Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 816 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 816 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Guardavalle il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 8/04/2025 del Tribunale di sorveglianza di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOMEAVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha rigettato il reclamo, proposto da NOME COGNOME detenuto in regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen., avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Udine del 11 luglio 2024, n. 2024/2750 che ha disposto il trattenimento della missiva in partenza contenente un foglio manoscritto e ventiquattro fotografie.
Avverso l’ordinanza impugnata il condanNOME ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, affidandosi a due motivi riassunti di seguito, nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 18-ter Ord pen. in relazione all’art. 15 Cost. e vizio di motivazione sotto il profilo della mancanza o carenza.
Si deduce che la decisione, per effetto della quale le fotografie non possono essere conservate dal detenuto, ben si addice al caso in cui le stesse siano contenute in un pacco e non alla diversa ipotesi, come quella di specie, in cui queste siano soltanto spedite (come da Circolare menzionata nel testo del provvedimento impugNOME).
Nel caso al vaglio, invero, la missiva proveniente dal detenuto è destinata ad essere spedita con raccomandata a/r e non è contenuta in un pacco, quindi, non può essere trattenuta.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 18-ter Ord. pen. in relazione all’art. 15 Cost., mancanza e/o carenza di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento alla differente valutazione delle fotografie in entrata e in uscita e all’infondata e, comunque, vista la non riscontrata presenza di messaggi criptici costituenti pericolo per l’ordine e la sicurezza.
Si deduce che la motivazione è insufficiente e non idonea a fornire una valida spiegazione dell’ingiustificato trattenimento.
A parere del ricorrente, infatti, il messaggio allegato alle fotografie non è criptico e non vi è una ragionevole motivazione, nel testo del provvedimento impugNOME, che evidenzi chiaramente le ragioni della sua pretesa ambiguità ai fini della sussistenza del pericolo per l’ordine e la sicurezza. Inoltre, le fotograf sono state regolarmente ricevute dal detenuto, senza alcun provvedimento restrittivo e, anzi, per queste il Magistrato ha adottato il provvedimento senza che vi fosse un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Va premesso che si tratta del trattenimento disposto dal Magistrato di sorveglianza di Udine (su richiesta del Direttore dell’Istituto ove il detenuto è ristretto), richiamando gli artt. 18-ter e 41-bis Ord. pen., nonché l’art. 18 della circolare DAP n. 3666/126, avente ad oggetto una missiva in partenza, contenente un foglio manoscritto e n. 24 fotografie – che lo stesso detenuto aveva ricevuto in data 4 luglio – da trasmettere alla figlia NOME, fotografie, a loro volta, ricevute dal nipote, figlio della NOME.
2 COGNOME
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Il Tribunale, nel respingere il reclamo proposto, commenta l’operazione di triangolazione delle fotografie a cui aggiunge il dato del contenuto del manoscritto.
Il provvedimento censurato segnala che le fotografie provengono dal nipote del ricorrente, a sua volta detenuto, e che sono indirizzate, assieme al foglio manoscritto, alla figlia del detenuto condanNOME all’ergastolo ed in regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., con una triangolazione reputata, in sé, equivoca anche in relazione alla destinazione. Si rimarca, infatti, che la destinataria risiede ne luogo dove, all’attualità, opera il clan di riferimento del condanNOME e conclude reputando la spedizione foriera di informazioni verso l’esterno di contenuto illecito. Di qui la ritenuta legittimità del trattenimento della corrispondenza.
Invece, il ricorrente assume, in primo luogo, che le fotografie sono contenute in una raccomandata a/r e non in un pacco, circostanza quest’ultima che ne avrebbe consentito il trattenimento ai sensi dell’art. 18 della circolare DAP n. 3666/126 e che, in secondo luogo, queste sono pervenute al detenuto senza alcuna censura.
Si tratta di fotografie indirizzate all’unica figlia di COGNOME, inizialme considerate sicure dalla stessa Amministrazione che non ne ha impedito la ricezione da parte del detenuto in regime differenziato, precisando che, comunque, anche in altra occasione, questi aveva ricevuto fotografie dal nipote, poi, indirizzate alla moglie, per le quali non vi è stato, da parte dell’Autorit giudiziaria, un provvedimento che ne disponesse il trattenimento.
Ciò posto, si osserva che la lettura congiunta dei provvedimenti adottati dai giudici di sorveglianza, consente tuttavia di riscontrare, in primo luogo, che effettivamente, le fotografie sono contenute in una raccomandata a/r ma che queste sono accompagnate da una missiva scritta a mano dal detenuto e che, pertanto, l’intero plico è stato considerato soggetto al regime di controllo della corrispondenza di cui all’art. 18-ter Ord. pen., da coordinarsi con la previsione di cui all’art. 41-bis Ord. pen. visto il regime speciale al quale è sottoposto il detenuto, a prescindere dal fatto che le fotografie non siano contenute in un pacco.
