Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41060 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41060 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PATERNO’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che la disciplina del trattenimento della corrispondenza, in ent in uscita, dei detenuti, novellata dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, è co nell’art. 18-ter legge 26 luglio 1975, n. 354;
che essa si applica indistintamente a tutti i soggetti reclusi e, quindi a quelli sottoposti al regime di cui all’art. 41 -bis, per i quali, ulteriormente, il comma 2 -quater, lett. e), prevede la sottoposizione a visto di censura de corrispondenza, salvo che per quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;
che l’art. 18-ter dispone, al quinto comma, che l’autorità giudiziaria di terzo comma – individuata nel Magistrato di sorveglianza, nel caso d condannati e internati, ovvero nel giudice che procede, per gli imputat qualora ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata o inoltrata destinatario, dispone che sia trattenuta e che, in tale evenienza, il det l’interNOME sia immediatamente informato;
che la norma non introduce un esplicito obbligo motivazionale che, tuttav deve intendersi immanente in virtù – oltre che del necessario rispetto dell 15 Cost., che prevede che la libertà e la segretezza della corrispondenza pos essere limitati solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria – dell ratio ispiratrice dell’intervento operato dalla legge 8 aprile 2004, n.95;
che tale riforma, infatti, è stata adottata allo scopo di porre rimed situazione che, in costanza di applicazione della previgente normativa, av condotto a reiterare sentenze di condanna della Corte EDU nei confronti de Stato italiano, motivate dall’assenza di apposita disciplina in ordine alla delle misure di controllo sulla corrispondenza dei detenuti ed ai motiv potevano giustificarle, nonché dell’insufficiente chiarezza nell’indic dell’estensione e delle modalità di esercizio della facoltà di valutazione sp alle autorità competenti in materia (cfr., tra le tante, sent. 23.2.2010, c/Italia; sent. 14.10.2004, Vargas c/Italia; sent. 28.9.2000 Messina c/Itali che, al cospetto di una riforma normativa intesa a circoscrivere e meg dettagliare i motivi per cui il detenuto può patire limitazione all’eserciz libertà di corrispondenza, di cui egli è titolare al pari di qualunque altro i e, vieppiù, di renderli conoscibili e prevedibili, l’obbligo, per l’autorità che disponga il trattenimento, di motivare la decisione rappresenta suo logi ineludibile portato, necessario per consentire al «catalogo» delle ragioni i per il controllo ed il trattenimento di svolgere la propria funzione di arg interventi intrusivi rispetto all’esercizio della libertà di corrispon detenuto;
che, posto, allora, che l’art. 18-ter, quinto comma, non contemp espressamente i casi in cui l’autorità giudiziaria può legittimamente dispo trattenimento, è spettato alla giurisprudenza di legittimità il compito di c che tanto può accadere a condizione che la lettura della corrispondenza metta luce una delle esigenze indicate nel primo comma; il collegamento funzionale t visto di controllo e trattenimento autorizza, dunque, l’impiego dei criteri ela in relazione al primo istituto al fine di delimitare l’ambito applicativo del s (in questo senso, cfr. tra le altre, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falson 274479);
che la motivazione del provvedimento di trattenimento deve, in altri termi dar conto del fatto che la corrispondenza visionata determina, per il contenuto, una situazione di pericolo per esigenze attinenti le indag investigative o di prevenzione dei reati, oppure per l’ordine e la sic dell’istituto;
che è stato, altresì, chiarito che, affinché detto onere motivazionale ritenersi soddisfatto, non basta l’indicazione di un mero sospetto sussistenza dei presupposti del trattenimento, ma è necessario indicare elementi concreti da cui è stato desunto il pericolo per una delle esigenze al primo comma dell’art. 18-ter (così, tra le tante, Sez. 5, n. 324 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527);
che, a tal fine, in passato, sono stati ritenuti sufficienti l’impiego ma incisive parole, dimostrative del fatto che il magistrato di sorveglianza, dall’indugiare nella mera ripetizione di formule di stile, ha offerto un’ad disamina dello specifico contenuto dello scritto trattenuto (Sez. 1, n. 37 04/12/2008, Lioce, Rv. 242525), ovvero l’indicazione di elementi concreti c portino ad argomentazioni presuntive non espresse in termini di certezza, cioè grado, quantomeno, di far ragionevolmente dubitare che il contenuto effetti della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472);
che la motivazione del provvedimento di trattenimento può, dunque, essere sintetica, senza che ciò ne determini in sé l’illegittimità; sotto altro asp è necessario che si dimostri che il contenuto della missiva inciti alla commis di reati o contenga messaggi che mettono in pericolo indagini e investigazi richiedendosi solo che vengano indicati gli elementi concreti da cui p desumersi, ad esempio, che il mittente stia cercando di trasmettere messaggio occulto attinente ad una delle esigenze enunciate all’art. 18-ter;
ritenuto che l’ordinanza impugnata ha fatto corretto governo de coordinate ermeneutiche appena delineate, giacché il Tribunale di sorveglian ha avallato il trattenimento della missiva e dell’allegata fotografia inv
NOME COGNOME a NOME COGNOME sul postulato che la consegna del lettera, che contiene il riferimento a soggetti genericamente indicati ragazzo»; «un’amica»), e dell’immagine, che ritrae la mittente insieme ad al persona, non identificata, potrebbe costituire un espediente per veicol dall’esterno, informazioni relative alle attività criminali della consort appartenenza ovvero alle dinamiche interne ad essa e, per tale v compromettere le esigenze di ordine e sicurezza poste a giustificazione provvedimento di censura;
che, al cospetto di un solido apparato argomentativo, saldament agganciato al quadro normativo di riferimento, arricchito da pertinenti riferim alla collocazione di COGNOME all’interno della criminalità organizzata e scev qualsivoglia deficit di ordine razionale, il ricorrente si pone in una prospettiva mera confutazione, lamentando, senza però confortare il suo dire con elementi obiettivo riscontro, di non avere potuto compiutamente interloquire in ordine nella concreta esposizione a pericolo dell’ordine e la sicurezza pubblica, ci invece, il Tribunale di sorveglianza, con motivazione non assiomatica m ancorata alla storicità delle circostanze esposte, ha invece ritenuto accaduto;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ric con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione d causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 08/06/2023.