Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41191 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/09/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME COGNOME
R.G.N. 23152NUMERO_DOCUMENTO2024
CARMINE RUSSO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 17/06/2024 del TRIBUNALE di Napoli; Sentita la relazione del Consigliere AVV_NOTAIO;
Lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso:
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Napoli con provvedimento emesso in data 17 giugno 2024 ha confermato, in sede di impugnazione ai sensi dell’art. 18 ter ord.pen., il provvedimento in tema di limiti alla ricezione e visto di corrispondenza emesso dalla Corte di Assise di Appello di Napoli nei confronti di COGNOME NOME, sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art.41 bis ord.pen. .
1.1 Secondo il Tribunale le limitazioni alla ricezione di quotidiani dell’area geografica di provenienza del detenuto, così come il limite alla possibilità di inoltrare o ricevere (in via generale) missive da qualsiasi altro soggetto sottoposto al regime differenziato di cui all’art.41 bis ord.pen. sono del tutto legittime, in riferimento alle finalità perseguite dal regime differenziato.
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge COGNOME NOME, deducendo erronea applicazione di legge e assenza di motivazione.
2.1 La critica difensiva si dirige alla parte della decisione relativa al divieto «generalizzato» di scambi epistolari con soggetti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41 bis ord.pen.
Si osserva, in proposito, che la legge non consente un simile divieto «preventivo e generalizzato», quanto la sottoposizione al «visto di controllo», dunque ad una attività di analisi dei contenuti delle missive, a chiunque dirette.
Non potrebbe, pertanto, essere oggetto di conferma una disposizione come quella applicata a COGNOME NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, per le ragioni che seguono.
1.1 La disposizione di legge di cui all’art. 18 ter ord.pen. consente sia «limitazioni» alla corrispondenza epistolare che la «sottoposizione» al visto di controllo, sì da inibire forme di possibile prosecuzione o realizzazione di attività illecita.
Il testo dell’articolo 41 bis ord.pen., in rapporto alla finalità di prevenire contatti con l’ambiente criminale di provenienza, indica come contenuto «necessario» del provvedimento applicativo la «sottoposizione a visto di censura della corrispondenza».
Del resto, il soggetto sottoposto al regime differenziato ha contatti con gli altri detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità (parimenti sottoposti al regime differenziato).
Non appare, pertanto, del tutto in linea con il contenuto delle disposizioni di legge, pur in un contesto di maggior tutela dei profili di sicurezza come Ł quello del regime differenziato, prevedere in assoluto e in via generale un «divieto» di corrispondenza epistolare tra soggetti – tutti – sottoposti al regime differenziato, posto che proprio il contenuto «strutturale» della disposizione di cui all’art. 41 bis ord.pen. induce a ritenere che lo strumento di controllo tipico Ł rappresentato dal «visto di censura», con verifica caso per caso del contenuto della comunicazione.
2.1 Le ‘limitazioni’ di cui all’art. 18 ter comma 1 lettera a), in riferimento al tema della corrispondenza, Ł da ritenersi, dunque, che possano essere adottate solo in presenza di specifiche esigenze di sicurezza, da motivarsi in modo stringente, che rendano – in ipotesi – non sufficiente lo strumento ordinario del visto di censura.
Va pertanto disposto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così Ł deciso, 27/09/2024
Il Consigliere estensore
COGNOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME