Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11564 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11564 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIPOLI (LIBIA) il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 12/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento in data 24 giugno 2024 il Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE aveva disposto il trattenimento, ai sensi dell ‘ art. 18ter , comma 5, Ord. pen., di una missiva inviata a NOME COGNOME, detenuto in regime di art. 41bis Ord. pen. nella RAGIONE_SOCIALEOpera, atteso che essa conteneva frasi dal contenuto ritenuto ambiguo o criptico che potevano celare messaggi diretti all ‘ esterno ed essere pericolosi per l ‘ ordine e la sicurezza, essendosi al cospetto di una missiva priva di mittente che, come tale, non consentiva di esercitare una reale azione di controllo sulla liceità della comunicazione.
1.1. Con successiva ordinanza in data 30 ottobre 2024, il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE aveva rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento di trattenimento. Secondo il Collegio, infatti, il Magistrato di sorveglianza, in modo succinto ma esaustivo, aveva esplicitato le ragioni del mancato inoltro della missiva, consentendo al detenuto di apprezzarne le ragioni e di decidere se impugnare o meno il provvedimento. E, al contempo, il Tribunale aveva avuto modo di verificare, attraverso la lettura del telegramma, privo di mittente, che esso doveva essere effettivamente trattenuto, dal momento che vi erano stati inseriti contenuti che, unitamente all ‘ assenza del mittente, potevano implicare la trasmissione di messaggi criptici pericolosi per l ‘ ordine e la sicurezza.
1.2. Con sentenza in data 5 febbraio 2025, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza, rilevando la violazione dell ‘ art. 18ter , Ord. pen. e la mancanza di motivazione della decisione di trattenimento in relazione alle concrete ragioni che potevano legittimarlo, tenuto conto dei generici riferimenti contenuti nel provvedimento alla possibilità che la missiva riportasse «messaggi criptici pericolosi», senza però confrontarsi con quanto dedotto dalla difesa in ordine al fatto che il telegramma trasmesso poteva contenere semplicemente gli auguri di compleanno del detenuto da parte di una persona, comunque, individuabile. In particolare, non poteva disporsi il trattenimento sulla base della mera omessa indicazione del mittente nella corrispondenza, essendo necessario valutare se il carattere anonimo, in relazione al contenuto dello scritto, costituisse un effettivo pericolo per le esigenze investigative, di prevenzione dei reati o per l ‘ ordine e la sicurezza dell ‘ istituto penitenziario.
1.3. Con ordinanza in data 12 giugno 2025, il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE, pronunciandosi in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell ‘ interesse di COGNOME. Secondo il Collegio di merito, infatti, dovevano confermarsi le ragioni del trattenimento, considerato che la missiva era firmata con un nome proprio; che, in assenza di ulteriori elementi, non era possibile riferirla a una persona certa e che l ‘ impossibilità di risalire al mittente della lettera ne rendeva ambiguo il contenuto. Infatti, nella missiva erano
contenute frasi espressive di «sentimenti affettivi», le quali, ove lette in contesti diversi da quelli famigliari o amicali e, in particolare, nel contesto criminale di provenienza del condannato, potevano acquisire un diverso significato, ossia di condivisione e di rafforzamento delle scelte delittuose del detenuto.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso l ‘ ordinanza emessa in sede di rinvio per il tramite del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 18ter Ord. pen., nonché la mancanza e illogicità della motivazione, essendo le argomentazioni poste a fondamento del nuovo provvedimento assolutamente apodittiche, avendo il Tribunale, ancora una volta, giustificato la propria decisione con l ‘ impossibilità di individuare, con certezza, il mittente della missiva. Infatti, il provvedimento impugnato non conterrebbe alcuna indicazione delle ragioni per le quali il contenuto sia stato ritenuto criptico e/o ambiguo, né del perché, e sotto quale profilo, esso rappresenti un pericolo per l ‘ ordine e la sicurezza; aspetto, questo, cui il Tribunale non farebbe alcun riferimento.
Dal momento che il diritto fondamentale sancito dall ‘ art. 15 Cost. rende necessario assicurare che il controllo demandato all ‘ autorità giudiziaria sulle limitazioni alla corrispondenza non sia meramente formale, le norme contenute nell ‘ art. 18ter Ord. pen. dovrebbero essere applicate in maniera rigorosa, richiedendo una congrua motivazione sulle ragioni per le quali una data comunicazione epistolare non debba essere consegnata al detenuto o inoltrata al relativo destinatario. Un rigore che, però, non si rinverrebbe nel provvedimento impugnato, la cui motivazione sarebbe meramente apparente, apodittica, riferibile ad una mera eventualità, posto che il Tribunale, in definitiva, riterrebbe ambiguo il contenuto della missiva ancora una volta sulla base della mera assenza di indicazione del mittente del telegramma, così riproponendo, di fatto, la motivazione del decreto di trattenimento e dell ‘ ordinanza già annullata.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di corrispondenza anonima in ingresso, il giudice non potrebbe limitarsi a constatare che la missiva risulti priva di mittente, ma sarebbe tenuto a valutare se tale dato, che rappresenta un indice di sospetto circa la pericolosità della missiva, costituisca effettivamente, alla luce del contenuto e del contesto entro il quale si svolge la corrispondenza, un pericolo per le esigenze attinenti alle indagini, per le esigenze investigative e di prevenzione dei reati oppure per l ‘ ordine e la sicurezza dell ‘ istituto penitenziario. Una valutazione che dovrebbe essere operata in relazione al contenuto dello scritto (dal quale possa desumersi, ad esempio, che
esso consenta un contatto con ambienti criminali), nonché al contesto, complessivamente considerato, nel quale la corrispondenza si inserisca. In altri termini, come è stato affermato, il carattere anonimo della missiva indirizzata al detenuto sottoposto al regime differenziato, se, per un verso, costituisce un indice di sospetto della pericolosità della corrispondenza, da sottoporre al trattenimento come previsto dalla circolare DAP n. 3676/6126, per altro verso, non esonera il giudice dal valutare l ‘ effettiva pericolosità dello scritto alla luce del contenuto, del contesto comunicativo, del profilo del destinatario e delle modalità di trasmissione (cita, al riguardo, Sez. 1, n. 51401 del 23/11/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 14870 del 4/03/2020, COGNOME, Rv. 279124 – 01; Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpi, Rv. 279762 – 01).
Sotto altro profilo, il ricorso evidenzia che il Tribunale non si sarebbe confrontato con quanto la difesa aveva dedotto nella memoria depositata in data 21 ottobre 2024, ove si ipotizzava che la missiva trattenuta contesse esclusivamente degli auguri di compleanno, tenuto conto che NOME COGNOME è nato il DATA_NASCITA e il trattenimento era avvenuto il 18 giugno; né con quanto osservato oralmente dalla difesa circa il fatto che un ‘ amica di lunghissima del detenuto, NOME COGNOME, che con lui avrebbe sempre intrattenuto corrispondenza anche durante la detenzione, avesse inviato, in data 15 giugno 2024, un telegramma di auguri, firmandosi come «NOME», sicché, verosimilmente, il telegramma oggetto del presente procedimento non potesse che essere quello di auguri della COGNOME, dato che, nel giugno 2024, COGNOME non aveva ricevuto alcuna missiva e che il detenuto, tutti gli anni, riceverebbe lettere di auguri da due persone, NOME e NOME COGNOME, sue amiche di infanzia e del tutto estranee ai reati per cui è condanna. Né, infine, il provvedimento si sarebbe confrontato con il fatto che il telegramma oggetto di trattenimento non era anonimo, posto che, in calce al testo, vi era la firma «NOME» e in quanto esso conteneva, nell ‘ intestazione, il nome, il cognome e l ‘ indirizzo del mittente, oltre alla data di invio.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell ‘ art. 627, comma 3, cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, che avrebbe riproposto le argomentazioni censurate nella sentenza rescindente, ove era stato definito come illegittimo il trattenimento della corrispondenza disposto in ragione della sola omessa indicazione del mittente, dovendo la decisione di non inoltro, per essere legittima, essere motivata sulla base dell ‘ indicazione di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo. Al contrario, il Tribunale, dopo avere dato atto di tale mancanza, avrebbe ritenuto legittimo il trattenimento sulla base dell ‘ impossibilità di individuare con
certezza la paternità della lettera; circostanza da cui concluderebbe che le frasi affettuose in essa contenute potessero acquisire un diverso significato se lette in contesti diversi da quelli amicali o familiari.
In data 19 novembre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
L ‘ art. 18ter Ord. pen., che disciplina le limitazioni e i controlli sulla corrispondenza dei detenuti e degli internati, prevede, al comma 5, che l ‘ autorità giudiziaria che ha disposto il visto di controllo della corrispondenza, ne dispone anche il trattenimento, qualora all ‘ esito della lettura del documento, ritenga che esso non debba essere consegnato o inoltrato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di trattenimento, incidendo sul diritto costituzionale di libertà della corrispondenza, deve essere motivato a norma dell ‘ art. 15, secondo comma, Cost., essendo la legittimità stessa della decisione subordinata all ‘ esistenza di una adeguata motivazione (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 277527 – 01; Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 274479 -01; Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, COGNOME, Rv. 259472 – 01). Nondimeno, detta motivazione deve tenere conto, ovviamente, della necessità di un bilanciamento tra l ‘ esigenza del destinatario del provvedimento di conoscerne le ragioni e quella di non frustrare l ‘ interesse sotteso alle attività investigative o preventive, che verrebbero irrimediabilmente vulnerate ove, esponendosi compiutamente gli elementi di fatto giustificanti il trattenimento, l ‘ interessato dovesse conseguirne una cognizione piena (cfr. Sez. 1, n. 17805 del 5/03/2021, COGNOME, Rv. 281278 – 01). In ogni caso, pur ammettendosi che la motivazione possa essere resa in forma sintetica, la giurisprudenza di legittimità afferma la necessità che essa dia conto, in modo comprensibile, del ragionamento compiuto dal giudice, non potendo essa estrinsecarsi in una assoluta genericità dei contenuti, come ad esempio nel caso in cui il provvedimento di limiti ad affermare il carattere criptico della missiva (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 277527 -01).
Tutto ciò premesso, nel caso di specie il provvedimento impugnato si configura viziato, in punto di motivazione, su un duplice versante, sì da rendere necessario un nuovo pronunciamento da parte del Collegio di merito.
Sotto un primo profilo, il percorso giustificativo offerto dal Tribunale finisce per risolversi, ancora una volta, nella valorizzazione, quale elemento essenziale della valutazione giudiziale, del mero dato dall ‘ assenza, nel corpo della missiva, del cognome del mittente, il quale sarebbe stato indicato, per come parrebbe comprendersi dall ‘ ordinanza di reclamo, soltanto con il «prenome». Infatti, la circostanza che il contenuto del messaggio – che secondo il provvedimento concernerebbe «sentimenti affettivi» – non abbia ex se carattere illecito, finisce per far sì che esso si configuri come criptico esclusivamente per l ‘ impossibilità di risalire, dal testo, all ‘ identità di chi lo abbia inviato. Ciò che, appunto, comporta, sul piano logico, che le ragioni del trattenimento corrispondano, ancora una volta, alla mancata identificazione del mittente ossia a un dato che, da solo, si è ritenuto che non possa giustificare la misura restrittiva (così Sez. 1, n. 51399 del 23/11/2023, COGNOME, Rv. 285577 – 01).
Sotto una differente angolatura, il provvedimento perpetua un elemento di ambiguità che parrebbe alimentato dalla mancata interlocuzione del Collegio di merito con un argomento che era stato dedotto nella memoria difensiva depositata davanti allo stesso Tribunale, nella quale si indicava il probabile mittente del telegramma, identificato in un ‘ amica di infanzia del detenuto. Tale circostanza avrebbe potuto costituire oggetto di un qualche approfondimento valutativo da parte del Tribunale, anche alla luce del fatto che, per comune conoscenza, il telegramma non costituisce una forma di comunicazione anonima, dovendo il mittente necessariamente indicare le proprie generalità all ‘ ufficio postale o dovendo la comunicazione essere trasmessa attraverso un ‘ utenza telefonica, anch ‘ essa riferibile a un soggetto giuridico ben identificabile.
Nel caso di specie, tuttavia, il provvedimento impugnato non consente di comprendere se la mancata indicazione del cognome riguardi il testo del telegramma o se, effettivamente, la missiva sia stata trasmessa, in maniera affatto singolare, senza che ad essa siano state associate le generalità di un soggetto indicato come mittente. E ciò tanto più ove si consideri che, come detto, la difesa aveva indicato il probabile autore della comunicazione; autore che l ‘ odierno ricorso individua addirittura con nome e cognome, citando persino quanto sarebbe stato indicato nell ‘ intestazione del telegramma, senza che, peraltro, sia dato comprendere come l ‘ informazione sia stata acquisita (posto che il ricorso ribadisce, a più riprese, che il contenuto del documento non sarebbe stato conosciuto dall ‘ interessato, né dal suo difensore).
Ne consegue, conclusivamente, la necessità di un nuovo pronunciamento da parte del Tribunale milanese, che salva la piena autonomia valutativa che deve essere riconosciuta al giudice di merito, si confronti con le sopra indicate carenze motivazionali del provvedimento impugnato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l ‘ ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 10/12/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME