Correzione Errore Materiale: la Cassazione Spiega i Limiti di Legittimità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione affronta un tema tecnico ma fondamentale della procedura penale: la correzione errore materiale del dispositivo di una sentenza. La decisione chiarisce quando tale procedura è da considerarsi legittima e quando, invece, travalica i suoi limiti, illustrando il principio secondo cui la forma non deve prevalere sulla sostanza, specialmente quando non vi è alcun pregiudizio per l’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello che, riformando parzialmente una decisione di primo grado, aveva dichiarato estinto un reato per remissione di querela. Tuttavia, nel dispositivo depositato inizialmente, la Corte aveva erroneamente confermato nel resto la sentenza impugnata. Successivamente, si era accorta dell’errore e aveva emesso un’ordinanza di correzione, specificando che la pena per un altro reato (violazione delle prescrizioni di una misura di prevenzione) veniva rideterminata in sei mesi e venti giorni di reclusione.
La difesa dell’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che tale procedura fosse irrituale e che avesse prodotto una condanna ingiusta, chiedendone l’annullamento.
I Motivi del Ricorso e la Questione della Correzione Errore Materiale
Il fulcro del ricorso si basava su due motivi principali:
1. L’irritualità della procedura di correzione: La difesa sosteneva che la correzione avesse modificato sostanzialmente la decisione, trasformando una “conferma” in una “rideterminazione” della pena. Secondo questa tesi, la Corte d’Appello avrebbe dovuto utilizzare altri strumenti processuali e non la semplice procedura di correzione.
2. L’infondatezza dell’accusa nel merito: Un secondo motivo, più marginale, contestava la ricostruzione dei fatti relativi alla violazione della misura di prevenzione, legata all’impossessamento di una barca.
Il punto cruciale, quindi, era stabilire se l’intervento della Corte d’Appello rientrasse nei confini della correzione errore materiale o se rappresentasse una modifica sostanziale e illegittima della sentenza.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La motivazione dei giudici è chiara e si fonda su principi consolidati.
In primo luogo, la Corte ha affermato che la correzione effettuata non era una “modificazione essenziale” del provvedimento. Al contrario, l’ordinanza di correzione rappresentava una semplice “integrazione” che rendeva il dispositivo coerente con il percorso logico-giuridico già ampiamente esposto nella motivazione della sentenza. In altre parole, la volontà del giudice di rideterminare la pena era già chiara dal corpo della sentenza; il dispositivo iniziale era solo frutto di una svista materiale. Pertanto, la correzione era legittima perché si limitava ad allineare la parte decisionale finale con il ragionamento che la sorreggeva.
In secondo luogo, la Cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile per “carenza di interesse”. Questo significa che, anche se vi fosse stata un’irregolarità formale, l’imputato non ha dimostrato di aver subito alcun pregiudizio concreto. La correzione, infatti, ha semplicemente esplicitato una condanna che era già nelle intenzioni del giudice d’appello, come risultava dalla motivazione. Non si può chiedere l’annullamento di un atto per un vizio di forma se da quel vizio non deriva alcun danno effettivo.
Infine, la Corte ha liquidato come manifestamente infondato il secondo motivo, chiarendo che, ai fini della violazione dell’obbligo di non allontanarsi dal comune di residenza, era irrilevante il luogo esatto in cui l’imputato si era impossessato della barca.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la procedura di correzione errore materiale è uno strumento flessibile, volto a garantire che la decisione del giudice rispecchi fedelmente la sua volontà, emendandola da sviste o imprecisioni che non ne intaccano il nucleo. La sua legittimità si misura su due criteri: non deve alterare la sostanza della decisione e deve trovare riscontro nel ragionamento esposto nella motivazione. La decisione sottolinea inoltre che le impugnazioni basate su meri formalismi, senza che vi sia un effettivo e dimostrato pregiudizio per la parte, non possono trovare accoglimento.
È possibile correggere il dispositivo di una sentenza dopo il suo deposito?
Sì, attraverso la procedura di correzione di errore materiale, a condizione che l’intervento si limiti a emendare sviste o imprecisioni senza modificare la sostanza della decisione del giudice, come già espressa nella motivazione.
Quando una correzione del dispositivo di una sentenza è considerata legittima?
La correzione è legittima quando non costituisce una modificazione essenziale del provvedimento, ma riflette e rende coerente il dispositivo con il percorso logico-giuridico che il giudice ha già seguito e spiegato nella motivazione della sentenza.
L’imputato può contestare un’irregolarità procedurale se non ha subito alcun danno concreto?
No. La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso è inammissibile anche per carenza di interesse, poiché l’asserita violazione procedurale non ha comportato alcun pregiudizio per il ricorrente. Per impugnare validamente un atto è necessario dimostrare di avere un interesse concreto all’annullamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37784 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37784 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIGGIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME NA;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 16 gennaio 2023, con la quale la Corte di appello di Bari ha riformato la sentenza del Tribunale di Bari in data 27/09/2017 a carico di NOME COGNOME, dichiarando estinto per remissione di querela il reato di cui agli artt. 624-625 c.p. e rideterminando la pena inflittagli per il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs.n. 159/2011 nella misura di mesi sei e giorni venti di reclusione;
Ritenuto che con il primo motivo la difesa rappresenta che il dispositivo, depositato a seguito di trattazione scritta, conteneva la dichiarazione di non doversi procedere per il reato di cui al capo A) e poi la conferma della sentenza appellata e che contestualmente al deposito della motivazione la Corte di appello ha depositato ordinanza di correzione dell’errore materiale del dispositivo nella parte in cui afferma “conferma nel resto la sentenza impugnata” da intendersi sostituito con il periodo “ridetermina la pena inflitta a COGNOME NOME per il reato sub B), previa applicazione delle già concesse circostanze attenuanti generiche, in mesi sei e giorni venti di reclusione”; la difesa lamenta l’irritualità di tale procedura che non vale a modificare l’ingiusta condanna di primo grado e chiede l’annullamento della sentenza;
che nel caso di specie alla luce della motivazione della sentenza impugnata appare evidente che l’ordinanza di correzione contiene un’integrazione che non costituisce modificazione essenziale del provvedimento ma riflette il percorso logico giuridico seguito dal giudice e come tale quindi deve essere ritenuta legittima (Sez. 2, n. 53847 del 04/10/2018, Rv. 274244-01; sez. 4, n. 5805 del 03/02/2021, Rv. 280926-01);
che la censura è manifestamente inammissibile per carenza di interesse, perchè l’asserita violazione non ha comportato pregiudizio per il ricorrente;
che è manifestamente infondato il secondo motivo perché l’impossessamento della barca può essere avvenuto nel porto di San Vito oppure in mare aperto, ma in ogni caso ha comportato la violazione dell’obbligo di non allontanarsi dal territorio del comune di residenza;
che per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod., pro en.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2024
estensore
Il Presidente