Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18684 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18684 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/10/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza con cui in data 17.10.2024 il Tribunale di Napoli ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento di non inoltro della corrispondenza emesso il 3.7.2024 dal g.i.p. del Tribunale di Napoli;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso si fonda essenzialmente sulla censura secondo cui l’ordinanza impugnata non contenga una valutazione circa il pericolo concreto che deriverebbe dall’eventuale inoltro della corrispondenza;
Ritenuto, a tal proposito, che la motivazione della decisione impugnata contenga l’indicazione degli elementi secondo cui è ipotizzabile che la missiva sottenda la trasmissione di un messaggio ad un detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., trattandosi di fotografie di un noto cantante napoletano indirizzate ad altro appartenente a gruppo criminale di alto profilo con la indicazione di due nomi di battesimo;
Ritenuto, pertanto, che il provvedimento individui adeguatamente il rischio concreto che la corrispondenza tra i due detenuti possa fungere da strumento di comunicazione e di coltivazione di relazioni illecite, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019, Rv. 277527 – 01; Sez. 1, n. 51187 del 17/5/2018, Rv. 274479 – 01), potendo anche basarsi su un giudizio di inaffidabilità soggettiva di colui che ha trasmesso la missiva al detenuto o che sia destinatario della corrispondenza da quest’ultimo inviata (Sez. 1, n. 52525 del 17/5/2018, Rv. 274407 – 01);
Considerato che, a fronte di tale motivazione, il ricorrente propone non più che doglianze in punto di fatto, sollecitando una diversa valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione con l’adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell’ordinanza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025