2024 respingeva il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Cuneo che aveva disposto il nullaosta al trattenimento di una missiva inviata dal detenuto alla moglie NOME, in quanto vi era il racconto da parte dell’uomo di un sogno con l’indicazione dei luoghi, racconto che poteva essere un modo per veicolare all’esterno messaggi criptici, indirizzati al sodalizio di appartenenza.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il detenuto, tramite il proprio difensore, lamentando con unico motivo la violazione dell’art. 18 L. 354/75 e l’illogicità della motivazione.
In particolare, il ricorrente rilevava la lacunosità del provvedimento che si limitava a richiamare genericamente il racconto di un sogno, senza che da tale impianto motivazionale si potesse desumere l’esistenza di un concreto ed effettivo pericolo per l’ordine e la sicurezza dell’istituto.
Lamentava il ricorrente come l’avere omesso i dettagli del sogno nella motivazione non consentisse di verificare la correttezza del disposto trattenimento; la stringata motivazione ostava a qualunque possibilità di difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
1.1 L’onere motivazionale nel caso di specie deve modularsi con la particolarità dell’oggetto del reclamo, al fine di evitare di disvelare proprio attraverso la motivazione del provvedimento giurisdizionale il contenuto della missiva censurata, soprattutto perchØ nel caso in esame si tratta di corrispondenza proveniente dal detenuto, in uscita, dunque.
Infatti, proprio in questa ottica si inserisce l’insegnamento di questa Corte per cui in
tema di ordinamento penitenziario, nel procedimento di controllo della corrispondenza e della stampa in arrivo al detenuto, non sussiste un diritto del difensore alla visione e alla estrazione di copia della comunicazione trattenuta e non inoltrata, essendo sufficiente il richiamo, anche non analiticamente esplicitato, da parte del provvedimento giudiziale al contenuto della comunicazione, che dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare il corretto bilanciamento tra le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative o di prevenzione soddisfatte dal trattenimento e il diritto di difesa del detenuto sulle ragioni della limitazione. (Sez. 1, Sentenza n. 17805 del 05/03/2021 Rv. 281278)
La libertà di corrispondenza dei detenuti in regime speciale può essere limitata, in virtø di quanto stabilito dall’art. 15 della Costituzione, solo con un provvedimento dell’autorità giudiziaria, la cui motivazione deve essere diversamente modulata a seconda che la corrispondenza sia in “uscita” o in “entrata” atteso che, nel primo caso il soggetto che subisce il controllo Ł lo stesso autore della corrispondenza ed Ł perciò sufficiente rappresentare le esigenze che giustificano la limitazione in concreto, nel secondo caso, invece, il detenuto Ł il destinatario della corrispondenza per cui, pur non dovendo il contenuto di questa essere analiticamente esplicitato, deve comunque essere richiamato con modalità idonee ad assicurare il prudente bilanciamento tra il diritto del detenuto a conoscere le ragioni della limitazione e le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative. (Sez. 1, Sentenza n. 43522 del 20/06/2014 Rv. 260692)
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME