Correzione errore materiale: l’integrazione del rinvio
La correzione errore materiale rappresenta uno strumento indispensabile per emendare i provvedimenti giudiziari da sviste formali che potrebbero ostacolare l’esecuzione della giustizia. In questo contesto, la Suprema Corte è intervenuta per sanare una lacuna in un dispositivo che, pur annullando una decisione precedente, non aveva specificato a quale giudice rivolgersi per il nuovo giudizio.
Analisi dei fatti
La vicenda trae origine da un ricorso in cui la Corte di Cassazione aveva già pronunciato l’annullamento parziale di una sentenza di merito. Nello specifico, l’annullamento riguardava il riconoscimento di una circostanza attenuante prevista dal codice penale per i casi di minima partecipazione nel reato. Tuttavia, nel redigere il ruolo dell’udienza e il relativo dispositivo, è emersa una mancanza significativa: non era stata indicata la Corte d’Appello incaricata di riesaminare il caso come giudice di rinvio. Tale omissione rendeva incompleto l’iter procedurale, impedendo la prosecuzione del giudizio nelle sedi competenti.
La decisione della Suprema Corte
Preso atto dell’omissione, i giudici hanno attivato la procedura per la correzione errore materiale. Attraverso un’ordinanza specifica, la Corte ha disposto l’integrazione del testo originale. La decisione ha chiarito che, dopo le parole relative all’annullamento della sentenza impugnata, deve essere inserita la dicitura che identifica chiaramente la sezione della Corte d’Appello territoriale competente per il nuovo giudizio sul punto specifico. Questo intervento non modifica la sostanza della decisione già presa, ma ne permette la corretta attuazione pratica.
Le motivazioni
Le ragioni alla base del provvedimento risiedono nella necessità di garantire la completezza e l’eseguibilità della decisione giudiziaria. La correzione errore materiale è ammessa quando l’omissione è palese e deriva da una pura svista redazionale che non richiede una nuova valutazione di merito. Nel caso di specie, l’annullamento con rinvio presuppone logicamente l’individuazione di un giudice che debba procedere al nuovo esame; l’assenza di tale indicazione renderebbe il dispositivo inapplicabile, giustificando l’intervento correttivo d’ufficio. La Corte ha dunque agito per ripristinare la coerenza formale dell’atto, assicurando che il rinvio avvenga presso la sezione territoriale corretta.
Le conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ripristina la corretta sequenza procedurale, permettendo al processo di proseguire dinanzi al giudice di rinvio individuato. Questo intervento sottolinea come la correzione errore materiale sia uno strumento di economia processuale volto a salvaguardare la validità degli atti senza dover ricorrere a nuovi gradi di impugnazione per meri vizi di forma. La precisione del dispositivo è essenziale affinché le parti conoscano con certezza l’autorità presso cui far valere le proprie ragioni dopo una pronuncia della Cassazione, garantendo così il diritto a un giudizio completo e privo di incertezze burocratiche.
Quando si può richiedere la correzione di un errore materiale?
Si può richiedere quando il provvedimento contiene sviste, omissioni o errori di calcolo che non modificano la sostanza della decisione presa dal giudice.
Cosa accade se manca l’indicazione del giudice di rinvio?
La Corte di Cassazione deve integrare il provvedimento tramite un’ordinanza di correzione per permettere la prosecuzione del giudizio presso l’autorità competente.
Qual è la funzione dell’attenuante della minima partecipazione?
Tale circostanza permette una riduzione della pena per i concorrenti nel reato la cui opera ha avuto un’importanza minima nella preparazione o esecuzione del delitto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9853 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9853 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/03/2026
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE DI CASSAZIONE udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti gli atti del procedimento n. 35403/2025 nei confronti di COGNOME NOME; ritenuto che per mero errore materiale nel ruolo dell’udienza del 14 gennaio 2026 e nel dispositivo della sentenza emessa nei riguardi dello stesso è stata omessa l’indicazione della Corte di appello di Bologna quale giudice di rinvio
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel ruolo dell’udienza del 14/01/2026 con riferimento al Proc. RG n. NUMERO_DOCUMENTO laddove, dopo le parole “annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen.,” prima delle parole “dichiara inammissibile il ricorso nel resto” sono state omesse le seguenti parole “con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bologna”.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Roma, 5 marzo 2026 IL CONSIGLIERE AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
IL PRESIDENTE NOME COGNOME