L’art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e), Ord. pen., come è noto, stabilisce che i detenuti che vi sono sottoposti devono essere assoggettati alla «sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia». Dunque, coloro i quali sono assoggettati al regime differenziato sono sottoposti, per legge, al controllo dei contenuti della corrispondenza, funzionale alle finalità di tutela dell’ordine e sicurezza pubblica sottesi all’art. 41-bis Ord. pen., relativi alla necessità di interrompere collegamenti tra il detenuto e l’organizzazione criminale di appartenenza. Il
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contro
llo deve essere disposto, secondo il principio generale stabilito dall’art. 15 Cost., sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, la quale, in virtù dell’art. 18-ter Ord. pen., introdotto dalla legge n. 95 del 2004, può delegare la relativa attività, se non ritiene di provvedervi direttamente, «al direttore o ad un appartenente all’amministrazione penitenziaria desigNOME dallo stesso direttore». Inoltre, l’autorità giudiziaria qualora, in seguito al visto di controllo, «ritenga la corrispondenza o la stampa non debba essere consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta». Tale valutazione deve essere formulata a partire dalle esigenze attinenti alle indagini o investigative o di prevenzione dei reati ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell’istituto.
Orbene, con il provvedimento del Magistrato di sorveglianza oggetto di reclamo, vi è stata pronuncia dell’autorità giudiziaria sulla richiesta, ex art. 18 ter, comma 8 Ord. pen., evidenziando, per un verso, che le fotografie sono destinate all’esterno (ciò che non rende arbitrario il diverso trattamento riservato quando le fotografie sono state ricevute dal detenuto) e, per altro verso, che a queste è allegata una missiva manoscritta che, per il contenuto commentato dallo stesso Magistrato, appare foriera di possibili messaggi idonei a dimostrare la caratura del detenuto, comunque, di contenuto criptico, valutazione avversata dal detenuto nel proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza.
1.2. Il secondo motivo è inammissibile.
Il provvedimento collegiale impugNOME ha specificato, con ragionamento immune da censure di ogni tipo, che è proprio la lettura combinata del foglio manoscritto e delle fotografie provenienti dal nipote detenuto, a loro volta indirizzate, assieme al manoscritto, alla figlia del detenuto e madre del mittente, oggetto, quindi, di equivoca triangolazione, a rappresentare pericolo. Invero, si afferma nel provvedimento impugNOME che la spedizione della missiva, nel suo contenuto così specificato, è foriera di informazioni verso l’esterno di contenuto che costituisce pericolo di utilizzazione illegittima del mezzo, dunque, volto a frustrare le finalità proprie del regime differenziato in atto nei confronti de ricorrente.
Rispetto a tale valutazione, resa con motivazione congrua rispetto al tipo di provvedimento (missiva in uscita), che deve limitarsi a esplicitare le esigenze che giustificano la limitazione in concreto sinteticamente, visto che chi subisce il controllo è lo stesso autore della corrispondenza (Sez. 1, n. 43522 del 20/06/2014, Gionta, Rv. 260692 – 01), il ricorso si è limitato ad affermazioni genericamente confutative, le quali devono, dunque, ritenersi inammissibili.
Infatti, il provvedimento impugNOME sottolinea che la missiva che accompagna le fotografie, presenta contenuto incomprensibile e frasi che non hanno senso lineare e che tale circostanza va apprezzata unitamente all
descritta, del pari incomprensibile, triangolazione delle fotografie (non spedite direttamente dal detenuto a sua madre ma prima al nonno COGNOME e, poi, da quest’ultimo alla madre del mittente originario). Se ne ricava il contenuto in sostanza criptico e foriero di pericolo concreto per le esigenze di sicurezza sottese al regime speciale cui è soggetto il detenuto.
Il provvedimento, quindi, appare in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il trattenimento può essere disposto qualora, dall’esame dei contenuti della corrispondenza, l’Autorità giudiziaria ritenga che sussista una situazione di pericolo concreto per quelle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica che costituiscono i presupposti per l’adozione del provvedimento (tra le altre, Sez. 1, n. 51187 del 17/05/2018, Rv. 274479, e Sez. 5, n. 32452 dei 22/02/2019, Rv. 277527, entrambe in motivazione).
Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 30 settembre 2025 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente