Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36529 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36529 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato relativamente alla correzione dell’errore materiale, dichiarando inammissibile, nel resto, il ricorso, con le conseguenze di legge;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19 dicembre 2023 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella emessa, all’esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Napoli il 27 gennaio 2023, ha ridotto la pena inflitta ad NOME COGNOME in due anni e dieci mesi di reclusione e 4.200 euro di multa e quella inflitta ad NOME COGNOME in tre anni di reclusione e 4.200 euro di multa.
Con successiva ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. la stessa Corte ha disposto «sostituirsi, nel dispositivo della sentenza (…), al rigo 5 alla parol “COGNOME” la parola “COGNOME” e, al rigo 8, la parola “COGNOME” alla parola “COGNOME“».
Le decisioni di merito hanno ritenuto la penale responsabilità degli imputati per il delitto di cui all’art. 23, commi terzo e quarto, legge n. 110 del 1975.
Nel corso del giudizio di appello il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato ai motivi di impugnazione relativi alla penale responsabilità degli imputati, insistendo per quelli «attinenti alla dosimetria della pena».
La Corte napoletana ha, pertanto, provveduto a rimodulare il trattamento sanzionatorio nei seguenti termini.
Nei confronti di COGNOME ha assunto come pena base quella di quattro anni di reclusione e 6.000 euro di multa; aumentata, per la recidiva, a quattro anni e tre mesi di reclusione e 6.099 euro di multa; aumentata, per la continuazione, a quattro anni e sei mesi di reclusione e 6.300 euro di multa; ridotta, per il rito, a tre anni di reclusione e 4.200 euro di multa.
Per COGNOME ha individuato la pena base di quattro anni di reclusione e 6.000 euro di muta; aumentata, per la continuazione, a quattro anni e tre mesi di reclusione e 6.300 euro di muta; ridotta, per il rito, a due anni e dieci mesi di reclusione e 4.200 euro di multa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo ha eccepito la nullità del provvedimento di correzione dell’errore materiale della sentenza che ha determinato lo stravolgimento del dispositivo e il vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica.
L’imputato, dopo avere confessato ed essersi assunto ogni responsabilità del fatto chiedendo un gesto di clemenza, si è visto rideterminare la pena in senso deteriore rispetto al coimputato che era rimasto assente nel processo.
L’errore qualificato come «materiale» dalla Corte di appello ha integrato un errore di fatto insuscettibile di mera correzione.
2.2. Con il secondo motivo ha eccepito i vizi della motivazione riferita alla determinazione del trattamento sanzionatorio della pena base in misura pari al doppio della disposizione incriminatrice.
A fronte di una pena minima di due anni di reclusione e massima di otto, la Corte ha quantificato la pena base in quattro anni di reclusione senza fornire alcuna giustificazione.
2.3. Con il terzo motivo ha eccepito i medesimi vizi di cui al motivo precedente con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla ritenuta sussistenza della recidiva, pur a fronte di precedenti penali risalenti nel tempo.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato relativamente alla correzione dell’errore materiale e la dichiarazione, nel resto, di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
Dalla lettura del dispositivo, in originale, emesso dalla Corte di appello di Napoli all’esito dell’udienza del 19 dicembre 2023 emerge che lo stesso riproduce il medesimo contenuto di quello redatto in calce alla motivazione della sentenza impugnata ed oggetto del censurato provvedimento di correzione.
A tale proposito, deve essere ribadito che «la procedura di correzione di errore materiale è consentita esclusivamente ove si tratti di rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale contenuto, mentre, invece, è preclusa ove la correzione si risolva nella sostituzione o nella modificazione essenziale della decisione» (Sez. 5, Ordinanza n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Puliga, Rv. 272658).
E’ stato precisato, altresì, che «non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale da parte del giudice dell’esecuzione quando si realizzi un’indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione. (Fattispecie in cui il giudice dell’esecuzione aveva disposto con ordinanza che la provvisionale risarcitoria determinata a carico degli imputati fosse riferita a ciascuna delle parti civili, in assenza di una relativa e specifica indicazione nel dispositivo o nella motivazione della sentenza di merito)» (Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Gomma, Rv. 257158).
Come condivisibilmente segnalato anche dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, l’errore, a prescindere dalla causa che possa averlo determinato, se coinvolto nel «processo formativo della volontà del giudice», estende gli effetti sulla decisione che, pertanto, non è suscettibile di essere ulteriormente corretta secondo la procedura propria delle forme di emenda che non attengono al profilo decisionale (così anche Sez. 5, Ordinanza n. 11064 del 2017, dep. 2018, cit., in motivazione).
La correzione è suscettibile di essere attivata nel solo caso in cui si tratti di «armonizzare» la manifestazione della decisione con il suo contenuto.
E’ stato, infatti, autorevolmente, affermato che, sono consentiti «gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta, sono sempre ammissibili» (Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543 in motivazione).
Non è pertanto possibile modificare il contenuto essenziale del provvedimento oggetto dell’intervento correttivo.
Nella nozione di «contenuto essenziale» deve ritenersi, senz’altro, incluso quello relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Ne deriva che, nel caso di specie, la modificazione della pena inflitta a ciascuno degli imputati, per come determinata anche nel dispositivo emesso all’esito dell’udienza, non avrebbe potuto essere operata attraverso il procedimento di correzione dell’errore materiale, potendo formare oggetto di impugnazione mediante gli ordinari strumenti processuali.
Sono fondate le censure relative al trattamento sanzionatorio, nei seguenti termini.
E’ infondato il secondo motivo riferito alla determinazione della pena base per il delitto di cui all’art. 23 legge n. 110 del 1975 per il quale si procede.
Invero, la pena per tale delitto è fissata nella misura che va da due a otto anni di reclusione.
Nel caso di specie, la misura della pena base è stata determinata in quattro anni di reclusione e il ricorrente lamenta l’omessa motivazione per essere stata assunta, quale pena base, una pena pari al doppio del minimo.
L’assunto è privo di pregio atteso che «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che
separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288).
Nella fattispecie, quindi, la determinazione della pena base nella misura di quattro anni non necessitava di motivazione esplicita.
E’ fondato, invece, il terzo motivo riferito al diniego delle attenuanti generiche e della recidiva rispetto ai quali difetta qualsiasi motivazione.
A fronte delle specifiche censure illustrate alle pagg. 3 e seguenti dell’atto di appello, la Corte napoletana ha omesso ogni motivazione integrandosi così il vizio denunciato con il corrispondente ricorso per cassazione
La contestazione era stata sollevata con riferimento ad entrambi i profili (attenuanti generiche in ragione della personalità dell’imputato e delle dichiarazioni confessorie, recidiva alla luce della natura dei precedenti).
Tali aspetti sono stati totalmente pretermessi nonostante non sia stata formulata alcuna rinuncia ai corrispondenti motivi di appello (essendo stata la rinuncia limitata ai motivi riferiti all’affermazione della penale responsabilità).
Conseguentemente, la sentenza deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame relativamente ai profili segnalati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso il 28/06/2024