Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10713 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10713 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a VILLARICCA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/04/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui in data 29.4.2025 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto avverso il provvedimento di trattenimento della corrispondenza emesso il 30.9.2024 dal Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia;
Rilevato che il ricorso si fonda essenzialmente sulla censura secondo cui l’ordinanza impugnata non contenga una valutazione dello specifico contenuto della corrispondenza e desuma il pericolo collegato al suo inoltro solo dalla “natura” del mittente e del destinatario;
Ritenuto, a tal proposito, che la motivazione della decisione impugnata indichi gli elementi concreti presi in considerazione per ritenere che l’inoltro della missiva al destinatario potesse costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica, in quanto contenente espressioni suscettibili di essere intese come un suggerimento da parte del mittente (lui pure detenuto sottoposto al regime di cui all’41-bis L. n. 354 del 1975) di soluzioni illecite a questioni o situazioni non espressamente rappresentate;
Ritenuto, pertanto, che il provvedimento individui adeguatamente il rischio concreto che la corrispondenza tra i due detenuti possa fungere da strumento di comunicazione e di coltivazione di relazioni illecite, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, n. 32452 del 22/2/2019, Rv. 277527 – 01; Sez. 1, n. 51187 del 17/5/2018, Rv. 274479 – 01), potendo anche basarsi su un giudizio di inaffidabilità soggettiva di colui che ha trasmesso la missiva al detenuto o che sia destinatario della corrispondenza da quest’ultimo inviata (Sez. 1, n. 52525 del 17/5/2018, Rv. 274407 – 01);
Considerato che, a fronte di tale motivazione, il ricorrente propone una censura generica in punto di fatto, sollecitando una diversa valutazione degli elementi posti
GLYPH a fondamento della decisione con l’adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell’ordinanza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18.12.2025