Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9670 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9670 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
I
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 20 dicembre 2021, il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia disponeva il trattenimento di una missiva datata 24 luglio 2017, proveniente dall’AVV_NOTAIO e diretta al detenuto NOME COGNOME, sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen.
NOME COGNOME proponeva reclamo diretto al Tribunale di sorveglianza di Bologna, che lo rigettava con ordinanza del 20 ottobre 2022. Secondo il Tribunale, ai sensi dell’art. 18-ter ord. pen., che individua le condizioni legittiman l’attivazione dei meccanismi di controllo sulla corrispondenza dei detenuti, il trattenimento della missiva era fondato, perché ad essa erano allegate talune relazioni tra autorità di pubblica sicurezza di rilevanza nazionale senza «timbri di deposito» e senza intestazioni che consentissero di comprendere la provenienza degli atti.
AVV_NOTAIO, in difesa di NOME COGNOME, ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazioni di legge in relazione all’art. 24 Cost. e all’art. 1 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Nel ricorso si afferma che il Tribunale di sorveglianza non ha rispettato i diritti difensivi che venivano esercitati mediante l’invio della missiva; ha omesso di considerare quanto era stato esposto nelle memorie che spiegavano dettagliatamente il contenuto degli allegati alla missiva; non ha tenuto conto che essi sono inerenti a un mandato difensivo e sono costituiti da copie di atti legittimamente estratti dal fascicolo all’epoca pendente nei confronti di COGNOME; che la mancanza di «timbri di deposito» è aderente alla prassi seguita nelle cancellerie per il rilascio di copie di fascicoli, ove non si tr di «copie conformi».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di «non inoltro» può essere legittimamente motivata sulla base di
elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. (Sez. 1, Sentenza n. 51187 del 17/05/2018 Rv. 274479 – 01).
1.2. Nel caso ora in esame, dalla lettura dell’ordinanza impugnata non emerge che il Tribunale di sorveglianza abbia fatto corretta applicazione del suddetto principio, pienamente condivisibile.
A fronte delle regole generali poste a garanzia della libertà del difensore e dello svolgimento delle sue comunicazioni con l’assistito (art. 103 cod. proc. pen.), in attuazione dei principi stabiliti nell’art. 24 Cost., le affermazioni contenu nell’ordinanza emessa il 20 dicembre 2022 dal Tribunale di sorveglianza risultano inidonee a spiegare le ragioni del provvedimento.
Il Tribunale di sorveglianza, infatti, non ha esposto congrue massime di esperienza, in base alle quali possa ritenersi, in concreto, che l’inoltro al detenuto di una missiva proveniente dal suo difensore e di allegati costituiti da copie di informative di polizia, pur carenti di «timbri di deposito», non siano pertinenti al mandato difensivo, e possa dubitarsi che il contenuto effettivo della missiva o degli allegati sia quello che appare dalla semplice lettura dei testi.
L’ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Bologna che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato, ma rendendo congrua motivazione sulle ragioni del trattenimento della missiva.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023.