Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51401 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51401 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SASSARI
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza n. 314/2023 del 24/02/2023 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di SASSARI nel procedimento n. 36/2023 SIUS
udita la sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 24 febbraio 2023 n. 362023 SIUS il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo in tema di trattenimento della corrispondenza introdotto da NOME COGNOME, sottoposto al regime dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), avverso il provvedimento di Magistrato di sorveglianza di Sassari che aveva disposto il trattenimento ex art. 18 ord. pen. di una missiva (telegramma) allo stesso inviata da un mittente anonimo.
Dopo avere ritenuto “non allarmante” il tenore letterale della missiva, il Tribunale ha affermato che la disposizione impartita dal Magistrato di sorveglianza, ostativa all’inoltro della corrispondenza, non corrispondeva – anche in presenza della impossibilità di identificazione del mittente – alle esigenze di sicurezz dell’istituto e a quelle di prevenzione che devono essere sottese all’applicazione del visto di controllo nei confronti di un soggetto sottoposto al regime differenziato dell’art. 41-bis ord. pen.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Sassari, deducendo l’erronea applicazione della disciplina regolatrice, in riferimento agli artt. 18 e 41-bis ord. pen., e il della motivazione.
Il pubblico ministero ricorrente denuncia che non è consentito l’inoltro di una missiva anonima, in considerazione delle modalità particolari della spedizione.
Secondo il pubblico ministero ricorrente, la mancata identificazione del mittente non consente di contestualizzare appropriatamente il messaggio e di considerarne l’eventuale pericolosità, sicché la valutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza sarebbe apodittica, anche alla luce dei contenuti della missiva, perché di fatto si limita ad affermare che la corrispondenza anonima non è di per sé pericolosa, mentre proprio la mancanza di indicazioni del mittente costituisce ostacolo all’inoltro della corrispondenza al detenuto sottoposto al regime differenziato.
Il ricorso denuncia, altresì, l’assoluta incongruenza della decisione perché il Tribunale ha riportato, all’interno del provvedimento, l’intero testo della missiva che il primo giudice aveva trattenuto, così portando a conoscenza del destinatario il messaggio sottoposto a censura, di fatto aggirando il divieto di inoltro che era ancora sub judice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Quanto al profilo in fatto, è utile sottolineare che – nel caso concreto – i soggetto mittente non è identificabile né è stato concretamente identificato, per l’assoluta carenza di indicazioni utili.
Proprio tale dato oggettivo esteriore, caratterizzante la corrispondenza in arrivo, è stato considerato ostativo all’inoltro da parte del Magistrato di sorveglianza che aveva ordiNOME il trattenimento: la comunicazione, in quanto tale, è stata giudicata sospetta e, perciò, pericolosa.
Il Tribunale di sorveglianza ha, invece, ritenuto erronea in diritto l’affermazione del primo giudice poiché l’assenza del mittente costituisce, al più, una ragione di sospetto, tanto che il regolamento di esecuzione della legge di ordinamento penitenziario, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, ne prevede l’inoltro al Magistrato di sorveglianza, chiamato a compiere una valutazione di fatto sulla pericolosità, ma non anche il divieto assoluto di consegna al destinatario.
La disciplina della corrispondenza dei detenuti è dettata dall’art. 18-ter, ord. pen., come modificato, dalla legge 8 aprile 2004, n. 95, e dall’art. 38, d.P.R. n. 230 del 2000 (reg. esec. ord. pen.).
La prima disposizione prevede, al comma 1, che per «esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell’istituto» è possibile disporre limitazioni nella corrispondenza epistolare, sottoporla a visto di controllo, nonché controllarne il contenuto, aprendo l’eventuale involucro.
Il comma 5 prevede che, qualora a seguito del visto di controllo, l’autorità giudiziaria ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata al destinatario ne dispone il trattenimento, informando immediatamente di ciò il detenuto.
Nonostante la disposizione normativa non specifichi le ipotesi in cui ciò possa avvenire, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il trattenimento può essere disposto solo qualora ricorrano i presupposti indicati dall’art. 18-ter, comma 1, ord. pen. e, cioè, quando l’autorità giudiziaria ritenga che sussista una
situazione di pericolo concreto per le esigenze relative alle indagini o di prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblica, che costituiscono i presupposti per l’adozione della prima forma di controllo.
3.1. Quanto ai detenuti sottoposti al regime speciale dell’art. 41-bis ord. pen., la lett. e) del comma 2-quater di tale disposizione prevede la sottoposizione al visto di censura di tutta la corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia.
La richiamata disposizione non indica quali siano le operazioni di controllo sulla corrispondenza e, in particolare, non descrive la disciplina del trattenimento della stessa; la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ad essa si applichi la regolamentazione generale dettata dagli artt. 18-ter ord. penit. e 38 reg. esec. ord. penit. e che, pertanto, tale trattenimento può essere disposto quando, dall’esame dei contenuti della corrispondenza, l’autorità giudiziaria ritenga che sussiste una situazione di pericolo concreto per le esigenze indicate dall’art. 18ter, comma 1, ord. pen., della quale il giudice deve dare conto con una motivazione che indichi gli elementi concreti dai quali tale pericolo viene desunto (Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 274479; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, COGNOME, Rv. 253978).
Ulteriore limitazione, concernente la corrispondenza dei detenuti sottoposti a regime speciale, è dettata dall’art. 18 della Circolare del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria in data 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, recante disposizioni relative all’organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall’art. 41-bis ord. pen., il quale esclude la possibilità per i detenuti/internat spedire la corrispondenza che sia priva di indicazione del mittente.
Quanto alla corrispondenza in arrivo priva di mittente, la disposizione in parola stabilisce che la stessa non deve essere consegnata al detenuto/interNOME, ma deve essere direttamente inoltrata all’autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza.
3.2. Questo è il complesso di disposizioni che vengono in rilievo nel caso in esame.
Secondo la prima censura del Procuratore generale ricorrente, che richiama anche Sez. 1, n. 15624 del 11/02/2020, COGNOME, non massimata, il carattere
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anonimo della missiva indirizzata al detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis ord. pen. sarebbe di per sé sufficiente a disporne il trattenimento; il controllo demandato all’Autorità giudiziaria atterrebbe unicamente al carattere effettivamente anonimo dello scritto, il quale integrerebbe di per sé un elemento di pericolosità tale da disporre il definitivo trattenimento della corrispondenza.
4.1. L’interpretazione proposta dal pubblico ministero ricorrente non però è pienamente aderente ai canoni ermeneutici fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di controllo della corrispondenza dei detenuti (recentemente, Sez.1, n. 39497 del 7/07/2023, PG COGNOME, non massimata).
4.2. Si è affermato che un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 18-ter e dell’art. 41-bis ord. pen. – ma ciò vale ancor più per una disposizione di rango secondario quale l’art. 18 della circolare n. 3676/6126 – ne impone una lettura tale da escludere che diritti primari di rango costituzionale, attinenti alla sfera privata e personalissima dell’individuo, possano essere sostanzialmente compressi o eliminati in via preventiva, generale e astratta, in ragione della mera appartenenza a una determinata tipologia di indagati o condannati e attraverso provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria sui quali «l’autorità giudiziaria eserciti un controllo di legittimità che, privo di motivazio concreta e specifica, si riduce a vuoto simulacro di richiami normativi» (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 277527).
In sostanza, il rispetto del diritto fondamentale sancito dall’art. 15 Cost. rende necessario assicurare che il controllo cui la libertà di corrispondenza è sottoposta, demandato all’autorità giudiziaria, non sia meramente formale, ma consista in una valutazione sostanziale e concreta operata in relazione ai criteri indicati dalla legge ed alle caratteristiche del caso specifico. Tali criteri, in assenza di specifich indicazioni, non possono che essere individuati in quelli previsti dall’art. 18-ter ord. pen.
Infatti, le norme in tema di controllo, limitazione e trattenimento della corrispondenza dei detenuti, contenute nell’art. 18-ter ord. pen., incidono su diritti costituzionalmente protetti, con la conseguenza che la loro applicazione deve essere circoscritta entro i limiti rigorosi, stabiliti dalla legge, e deve ess supportata da una congrua motivazione, che dia conto in modo puntuale delle ragioni per le quali la specifica comunicazione epistolare oggetto di trattenimento
non debba essere consegnata al detenuto o inoltrata al relativo destinatario (Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpì, cit.).
Ciò vale anche con riguardo ai detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41bis ord. pen., per i quali il sacrificio di interessi costituzionalmente protetti de avvenire nel rispetto dei criteri che emergono dal coordinamento della disciplina dell’art. 18-ter ord. pen. sia con la previsione della lett. e) dell’art. 41-bis, comma 2, ord. pen., che prevede espressamente la sottoposizione al visto di censura della corrispondenza per il soddisfacimento delle esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con la organizzazione criminale, terroristica o eversiva di appartenenza, sia con quella di cui alla lett. a dello stesso articolo, finalizzata a prevenire contatti e interazioni con altri detenu appartenenti a organizzazioni criminali.
Conseguentemente, il trattenimento della corrispondenza deve essere giustificato in relazione a queste situazioni specifiche, da rinvenirsi in concreto (Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, COGNOME, Rv. 279124; Sez. 1, n. 17799 del 27/03/2008, COGNOME, Rv. 239850).
Diversamente, il vaglio dell’Autorità giudiziaria si ridurrebbe ad un controllo meramente formale, in contrasto con l’art. 15 Cost., il quale, nel prevedere che le limitazioni della libertà di corrispondenza avvengano con atto motivato, richiede la verifica sostanziale ed in concreto delle ragioni che le giustificano.
4.3. Ciò comporta che, nel caso di corrispondenza anonima in ingresso, il giudice non può limitarsi a constatare che la missiva risulta priva di mittente, ma è tenuto a valutare se tale dato, che costituisce un indice di sospetto di pericolosità della missiva, costituisca effettivamente, alla luce del contenuto e del contesto entro il quale si svolge la corrispondenza, un pericolo per le esigenze attinenti alle indagini, alle esigenze investigative, di prevenzione dei reati oppure per l’ordine e la sicurezza dell’istituto, le quali meritano particolare attenzione e tutela.
Tale valutazione – è bene precisare – deve essere operata, non già in relazione ad elementi estrinseci rispetto al contenuto della missiva, quale ad esempio la pericolosità del mittente, ovvero il numero elevato e la frequenza delle comunicazioni (Sez. 1 n. 14870 del 4/03/2020, Rv. 279124; Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpi, Rv. 279762 – 01), bensì in considerazione del contenuto dello scritto, dal quale possa desumersi, ad esempio, che sia occultato un messaggio criptico o che esso consenta una forma vietata di contatto con ambienti esterni
all’istituto penitenziario, in violazione delle specifiche previsioni relative al regi di cui all’art. 41-bis ord. pen., nonché dal contesto, complessivamente considerato, nel quale si inserisce la corrispondenza.
In presenza di una corrispondenza anonima, vi sono altri elementi, oltre al tenore criptico della missiva, che il giudice di merito è chiamato a considerare, soprattutto, in riferimento allo specifico profilo criminale del destinatario Rivestono particolare rilievo, ad esempio, l’uso di irregolari modalità di trasmissione come nel caso di una missiva inviata per conto o anche a nome di altri; l’assenza del mittente: mentre la cartolina postale è per natura priva dell’indicazione del mittente, una lettera raccomandata, un telegramma e una lettera ordinaria devono, di norma, riportare l’indicazione del mittente; l’indicazione di un mittente inesistente, incompleto, di fantasia o simbolico, nonché con un indirizzo inesistente o incompleto, nonché la specifica finalità, desumibile dal contenuto oggettivo della missiva, perseguita dal mittente di celare la propria identità, non solo al destinatario, ma soprattutto agli organi di vigilanza.
Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «il carattere anonimo della missiva indirizzata al detenuto, sottoposto al regime differenziato previsto dall’art. 41-bis I. n. 354 del 1975, costituisce un indice di sospetto della pericolosit della corrispondenza da sottoporre al trattenimento previsto dagli artt. 18-ter, 41bis, comma 2, I. n. 354 del 1975 e 18 della circolare DAP n. 3676/6126, in ragione della finalità del mittente di celare la propria identità, non tanto al destinatar quanto agli organi di vigilanza, che tuttavia non esonera il giudice dal valutare l’effettiva pericolosità dello scritto alla luce del contenuto, del contes comunicativo, del profilo del destinatario e delle modalità di trasmissione».
5. Ebbene, se è infondata la violazione di legge, denunciata dal ricorrente, che fa leva esclusivamente sulla natura anonima del mittente e che implica un obbligo di automatico trattenimento da parte dell’Autorità giudiziaria, non consentito nemmeno dalle previsioni dell’art. 18 della circolare D.A.P. n. 3676/6126, che vieta la spedizione dei soli scritti anonimi dei detenuti, non l’inoltro di quelli in ar loro destinati, nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza di Sassari si è attenuto ai principi formulati dalla giurisprudenza di legittimità.
La motivazione del provvedimento impugNOME è idonea a escludere la pericolosità della missiva.
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5.1. L’ordinanza impugnata ha, infatti, correttamente affermato che l’assenza del mittente non costituisce elemento di per sé determinante per disporre il trattenimento definitivo della corrispondenza, e ha escluso il pericolo per l’ordine e la sicurezza dell’istituto sulla base di una non illogica motivazione.
In particolare, l’ordinanza impugnata ha dato conto del fatto che il telegramma, oltre ad essere privo dell’indicazione del mittente – elemento da valutare alla stregua del sospetto -, conteneva delle semplici espressioni di umana vicinanza.
Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale, oltre a riprodurre in modo del tutto incongruo il contenuto della missiva oggetto di trattenimento – tanto che il testo è stato di fatto posto a conoscenza dell’interessato in violazione dello specifico divieto legale, così vanificando la stessa funzione del controllo esercitabile in sede d’impugnazione -, si è conformato all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità e ha fornito una logica motivazione sul contesto entro il quale si collocano l’omessa indicazione del mittente, la missiva nella sua oggettività, il contenuto del messaggio, e le espressioni in esso contenute.
5.2. Il ricorso va, quindi, rigettato.
P.Q.M.
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12 ottobre 2023, rigetta il ricorso.
Così deciso il 23 novembre 2023.