Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7316 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7316 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONROVIA( MONACO PRINCIPATO) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/03/2023 del TRIBUNALE di MODENA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 27/03/2023 il Tribunale di Modena, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza presentata nell’interesse di NOME diretta ad ottenere la rideterminazione delle pena di cui alla sentenza GIP del Tribunale di Palermo del 20/12/2006, irr. 18/05/2017, per il reato di cui all’art. 73 d. P.R. 309 del 1990 commesso il 26/01/2006 – già posta in continuazione (con ordinanza del 17/11/2022) con la sentenza della Corte di appello di Palermo del 07/11/2018, irr. il 12/06/2019 (per il reato di cui all’art. 74 d. P.R. 309 del 1990)in considerazione della intervenuta declaratoria di incostituzionalità dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, nella parte in cui era previsto il minimo edittale di anni 8 di reclusione anziché anni 6 di reclusione (Corte Cost. n. 40 del 23/01/2019).
Il G.E. in particolare rideterminava la pena per il reato di cui alla sentenza GIP del Tribunale di Palermo del 20/12/2006, irrevocabile 18/05/2017, in anni 2 di reclusione, da porre in continuazione con la pena inflitta dalla Corte appello Palermo del 07/11/218, irr. il 12/06/2019, di anni 10 mesi 7 di reclusione (pena finale come rideterminata anni 12 mesi 7 di reclusione).
Con ordinanza di correzione di errore materiale in data 31/03/2023, il G.E. procedeva a correggere la precedente ordinanza, disponendo che la pena di anni 10 mesi 7 di reclusione dovesse essere diminuita di un mese, rideterminando la pena complessiva inflitta per i reati già posti in continuazione in anni 10 mesi 6 di reclusione.
Avverso il provvedimento di correzione di errore materiale ricorre NOME COGNOME, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che censura, con un unico motivo, l’illogicità della motivazione, per avere il G.E. corretto in senso peggiorativo l’ordinanza del 27/03/2023 riducendo di un solo mese la condanna inflitta (mentre nel provvedimento 16/03/2023 la riduzione era stata di 5 mesi), senza fornire adeguata motivazione.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La Difesa ha depositato memoria con la quale insiste nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il Giudice dell’esecuzione di Modena, con il provvedimento impugnato peraltro assunto con procedura de plano, anziché, come normativamente previsto, nel contraddittorio delle parti, previo avviso alle stesse-, nel procedere ad effettuare la correzione di errore materiale contenuto nell’ordinanza emessa il 27/03/2023, ha omesso di specificare le motivazioni sottese all’intervenuta rettifica, non risultando chiaro, dalla lettura del provvedimento stesso, quale vizio materiale si andasse ad emendare.
Coglie anche nel segno la censura difensiva che lamenta la correzione in senso peggiorativo dell’ordinanza emendata (che ha ridotto la pena complessivamente inflitta al NOME di un solo mese, a fronte di una riduzione di cinque mesi operato nel provvedimento emendato).
L’ordinanza deve quindi essere annullata, con rinvio al Tribunale di Modena in diversa persona fisica per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Modena.
Così deciso il 17 novembre 2023
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