Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28296 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28296 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1889/2025
CC – 29/05/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
– Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 28/02/2025 del TRIBUNALE di Napoli;
vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Quanto al mancato inoltro di cinque missive (quattro in uscita e una in entrata), il Tribunale rileva che la decisione di trattenimento Ł congruamente motivata, in rapporto alla ambiguità e stranezza di alcuni passaggi di testo che emergono in modo ricorrente e che potrebbero nascondere altri significati comunicativi.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME NOME. Il ricorso Ł affidato ad un unico motivo, con cui si deduce vizio di motivazione.
Pur essendo in atto la sottoposizione del COGNOME al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen. il provvedimento sarebbe lesivo delle facoltà comunicative in modo irragionevole. Non vi Ł congrua motivazione circa la pretesa ambiguità di taluni passaggi espressivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, per le ragioni che seguono.
Si Ł piø volte evidenziato – nella presente sede di legittimità – che ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41 bis ord.pen. non Ł necessario dimostrare che la missiva trasmessa ordini la commissione di reati o contenga espliciti messaggi rivolti ad altri partecipi della organizzazione, ma Ł sufficiente che elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e, dunque, temere che il detenuto abbia voluto
trasmettere un messaggio che abbia a che fare con le ‘esigenze’ di prevenzione indicate dall’art. 18 ter (in tal senso v. Sez. I n. 9689 del 12.2.2014).
E’ evidente, dunque, che la legittima finalità preventiva Ł correlata da un lato alla ‘dimensione criminale’ del soggetto sottoposto al regime differenziato, dall’altro allo specifico contenuto della missiva, che deve apparire tale da determinare un ragionevole allarme circa l’effettiva volontà del mittente di trasmettere, in realtà, una comunicazione che esula dall’ambito strettamente personale e si rapporta alle finalità di mantenere una influenza criminale sul mondo esterno .
Nel caso in esame, pertanto, la motivazione resa appare del tutto in linea con tale finalità, atteso che effettivamente i passaggi indicati dal Tribunale (punti ove in apparenza si parla di cibo o dell’attività di cucinare) non sono del tutto chiari in rapporto alla condizione deel soggetto recluso.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 29/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
COGNOME COGNOME
NOME COGNOME