Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28390 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28390 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/11/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/stree le conclusioni del PG O. poLo ,Q.0 oto r e. cau c.C41 2-0
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza emessa in data 16 novembre 2023 il Tribunale di Catania ha respinto il reclamo ex art. 18 ter ord.pen. – in tema di trattenimento della corrispondenza (provv. Corte Assise Appello del 21 giugno 2023) proposto da COGNOME NOME (sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen.).
1.2 In motivazione si afferma, in sintesi, che :
si condivide con la difesa del reclamante la necessità, ai fini del tratteniment rinvenire un elemento grafico tale da concretizzare il sospetto della esistenza di messaggio criptico e non – come sostenuto dal giudice di primo grado – la semplice idertítà del destinatario (altra persona sottoposta al regime differenziato);
tuttavia tale elemento esiste, nell’ambito della lettera di accompagnamento vergat dall’COGNOME (trattandosi, per il resto, di un provvedimento giurisdizionale), in qua stessa contiene un termine poco chiaro (lì dove si parla di una ‘ratifica’ di pregr ordinanze emesse in suo favore). Viene pertanto confermato, sulla base di detta argomentazione, il trattenimento.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore COGNOME NOME, deducendo erronea applicazione della legge regolatrice ed apparenza di motivazione.
Si ritiene la decisione non rispettosa dei contenuti dell’art. 18 ter o d.pen., nonchè lesiva delle prerogative difensive. In particolare, nella ‘nuova’ motivazione espressa il Tribu avrebbe – in sostanza – ritenuto criptico un passaggio esplicativo che non può dirsi tal
NOME, in particolare, avrebbe spiegato al destinatario che in ragione de interruzione del precedente periodo detentivo è stata richiesta al Tribunale Sorveglianza una ‘ratifica’ delle precedenti decisioni emesse in tema di tutela dei dirit ex art. 35 bis ord.pen. . Viene allegata documentazione a sostegno.
Il trattenimento, dunque, non si fonderebbe su reali esigenze di prevenzione o di tute della sicurezza pubblica.
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
3.1 II Tribunale ha realizzato una variazione totale del contenuto argomentativo del prima decisione, posto che alla ‘qualità soggettiva’ del destinatario (quale ragion trattenimento) si è sostituito un preteso profilo criptico della comunicazione. Ciò è di certo consentito, in rapporto al principio di libera valutazione degli atti (re
nel solco della devoluzione) anche nell’ambito di una procedura a vocazione impugNOMEria
(quale è il reclamo), ma la assenza di un contraddittorio preventivo – sul profilo evoc – rende ‘precaria’ la decisione lì dove la critica esposta solo con il ricorso s manifestamente infondata.
3.2 Ed è questo il caso che ci occupa, posto che il contenuto del ricorso introduce un chiave esplicativa del contenuto della missiva – non esposta in precedenza perché non necessaria – che obiettivamente rende necessaria una rivalutazione di merito del contenuto del provvedimento di trattenimento. Va pertanto disposto l’annullamento della decisione per una nuova valutazione, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma il 28 marzo 2024
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente