Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 19711 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 19711 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto, nei confronti di NOME COGNOME, ristretto in regime differenziato di c all’art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), il reclamo ai sensi dell’art. 18-ter Ord. pen., avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Cuneo aveva disposto il trattenimento delle fotografie allegate alla missiva in entrata, inviatagli da NOME COGNOME, fidanzata del figlio d detenuto, cui erano allegate delle fotografie, ravvisando la sussistenza di un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, in ragione del fatto che vi erano «raffigurate effusioni tra la mittente e altri soggetti, ciò potendo essere un mezzo per comunicare illecitamente al detenuto l’instaurazione di legami che vanno oltre l’ambito famigliare, potenzialmente riconducibili alla consorteria criminale» di appartenenza.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo – ai sensi dell’art. 606, comma GLYPH lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 230 del 2000.
La motivazione del Tribunale di sorveglianza sarebbe viziata, poiché non ha in alcun modo indicato le ragioni sulla base delle quali si è ritenuta la sussistenza dei presupposti per il trattenimento della corrispondenza, erroneamente ancorato ad un criterio di “ragionevolezza”, invece che di “certezza” della prova. Le foto allegate alla missiva non sarebbero altro che il «riscontro visivo di legame affettivo» venutosi a creare tra la mittente, il figlio del detenuto e altr familiari.
L’ordinanza impugnata si sarebbe, dunque, limitata, a richiamare il provvedimento del Magistrato di sorveglianza e affermare, con una mera clausola di stile, l’esistenza del pericolo di trasmissione di messaggi criptici.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta pervenuta il 24 agosto 2023, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, dev’essere dichiarato inammissibile.
La disciplina sulle limitazioni e sui controlli della corrispondenza nei confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale è regolata da4 art 18-ter Ord. pen., come modificato, per la materia, dalla legge 8 aprile 2004, n. 95.
Il 1° comma della citata disposizione stabilisce, come regola generale, che sia le limitazioni, il visto di controllo e il controllo del contenuto delle bu disciplinati dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di trattenimento, previsti dal comma 4, possono essere adottati esclusivamente per esicenze attinenti alle indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sic:urezza e di ordine dell’istituto e tali restrizioni, perché limitative di un diritto fondamentale d persona, sono, ai sensi dell’art. 15 Cost., soggette a riserva di legge rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, sicché la loro adozione è rimessa a un provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria e consentita nei soli casi normativamente previsti.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il principio secondo cui «la decisione di mancata consegna o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao, Rv. 277888; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472).
La motivazione del provvedimento, invero, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve comunque dare conto in modo comprensibile del pensiero del giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti (Sez.1, n. 16744 del 14/03/2013, COGNOME, Rv. 257013. Nella specie il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui era stato disposto il trattenimento della corrispondenza, ritenuta di contenuto criptico, di detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n 354, limitandosi a ribadire il carattere criptico della missiva e senza fare alcun riferimento concreto a parole, frasi e segni grafici della lettera nei qual l’affermata criticità si sarebbe rivelata).
Corollario di tali principi è che il controllo può riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della stessa di elementi grafici che ne alterino l’apparente significato, al fine di trasmettere messaggi in violazione delle specifiche previsioni concernenti il suddetto regime, sicché «È illegittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza disponga il trattenimento di
corrispondenza inviata da un detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime sul fondamento di elementi diversi dal contenuto della singola missiva, nella specie, il mero rilievo della pericolosità del mittente» (Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, COGNOME, RV. 279124).
Tanto premesso, l’ordinanza impugnata ha fatto corretto governo delle coordinate ermeneutiche sin qui delineate, poiché il Tribunale di sorveglianza ha individuato la sussistenza di motivi di ragionevole sospetto nell’avvenuta allegazione alla missiva (che non ha trattenuto) – nella quale si fa esclusivo riferimento al legame amoroso tra la mittente e il figlio del detenuto – di fotografie ritraenti anche altri, non meglio identificati, soggetti. Ciò che chiarito – poteva costituire un espediente per trasmettere, dall’esterno, informazioni concernenti le attività criminali della consorteria di appartenenza ovvero alle dinamiche interne a essa e, per tale via, compromettere le esigenze di ordine e sicurezze poste a giustificazione del provvedimento di censura.
Al cospetto di tale solido apparato argomentativo, saldamente agganciato al quadro normativo di riferimento e scevro da qualsivoglia deficit di ordine razionale, il ricorrente si pone in una prospettiva di mera confutazione, lamentando, senza però confortare il suo dire con elementi di obiettivo riscontro, la mancanza di motivazione in ordine alla nella concreta esposizione a pericolo dell’ordine e la sicurezza pubblica e affermando, in modo a-specifico e non autosufficiente, che gli altri soggetti ritratti nelle foto sarebbero familiari detenuto, eventualmente censiti agli atti della Direzione carceraria e, pertanto, aventi diritto ai colloqui.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M,
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 3 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente