Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10727 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10727 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui in data 22.7.2025 il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso il decreto di trattenimento della corrispondenza emesso il 17.6.2025 dal Magistrato di sorveglianza di L’Aquila;
Rilevato, quanto al primo motivo di ricorso relativo alla doglianza di mancata indicazione nell’avviso di fissazione dell’udienza dell’oggetto del procedimento, che dall’esame degli atti è risultato che il relativo decreto facesse espresso riferimento a “reclamo ex art. 18 ter 0.P.”, di guisa che si può ritenere che l’indicazione dell’oggetto della trattazione fosse idoneo a consentire al destinatario dell’avviso di predisporre un’effettiva difesa in relazione ad un procedimento cui aveva dato lui stesso causa con la proposizione del reclamo;
Aggiunto che, nelle more dell’udienza, il detenuto aveva chiesto l’emissione di un nuovo decreto con l’indicazione dell’ordinanza reclamata, espressamente rigettata in calce dal Tribunale di sorveglianza, sicché si può ritenere che possa trovare applicazione l’indirizzo secondo cui nel procedimento di sorveglianza è sufficiente che il decreto di fissazione dell’udienza indichi l’oggetto del giudizio e non anche le ragioni per le quali è stato avviato, incombendo sull’interessato o sul suo difensore l’onere di consultare in cancelleria gli atti relativi ed eventualmente di estrarne copia (Sez. 1, n. 38818 del 22/7/2015, Cante, Rv. 264652 – 01; Sez. 1, n. 33892 del 14/7/2010, COGNOME, Rv. 248177 – 01);
Rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, che si tratta innanzitutto di una critica al provvedimento impugNOME basata sulla rilettura e sulla diversa valutazione degli elementi che il Tribunale di sorveglianza ha posto a base della decisione con motivazione non manifestamente illogica, che ha messo in collegamento il contenuto della missiva con quello di una precedente lettera ricevuta dalla compagna, così facendo buon governo del principio secondo cui, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell’art. 41 -bis ord. pen., la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 277527 01);
n/
Rilevato che anche l’ulteriore doglianza sviluppata nel secondo motivo – ovvero che il giudice procedente nella fase di cognizione si era pronunciato in senso favorevole al ricorrente sulla medesima missiva e che, pertanto, doveva accordarsi preferenza a quella decisione – non tiene conto che il principio dell’esecutività della decisione più favorevole presuppone l’identità della complessiva materia oggetto di decisione, sicché non si applica nel caso di difformi decisioni, in ordine all’inoltro di corrispondenza del detenuto, da parte rispettivamente del magistrato di sorveglianza e del giudice del procedimento in corso, riguardando le stesse differenti ambiti di valutazione inerenti, da un lato, alla sicurezza e all’ordine in Istituto e, dall’altro, alle esigenze concernenti le indagini (Sez. 1, n. 43503 del 30/11/2010, COGNOME, Rv. 248992 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18.12.2025