Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41805 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41805 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Sassari, giudicando ai sensi dell’art. 18-ter, comma 6, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), confermava il decreto del 28 gennaio 2022, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto il trattenimento della corrispondenza in arrivo a detenuto NOME COGNOME (una missiva della moglie, NOME COGNOME).
A ragione della decisione rilevava come le espressioni equivoche in essa contenute (un incongruo riferimento al nucleo familiare e, segnatamente, alla “NOME NOME“), nonostante le precisazioni di COGNOME (che pur ammettendo di non avere sorelle, ha affermato che nello stesso stabile di residenza abita t NOMENOME NOME lui considerata una NOME adottiva) e l’integrazione istrutt disposta (che ha accertato l’effettiva residenza di NOME COGNOME ne medesimo stabile dove abita la moglie di COGNOME e la frequentazione tra le due tnno GLYPH donne), peFfnenalcane tali aleffterrtNUMERO_TELEFONO, non essendosi «fugato in maniera appagante il motivo di ragionevole sospetto, alla luce del peculiar contenuto del riferimento alla NOME effettuato nella lettera in esame, mettere in rapporto ai dati emersi sulla sig.ra COGNOME, e alle ste dichiarazioni della medesima, evidenzianti un rapporto di amicizia non già con il detenuto (menzionato solo in maniera incidentale con riferimento al suo arresto), bensì con sua moglie».
Ricorre COGNOME per cassazione, tramite il difensore di fiducia, e prospetta due motivi.
2.1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 18-ter Ord. pen., 606 cod. proc. pen.
Lamenta che il Tribunale, pur avendo disposto un’integrazione istruttoria, non ha adeguatamente valutato gli effettivi sviluppi investigativi che, invec avrebbero ridimensionato il senso degli elementi di pericolosità valorizzati da magistrato di sorveglianza.
Il ricorrente censura l’inadeguatezza dell’operato bilanciamento tra i principio di libertà e segretezza della corrispondenza, costituzionalmente tutelat e le ragioni di sicurezza e prevenzione, ritenute nel caso di specie sulla base meri sospetti e di evanescenti esigenze investigative, anziché di element concreti e specifici, espressivi di una pericolosità ex post adeguatamente verificabile.
2.2. Il secondo motivo denuncia l’erronea applicazione dell’art. 18-ter, comma 1, Ord. pen., per contraddittorietà della motivazione nonché la carenza ed illogicità della motivazione.
Tale contraddittorietà è resa evidente dalla circostanza che – a seguito d medesimo supplemento investigativo – altra missiva, sempre proveniente dalla moglie di COGNOME e contenente il medesimo riferimento familiare, era stata consegnata al detenuto che, peraltro, per tale via aveva, comunque, preso piena conoscenza del contenuto della missiva stessa.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 9 marzo 2023, ha concluso per il rigetto ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
La disciplina sulle limitazioni e sui controlli della corrispondenza n confronti di persone soggette a restrizione della libertà personale è regolata da L. n. 354 del 1975, art 18-ter, come modificata, per la materia, dalla L. 8 apr 2004, n. 95.
Il GLYPH 1° comma della citata disposizione stabilisce, GLYPH come GLYPH regola generale, che sia le limitazioni, il visto di controllo ed il controllo del cont delle buste, disciplinati dai commi da 1 a 4, sia i provvedimenti di tratteniment previsti dal comma 4, possono essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezz di ordine dell’istituto e tali restrizioni, perché limitative di un diritto fondam della persona, sono, ai sensi dell’art. 15 Cost. , soggette a riserva di rinforzata dalla garanzia giurisdizionale, sicché la loro adozione è rimessa a provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi normativamente previsti.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il principio secondo cu «la decisione di mancata consegna, o mancato inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del predetto bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigen investigative o di prevenzione, sulla base di elementi concreti che faccian ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo» (Sez. 1, n. 48522 del 11/10/2019, Rao Rv. 277888; Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 274479; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472).
La motivazione del provvedimento, invero, pur potendosi esplicare in forma sintetica, deve comunque dare conto in modo comprensibile del pensiero del
giudice e non può svuotarsi fino ad una assoluta genericità dei contenuti (Sez.1 n. 16744 del 14/03/2013, Di COGNOME, Rv. 257013. Nella specie il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui era stato disposto il trattenimento della corrispondenza, ritenuta di contenu criptico, di detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis L. 26 luglio 1975 n. 354, limitandosi a ribadire il carattere criptico della missiva e senza fare a riferimento concreto a parole, frasi e segni grafici della lettera nei q l’affermata criticità si sarebbe rivelata).
Dev’essere ancora ricordato che, con riguardo al trattenimento della corrispondenza in arrivo al detenuto, l’esigenza di non renderne noto il contenuto che l’amministrazione assume essere pericoloso, ove conosciuto, dal suo destinatario, limita il controllo giurisdizionale alla verifica del motivo trattenimento e del fatto che il contenuto della missiva sia stato effettivame valutato dall’organo giurisdizionale (Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014, Gionta, Rv. 260692; Sez. 7 n. 35126 del 10/03/2021, COGNOME, non mass.);
Ciò premesso, l’ordinanza impugnata non ha fatto buon governo dei superiori principi e, difatti, non risulta adeguatamente motivata dal momento che ha ribadito la sussistenza di motivi di ragionevole sospetto, senza tuttav indicare sotto quale profilo il riferimento reputato criptico rappresenti un peric per l’ordine e la sicurezza pubblica ovvero per le esigenze investigative.
Per tale via ha finito per affermare la sussistenza dei presupposti di legg per l’esercizio del potere di trattenimento della corrispondenza del detenuto senza tuttavia esplicitare alcun dato fattuale che consentisse di comprendere i percorso valutativo seguito.
Le ragioni sin qui sunteggiate impongono, dunque, di annullare l’ordinanza impugnata, con rinvio al giudice a quo, p r nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto indicati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
Così deciso, il 9 maggio 2023
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente