Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6374 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6374 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SASSARI avverso l’ordinanza del 24/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
nei confronti di
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del PG
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata nel preambolo il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo in tema di trattenimento della corrispondenza introdotto da NOME COGNOME, sottoposto al regime dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza aveva disposto il trattenimento ex art. 18 ord. pen. di una missiva (telegramma) allo stesso inviata da un mittente anonimo.
Dopo avere ritenuto “non allarmante” il tenore letterale della missiva, il Tribunale ha affermato che la disposizione impartita dal Magistrato di sorveglianza, ostativa all’inoltro della corrispondenza, non era strumentale alla tutela – anche
considerata l’impossibilità di identificazione del mittente – ((elle esigen sicurezza dell’istituto e th; quelle di prevenzione che devono essere sott all’applicazione del visto di controllo anche nei confronti di un soggetto sottopo al regime differenziato dell’art. 41 – bis ord. pen.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Sassari, deducendo l’erronea applicazion della disciplina regolatrice, in riferimento agli artt. 18 e 41 – bis ord. pen., e il vizio della motivazione.
Sostiene, in particolare, che non è mai consentito l’inoltro al deten sottoposto al regime speciale di una missiva anonima, in considerazione delle modalità particolari della spedizione. La mancata identificazione del mittente no consente di contestualizzare appropriatamente il messaggio e di considerarne l’eventuale pericolosità. La valutazione del Tribunale di sorveglianza sulla n pericolosità della corrispondenza anonima fondata esclusivamente sul contenuto della missiva è palesemente contraria alla ratio del regolamento che ritiene di p sé la mancanza di indicazioni sul mittente un ostacolo non superabile all’inolt della corrispondenza al detenuto sottoposto al regime differenziato.
Il ricorso denuncia, altresì, l’assoluta incongruenza della decisione perché Tribunale ha riportato, all’interno del provvedimento, l’intero testo della miss che il primo giudice aveva trattenuto, così portando a conoscenza del destinatari il messaggio sottoposto a censura, di fatto aggirando il divieto di inoltro che ancora sub judice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato e che pertanto debba esse rigettato.
È in fatto pacifico ed incontestato che il soggetto mittente non identificabile né è stato concretamente identificato, per l’assoluta carenz indicazioni utili.
Secondo il Magistrato di sorveglianza, tale caratteristica, sintomatica pericolosità della comunicazione, è di per sé ostativa all’inoltro d corrispondenza e ne giustifica il trattenimento.
Il Tribunale di sorveglianza ritiene, invece, che l’assenza del mitte costituisca, al più, una ragione di sospetto, tanto che il regolamento di esecuzi della legge di ordinamento penitenziario, il decreto del Presidente della Repubblic 30 giugno 2000, n. 230, ne prevede l’inoltro al Magistrato di sorveglianza
chiamato a compiere una valutazione di fatto sulla pericolosità, ma non anche i divieto assoluto di consegna al destinatario.
Sul piano giuridico vengono in rilievo le seguenti disposizioni.
L’art. 18-ter, ord. pen., come modificato, dalla legge 8 aprile 2004, n. 95 dall’art. 38, d.P.R. n. 230 del 2000 (reg. esec. ord. pen.) detta la disciplin corrispondenza dei detenuti.
La prima disposizione prevede, al comma 1, che per «esigenze attinenti le indagini o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordi dell’istituto» è possibile disporre limitazioni nella corrispondenza epistol sottoporla a visto di controllo, nonché controllarne il contenuto, apren l’eventuale involucro.
Il comma 5 prevede che, qualora a seguito del visto di controllo, l’autori giudiziaria ritenga che la corrispondenza non debba essere consegnata al destinatario ne dispone il trattenimento, informando immediatamente di ciò il detenuto.
Nonostante la disposizione normativa non specifichi le ipotesi in cui ciò possa avvenire, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il trattenimento essere disposto solo qualora ricorrano i presupposti indicati dall’art. 18 -ter, comma 1, ord. pen. e, cioè, quando l’autorità giudiziaria ritenga che sussista situazione di pericolo concreto per le esigenze relative alle indagini o prevenzione dei reati, di ordine e di sicurezza pubblica, che costituiscon presupposti per l’adozione della prima forma di controllo.
Con riferimento ai detenuti sottoposti al regime speciale dell’art. 41 -bis ord. pen., la lett. e), il comma 2 -quater di tale disposizione prevede la sottoposizione al visto di censura di tutta la corrispondenza, salvo quella con i membri d Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia.
La richiamata disposizione non indica quali siano le operazioni di controllo sull corrispondenza e, in particolare, non descrive la disciplina del trattenimento del stessa; la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ad essa si applic regolamentazione generale dettata dagli artt. 18 -ter ord. penit. e 38 reg. esec. ord. penit. e che, pertanto, tale trattenimento può essere disposto quand dall’esame dei contenuti della corrispondenza, l’autorità giudiziaria ritenga sussiste una situazione di pericolo concreto per le esigenze indicate dall’art. ter, comma 1, ord. pen., della quale il giudice deve dare conto con una motivazione che indichi gli elementi concreti dai quali tale pericolo viene desunto (Sez. 1, 51187 del 17/05/2018, COGNOME, Rv. 274479; Sez. 1, n. 48365 del 21/11/2012, COGNOME, Rv. 253978).
Sempre in relazione alla corrispondenza dei detenuti sottoposti a regime speciale, l’art. 18 della Circolare del Dipartimento dell’amministrazio penitenziaria in data 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, recante disposizioni relati all’organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall’art. 41 -bis ord. pen., esclude la possibilità per i detenuti/internati di spedire la corrispondenza ch priva di indicazione del mittente e stabilisce che la corrispondenza in arrivo p di mittente non deve essere consegnata al detenuto/interNOME, ma deve essere direttamente inoltrata all’autorità giudiziaria per le determinazioni di competen
Secondo la prima censura del Procuratore generale ricorrente, che richiama anche Sez. 1, n. 15624 del 11/02/2020, COGNOMECOGNOME COGNOME massimata, il carattere anonimo della missiva indirizzata al detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-b ord. pen. sarebbe di per sé sufficiente a disporne il trattenimento; il contr demandato all’Autorità giudiziaria atterrebbe unicamente al caratter effettivamente anonimo dello scritto, il quale integrerebbe di per sé un elemen di pericolosità tale da disporre il definitivo trattenimento della corrispondenza.
4.1. L’interpretazione proposta dal pubblico ministero ricorrente non però è pienamente aderente ai canoni ermeneutici fissati dalla giurisprudenza d legittimità in tema di controllo della corrispondenza dei detenuti (recentement Sez.1, n. 39497 del 7/07/2023, PG c COGNOME, non massimata).
4.2. Si è affermato che un’interpretazione costituzionalmente orientat dell’art. 18 -ter e dell’art. 41 -bis ord. pen. – ma ciò vale ancor più per una disposizione di rango secondario quale l’art. 18 della circolare n. 3676/6126 – n impone una lettura tale da escludere che diritti primari di rango costituziona attinenti alla sfera privata e personalissima dell’individuo, possano es sostanzialmente compressi o eliminati in via preventiva, generale e astratta, ragione della mera appartenenza a una determinata tipologia di indagati o condannati e attraverso provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria sui quali «l’autorità giudiziaria eserciti un controllo di legittimità che, privo di motiva concreta e specifica, si riduce a vuoto simulacro di richiami normativi» (Sez. 5, 32452 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 277527).
In sostanza, il rispetto del diritto fondamentale sancito dall’art. 15 Cost. r necessario assicurare che il controllo cui la libertà di corrispondenza è sottopo demandato all’autorità giudiziaria, non sia meramente formale, ma consista in una valutazione sostanziale e concreta operata in relazione ai criteri indicati dalla l ed alle caratteristiche del caso specifico. Tali criteri, in assenza di spec indicazioni, non possono che essere individuati in quelli previsti dall’art. 18 -ter or . pen. Infatti, le norme in tema di controllo, limitazione e trattenimento de corrispondenza dei detenuti, contenute nell’art. 18-ter Ord. pen., incidono su diritti
costituzionalmente protetti, con la conseguenza che la loro applicazione deve essere circoscritta entro i limiti rigorosi, stabiliti dalla legge, e dev supportata da una congrua motivazione, che dia conto in modo puntuale delle ragioni per le quali la specifica comunicazione epistolare oggetto di trattenimen non debba essere consegnata al detenuto o inoltrata al relativo destinatario (Se 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpì, cit.).
Ciò vale anche con riguardo ai detenuti sottoposti al regime di cui all’art. bis Ord. pen., per i quali il sacrificio di interessi costituzionalmente protetti avvenire nel rispetto dei criteri che emergono dal coordinamento della disciplin dell’art. 18-ter ord. pen. sia con la previsione della lett. e) dell’art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., che prevede espressamente la sottoposizione al visto di censura della corrispondenza per il soddisfacimento delle esigenze di ordine o di sicurezz pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con la organizzazione criminale, terroristica o eversiva di appartenenza, sia con quella di cui alla le dello stesso articolo, finalizzata a prevenire contatti e interazioni con altri de appartenenti a organizzazioni criminali.
Conseguentemente, il trattenimento della corrispondenza deve essere giustificato in relazione a queste situazioni specifiche, da rinvenirsi in conc (Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, COGNOME, Rv. 279124; Sez. 1, n. 17799 del 27/03/2008, COGNOME, Rv. 239850).
Diversamente, il vaglio dell’Autorità giudiziaria si ridurrebbe ad un control meramente formale, in contrasto con l’art. 15 Cost., il quale, nel prevedere che limitazioni della libertà di corrispondenza avvengano con atto motivato, richied la verifica sostanziale ed in concreto delle ragioni che le giustificano.
4.3. Ciò comporta che, nel caso di corrispondenza anonima in ingresso, il giudice non può limitarsi a constatare che la missiva risulta priva di mittente, è tenuto a valutare se tale dato, che costituisce un indice di sospetto di pericol della missiva, costituisca effettivamente, alla luce del contenuto e del conte entro il quale si svolge la corrispondenza, un pericolo per le esigenze attinenti indagini, alle esigenze investigative, di prevenzione dei reati oppure per l’ordin la sicurezza dell’istituto, le quali meritano particolare attenzione e tutela.
Tale valutazione – è bene precisare – deve essere operata, non già in relazion ad elementi estrinseci rispetto al contenuto della missiva, quale ad esempio pericolosità del mittente, ovvero il . numero elevato e la frequenza delle comunicazioni (Sez. 1 n. 14870 del 4/03/2020, Rv. 279124; Sez. 1, n. 31047 del 20/10/2020, Carpi, Rv. 279762 – 01), bensì in considerazione del contenuto dello scritto, dal quale possa desumersi, ad esempio, che sia occultato un messaggio criptico o che esso consenta una forma vietata di contatto con ambienti estern all’istituto penitenziario, in violazione delle specifiche previsioni relative al r
5
di cui all’art. 41 – bis Ord. pen., nonché dal contesto, complessivamente considerato, nel quale si inserisce la corrispondenza.
In presenza di una corrispondenza anonima, vi sono altri elementi, oltre a tenore criptico della missiva, che il giudice di merito è chiamato a considera soprattutto, in riferimento allo specifico profilo criminale del destinat Rivestono particolare rilievo, ad esempio, l’uso di irregolari modalità trasmissione come nel caso di una missiva inviata per conto o anche a nome di altri; l’assenza del mittente: mentre la cartolina postale è per natura dell’indicazione del mittente, una lettera raccomandata, un telegramma e una lettera ordinaria devono, di norma, riportare l’indicazione del mittent l’indicazione di un mittente inesistente, incompleto, di fantasia o simboli nonché con un indirizzo inesistente o incompleto, nonché la specifica finalit desumibile dal contenuto oggettivo della missiva, perseguita dal mittente di cela la propria identità, non solo al destinatario, ma soprattutto agli organi di vigil
Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: «il carattere anoni della missiva indirizzata al detenuto, sottoposto al regime differenziato previs dall’art. 41 -bis I. n. 354 del 1975, costituisce un indice di sospetto della pericolosit della corrispondenza da sottoporre al trattenimento previsto dagli artt. 18 – ter, 41bis, comma 2, I. n. 354 del 1975 e 18 della circolare DAP n. 3676/6126, in ragione della finalità del mittente di celare la propria identità, non tanto al destin quanto agli organi di vigilanza, che tuttavia non esonera il giudice dal valut l’effettiva pericolosità dello scritto alla luce del contenuto, del con comunicativo, del profilo del destinatario e delle modalità di trasmissione».
Alla luce dei delineati principi, risulta infondata la violazione di le denunciata dal ricorrente, che fa leva esclusivamente sulla natura anonima del mittente e che implica un obbligo di automatico trattenimento da parte dell’Autorità giudiziaria, non consentito nemmeno dalle previsioni dell’art. 18 del circolare D.A.P. n. 3676/6126, che vieta la spedizione dei soli scritti anonimi detenuti, non l’inoltro di quelli in arrivo loro destinati
L’ordinanza impugnata, seguendo un percorso argomentativo immune da incongruenze o salti logici, ha escluso che l’elemento di sospetto costituito da spedizione del telegramma da parte di un mittente anonimo sia, nel caso concreto, da solo determinante per disporre il trattenimento definitivo della corrispondenza non potendosi ravvisare un pericolo per l’ordine e la sicurezza dell’istituto alla del contenuto dello scritto, né criptico né altrimenti pericoloso per l’assenz incongruità ed anomalie e per il riferimento esplicito a fatti e circostanze not destinatario insuscettibili di interpretazione diversa da quella letterale in as di elementi di segno contrario.
Al rigetto non segue la condanna al pagamento delle spese posto che ricorso è stato proposto dalla parte pubblica.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12 ottobre 2023, rigetta i ricorso.
Così deciso il 23 novembre 2023.