Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35547 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35547 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 19 febbraio 2025, ha confermato la p di primo grado che aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’a 115/2002, condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 200,00 di mult pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
2. Avverso tale decisione ricorre l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducend dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 441 cod.proc.pen.
Con l’unico motivo di gravame proposto, l’appellante lamenta che il capo di im originario faceva riferimento all’anno di imposta 2019, mentre la modifica apportata da Ministero all’udienza del 23.11.2023, dopo l’ammissione al rito abbreviato e prima dell discussione, ha sostituito l’espressione “relativamente all’anno 2019” con quella “r all’anno 2017 11 . Deduce che si non sia trattato della correzione di un mero errore materi ritenuto dai giudici di merito, affermando invece trattarsi di una modifica r contestazione tale da incidere sulla difesa dell’imputato.
3.11 ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la modifica apportata dal Pubblic dopo l’ammissione al rito abbreviato, non costituisse violazione dell’art. 441 cod. semplice correzione di errore materiale.
Questa Corte, nell’esame di analoga questione, ha affermato che, in tema di giudizio “secco” e non caratterizzato da integrazioni istruttorie ex art. 441, comma 5, cod. rettifica dell’annualità di un bilancio di esercizio riportata in un’imputazione documentale, laddove operata dal pubblico ministero dopo l’ammissione del rito, non c violazione del divieto di modifica dell’imputazione sancito dall’art. 441, comma 1, cod quando non incide sull’individuazione degli elementi essenziali dell’addebito, in consid quali l’imputato ha compiuto le sue scelte difensive (Sez. 5, sent. n. 24446 del 15/02/20 Rv. 276635).
Nel caso di specie, la Corte di merito ha adeguatamente evidenziato che la rettifica imposta – da 2019 a 2017 – non ha comportato alcuna modifica del fatto contestato, fermo re che l’imputazione fa riferimento alla dichiarazione resa nell’ambito dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata dall’imputato in data 29.04.2019, nel procedimento penale n. 1349/2019 R.G.N.R., chiaramente indicato nell’imputazione, laddove
dichiarato di aver percepito, nell’anno di riferimento, un reddito complessivo pari ad euro in luogo di quello effettivo pari ad euro 19.407,00.
È dunque chiaro che l’imputazione fa riferimento alla dichiarazione resa nell’ambito del di cui sopra, ed è in tale istanza che lo stesso imputato ha fatto riferimento all’anno di L’indicazione, nell’originario capo di imputazione, dell’anno 2019, è frutto di un me materiale, immediatamente rilevabile dagli atti e insuscettibile di aver creato alcun equiv
È stato pertanto logicamente affermato che nessun equivoco poteva, quindi, sorgere sul di riferimento del reddito ed è assolutamente chiaro ed evidente che l’indicazione, nell capo di imputazione, dell’anno 2019, è frutto di un mero errore materiale. Peraltro, ess l’istanza presentata nell’aprile del 2019, mai avrebbe potuto in essa farsi riferiment percepito nell’anno 2019, ancora in corso.
nessun equivoco poteva sorgere nemmeno con riferimento all’anno oggett dell’accertamento effettuato da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, posto che, dalla docume acquisita in atti in virtù della scelta del rito e anch’essa ben nota alla Difesa, risulta detti accertamenti hanno avuto ad oggetto l’anno 2017 e si sono basati sul mod. NUMERO_DOCUMENTO inv sostituto d’imposta RAGIONE_SOCIALE, in data 23.02.2018. Reraltro,
Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, nessuna violazione dell’ cod.proc.pen. e nessuna nullità si verifica nel caso in cui il P.M. abbia proceduto, non ad un del fatto contestato ma ad una mera correzione di un errore materiale contenuto nell’o imputazione, chiaramente evincibile dagli atti e tale, pertanto, da non creare alcuna l diritto di difesa o di incidere sulle scelte difensive operate.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. pr condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, non ravvisandosi assenza nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al v della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese pro e della somma di euro tremila in favore della Cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, in data 30 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente