Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24937 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
PRIMA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24937 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/06/2025
– Presidente –
NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 07/10/1976
avverso l’ordinanza del 25/03/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di Milano
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 25 marzo 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo presentato da NOME COGNOME detenuto nel regime speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., contro il decreto del 31 dicembre 2024 con cui il magistrato di sorveglianza di Milano ha disposto il trattenimento di due fotografie inviate al detenuto dal fratello, NOME COGNOME.
In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che tutto il resto del plico inviato al detenuto dal fratello Ł stato consegnato, sono state trattenute soltanto due fotografie che ritraggono delle persone, ma con sfondi modificati, ritraenti paesaggi e monumenti in grado di richiamare alla memoria precise e ben note località, e quindi in grado di veicolare messaggi criptici sfruttando immagini evocative di luoghi scollegate dal contesto carcerario, in cui si trova anche il mittente, e dal luogo reale in cui le foto sono state scattate.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 18-ter ord. pen. perchØ Ł stato leso il diritto di difesa, atteso che le fotografie trattenute non sono state messe a disposizione del difensore del detenuto, che quindi non Ł stato posto nelle condizioni di poter controdedurre in modo compiuto.
Con il secondo motivo deduce ulteriore violazione dell’art. 18-ter ord. pen. perchØ la motivazione dell’ordinanza impugnata non consente di comprendere se le fotografie trattenute costituissero un pericolo per la sicurezza, che Ł l’unico parametro in relazione al quale la norma di legge attribuisce al giudice il potere di restringere la corrispondenza epistolare del detenuto.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł infondato.
Il primo motivo Ł infondato in quanto la questione Ł stata già scrutinata piø volte dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto che ‘in tema di ordinamento penitenziario, nel procedimento di controllo della corrispondenza e della stampa in arrivo al detenuto non sussiste un diritto del difensore alla visione e alla estrazione di copia della comunicazione trattenuta e non inoltrata, essendo sufficiente il richiamo, anche non analiticamente esplicitato, da parte del provvedimento giudiziale al contenuto della comunicazione, che dovrà avvenire con modalità idonee ad assicurare il corretto bilanciamento tra le finalità di pubblico interesse volte a salvaguardare le esigenze investigative o di prevenzione soddisfatte dal trattenimento e il diritto di difesa del detenuto sulle ragioni della limitazione. (Sez. 1, n. 17805 del 05/03/2021, Mezzasalma, Rv. 281278 – 01; conformi, piø di recente, Sez. 7, n. 957 del 28/11/2024, dep. 2025, Tagliavia, n.m.; Sez. 7, n. 3647 del 19/12/2023, dep. 2024, Graviano, n.m.).
Il secondo motivo, che attacca la motivazione del provvedimento impugnato, Ł inammissibile per violazione del principio di specificità.
Il motivo Ł composto, infatti, da una serie di massime ed affermazioni di principio, in parte inconferenti con il caso concreto (quale il riferimento alla corrispondenza in arrivo priva di mittente, che non Ł pertinente al caso in esame in cui il mittente Ł individuato), e non prende posizione sul percorso logico dell’ordinanza impugnata che evidenzia, invece, che, poichŁ le foto oggetto della corrispondenza erano sganciate dal contenuto della missiva ed erano state modificate, ritraendo persone precise sullo sfondo di luoghi ben precisi, esse potrebbero veicolare messaggi che l’amministrazione penitenziaria non comprende ma il detenuto, invece, Ł in grado di intendere, motivazione che Ł scevra da tratti di illogicità.
D’altronde, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il carattere criptico di una espressione o, come nel caso di specie, di un riferimento, ‘costituisce un indice di sospetto di pericolosità della missiva, che, alla luce del contenuto e del contesto entro il quale si svolge la corrispondenza, può essere ritenuto integrare il pericolo per le esigenze attinenti alle indagini, per le esigenze investigative e di prevenzione dei reati oppure per l’ordine e la sicurezza dell’istituto di cui all’art. 18ter ord. pen.’ (Sez. 7, n. 24179 del 18/04/2024, COGNOME, n.m.).
Il ricorso non si confronta con questo percorso logico dell’ordinanza impugnata, limitandosi ad affermazioni generali, e, pertanto, incorre nel vizio di specificità del motivo ((Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonchØ, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823).
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 24/06/2025
Il Consigliere estensore COGNOME