Corrispondenza detenuti 41-bis: la Cassazione sul rischio di messaggi cifrati
La gestione della corrispondenza detenuti 41-bis rappresenta un punto di delicato equilibrio tra il diritto alla comunicazione del recluso e le esigenze di sicurezza dello Stato. Un’ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui criteri che giustificano il blocco di una missiva, sottolineando come anche elementi apparentemente innocui possano nascondere tentativi di comunicazione illecita.
Il Fatto: Fotografie di un Cantante tra Due Detenuti
Il caso nasce dalla decisione dell’autorità giudiziaria di non inoltrare la corrispondenza inviata da un detenuto, sottoposto al regime speciale previsto dall’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario. La missiva, destinata a un altro recluso appartenente a un gruppo criminale di alto profilo, conteneva fotografie di un noto cantante napoletano e l’indicazione di due nomi di battesimo.
Il detenuto mittente ha presentato reclamo, lamentando che la decisione di bloccare la lettera non fosse supportata da una valutazione sul pericolo concreto che sarebbe derivato dal suo inoltro. Il Tribunale di Napoli ha respinto il reclamo e il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.
La Valutazione del Rischio nella corrispondenza detenuti 41-bis
Il ricorrente ha sostenuto che il provvedimento impugnato fosse carente di motivazione riguardo al pericolo effettivo. La Corte Suprema, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile, confermando la validità della decisione del Tribunale. Secondo gli Ermellini, la motivazione del blocco era adeguata e fondata su elementi concreti.
La Corte ha evidenziato come il provvedimento avesse correttamente individuato il rischio che la lettera, dietro l’apparenza innocua, potesse fungere da veicolo per un messaggio cifrato tra due esponenti di spicco della criminalità organizzata. Gli elementi considerati sufficienti a fondare questo sospetto erano:
1. La natura del contenuto: fotografie di un cantante.
2. I soggetti coinvolti: sia il mittente che il destinatario erano detenuti di alto profilo criminale.
3. Dettagli specifici: l’indicazione di due nomi di battesimo all’interno della missiva.
Le Motivazioni
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di controllo sulla corrispondenza detenuti 41-bis. La decisione di non inoltro deve essere motivata, anche sinteticamente, sulla base di elementi concreti che inducano un ‘ragionevole dubbio’ sul fatto che il contenuto reale della missiva sia diverso da quello apparente. Tale valutazione non richiede una prova certa della comunicazione illecita, ma un fondato sospetto basato su un bilanciamento tra le ragioni di sicurezza e i diritti del detenuto.
La Corte ha inoltre precisato che il giudizio può basarsi anche su una valutazione di ‘inaffidabilità soggettiva’ del mittente o del destinatario. In questo caso, lo status dei due detenuti, entrambi inseriti in contesti criminali di elevato spessore, ha costituito un fattore determinante per ritenere concreto il rischio che la corrispondenza fosse uno strumento per coltivare relazioni illecite.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento consolidato: il controllo sulla corrispondenza dei detenuti in regime speciale è uno strumento essenziale per prevenire la prosecuzione delle attività criminali dall’interno del carcere. La decisione di bloccare una lettera non necessita di prove schiaccianti, ma di una motivazione logica e fondata su elementi oggettivi e soggettivi che, nel loro complesso, rendano ipotizzabile un tentativo di comunicazione nascosta. Le argomentazioni del ricorrente sono state liquidate come semplici doglianze di fatto, volte a ottenere una nuova valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Quando può essere bloccata la corrispondenza di un detenuto in regime 41-bis?
La corrispondenza può essere bloccata quando esistono elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia diverso da quello apparente, fungendo da strumento di comunicazione illecita. La decisione deve essere motivata.
È sufficiente un semplice sospetto per bloccare una lettera?
No, non un semplice sospetto, ma un ‘ragionevole dubbio’ basato su elementi concreti. Questi possono includere l’identità dei corrispondenti (se sono figure di spicco della criminalità), il contesto e dettagli apparentemente insignificanti che potrebbero celare un messaggio cifrato.
Quali elementi sono stati considerati sufficienti in questo caso per giustificare il blocco?
In questo caso, gli elementi decisivi sono stati: il fatto che mittente e destinatario fossero detenuti di alto profilo criminale, la natura del contenuto (fotografie di un cantante inviate a un altro appartenente a un gruppo criminale) e l’inserimento di due specifici nomi di battesimo, considerati un potenziale codice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18684 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18684 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 05/11/1984
avverso l’ordinanza del 17/10/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza con cui in data 17.10.2024 il Tribunale di Napoli ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento di non inoltro della corrispondenza emesso il 3.7.2024 dal g.i.p. del Tribunale di Napoli;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso si fonda essenzialmente sulla censura secondo cui l’ordinanza impugnata non contenga una valutazione circa il pericolo concreto che deriverebbe dall’eventuale inoltro della corrispondenza;
Ritenuto, a tal proposito, che la motivazione della decisione impugnata contenga l’indicazione degli elementi secondo cui è ipotizzabile che la missiva sottenda la trasmissione di un messaggio ad un detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., trattandosi di fotografie di un noto cantante napoletano indirizzate ad altro appartenente a gruppo criminale di alto profilo con la indicazione di due nomi di battesimo;
Ritenuto, pertanto, che il provvedimento individui adeguatamente il rischio concreto che la corrispondenza tra i due detenuti possa fungere da strumento di comunicazione e di coltivazione di relazioni illecite, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019, Rv. 277527 – 01; Sez. 1, n. 51187 del 17/5/2018, Rv. 274479 – 01), potendo anche basarsi su un giudizio di inaffidabilità soggettiva di colui che ha trasmesso la missiva al detenuto o che sia destinatario della corrispondenza da quest’ultimo inviata (Sez. 1, n. 52525 del 17/5/2018, Rv. 274407 – 01);
Considerato che, a fronte di tale motivazione, il ricorrente propone non più che doglianze in punto di fatto, sollecitando una diversa valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione con l’adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell’ordinanza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025