Corrispondenza Detenuti 41 bis: Quando il Mezzo è il Messaggio
La gestione della corrispondenza detenuti 41 bis rappresenta uno degli aspetti più delicati del diritto penitenziario, bilanciando il diritto del recluso alla comunicazione con le esigenze di sicurezza pubblica. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 41190/2024) ha ribadito un principio fondamentale: nel valutare la pericolosità di una comunicazione, non conta solo il contenuto esplicito, ma anche il mezzo utilizzato. Vediamo nel dettaglio il caso e le conclusioni dei giudici.
Il Contesto: Un Telegramma Sospetto dal Carcere
I fatti riguardano un detenuto sottoposto al regime differenziato previsto dall’art. 41 bis dell’ordinamento penitenziario. L’uomo aveva tentato di inviare un telegramma a un altro soggetto, anch’esso detenuto. L’amministrazione penitenziaria aveva deciso di non inoltrare la missiva.
Il detenuto ha presentato reclamo al Tribunale di Sorveglianza, che ha confermato la decisione. Secondo il Tribunale, sebbene il messaggio non contenesse frasi di per sé allarmanti, l’uso del telegramma – un mezzo di comunicazione rapido ma inusuale in assenza di comprovate ragioni di urgenza – era sufficiente a destare sospetto e a giustificare il blocco per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.
Contro questa decisione, il difensore del detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la pericolosità dovesse essere legata al contenuto del messaggio (ad esempio, un linguaggio criptico) e non al mezzo di comunicazione scelto.
La Decisione della Cassazione sulla corrispondenza detenuti 41 bis
La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le motivazioni del ricorrente manifestamente infondate. La Corte ha pienamente avallato il ragionamento del Tribunale di Sorveglianza, confermando che la scelta di un particolare strumento di comunicazione può, in determinate circostanze, costituire un elemento di sospetto sufficiente a giustificare il controllo e la limitazione della corrispondenza.
Le Motivazioni della Corte
I giudici di legittimità hanno chiarito che, per limitare la corrispondenza detenuti 41 bis, non è necessario dimostrare che il messaggio contenga istigazioni a delinquere o espliciti ordini criminali. È invece sufficiente che “elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura”.
In questo quadro, la scelta del mezzo comunicativo assume un ruolo centrale. Il telegramma, in assenza di ragioni di urgenza dimostrate e percepibili, è stato considerato un elemento anomalo. La Corte ha specificato che una simile scelta potrebbe non essere casuale, ma basata su precedenti accordi tra mittente e destinatario, attribuendo al mezzo stesso un “significato particolare”.
Il ragionamento del Tribunale di Sorveglianza è stato quindi giudicato non illogico, e come tale non sindacabile in sede di legittimità. L’amministrazione penitenziaria ha il dovere di prevenire contatti pericolosi, e il sospetto generato da modalità comunicative anomale rientra a pieno titolo in questa attività di prevenzione.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso in materia di controllo sulla corrispondenza detenuti 41 bis. La decisione sottolinea che la valutazione sulla pericolosità di una comunicazione è complessa e non può limitarsi all’analisi letterale del testo. Elementi contestuali, come la scelta di un mezzo di comunicazione inusuale, possono essere interpretati come indicatori di un tentativo di veicolare messaggi nascosti o segnali convenzionali.
In pratica, per i soggetti sottoposti a regimi di alta sicurezza, qualsiasi anomalia nelle modalità di comunicazione può essere valutata negativamente dalle autorità. La giustificazione fornita dal detenuto (l’assenza di risposte a precedenti lettere) non è stata ritenuta sufficiente a fugare i dubbi sulla scelta di uno strumento così peculiare come il telegramma. La pronuncia ribadisce la prevalenza delle esigenze di prevenzione e sicurezza su un’interpretazione meramente formale del diritto alla corrispondenza.
È possibile bloccare la corrispondenza di un detenuto in regime 41 bis anche se il testo del messaggio è innocuo?
Sì. Secondo la sentenza, non è necessario che il messaggio contenga contenuti esplicitamente illeciti. È sufficiente che elementi concreti, come il mezzo di comunicazione utilizzato, facciano ragionevolmente dubitare del contenuto effettivo e temere che si voglia trasmettere un messaggio nascosto.
Perché l’uso di un telegramma è stato considerato sospetto in questo caso?
L’uso del telegramma è stato ritenuto sospetto perché non erano state dimostrate particolari ragioni di urgenza che lo giustificassero. La Corte ha ritenuto che la scelta di un mezzo così peculiare potesse avere un significato particolare, concordato in precedenza tra mittente e destinatario, e quindi potesse rappresentare un messaggio in codice.
Qual è il criterio che la giurisprudenza utilizza per valutare la legittimità del controllo sulla corrispondenza detenuti 41 bis?
Il criterio non si limita alla semplice lettura del testo, ma include una valutazione complessiva di tutti gli elementi. È sufficiente che vi siano elementi concreti che generino un ragionevole dubbio sul fatto che il contenuto reale della comunicazione sia diverso da quello apparente, mettendo a rischio le esigenze di prevenzione indicate dalla legge.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41190 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41190 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il DATA_NASCITA
Sentita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; avverso l’ordinanza del 30/05/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 30 maggio 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Milano – in sede di impugnazione ai sensi dell’art.18 ter ord.pen. – ha respinto il reclamo introdotto da NOME, così confermando la prima decisione (mancato inoltro di missiva in partenza).
1.1 In motivazione si evidenzia che: a) COGNOME Ł sottoposto al regime differenziato di cui all’art.41 bis ord.pen. e la comunicazione, con altro soggetto detenuto, Ł realizzata mediante telegramma; b) pur in assenza di contenuti verbali rilevanti, Ł lo stesso uso del particolare mezzo in assenza di ragioni di urgenza – a destare sospetto per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore COGNOME NOME. Il ricorso Ł affidato ad un unico motivo con cui si deduce erronea applicazione di legge.
2.1 Secondo la difesa la attribuzione della pericolosità per l’ordine pubblico o sicurezza al «mezzo utilizzato» e non al contenuto sarebbe illegittima, atteso che Ł solo l’utilizzo (in ipotesi) di un linguaggio criptico a legittimare il trattenimento di una missiva. Sarebbe stata ignorata la giustificazione (assenza di risposta alle precedenti missive) fornita dallo stesso COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.
Va premesso che, per costante orientamento di questa Corte, ai fini della limitazione del diritto alla corrispondenza dei detenuti sottoposti al particolare trattamento di cui all’art. 41 bis
ord.pen. (la cui connotazione di pericolosità Ł correlata alla applicazione o proroga del regime differenziato) e/o del trattenimento di una missiva ai sensi dell’art. 18 ter ord.pen. non Ł necessario dimostrare che la missiva riguardi la istigazione a commettere reati o contenga espliciti messaggi rivolti ad altri partecipi della organizzazione, ma Ł sufficiente che elementi concreti facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura e temere che il detenuto abbia voluto trasmettere un messaggio che abbia a che fare con le ‘esigenze’ di prevenzione indicate dall’art. 18 ter (v. Sez. I n. 9689 del 12.2.2014, rv 259472).
2.1 Nel caso in esame si Ł ritenuta – in sede di merito – non affidabile l’avvenuta scelta del mezzo comunicativo (il telegramma), in assenza di particolari ragioni di urgenza dimostrate e obiettivamente percepibili. Si tratta di un ragionamento non illogico (ben potendo, per precedenti accordi tra mittente e destinatario, avere un significato particolare il mezzo utilizzato) il che esclude la sindacabilità della decisione da parte di questa Corte di legittimità.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 27/09/2024
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME