Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26314 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26314 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CONSTANTINE( ALGERIA) il 15/09/1983
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso previo annullamento senza rinvio della sentenza in punto di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della correzione della pena
udito il difensore
E presente l’Avvocato COGNOME del foro di RAGUSA in difesa di NOME COGNOME il quale insiste per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia resa in data 11 marzo 2021 dal Tribunale di Ragusa, per il reato di cui all’art. comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990.
Con un unico motivo, deduce contraddittorietà della motivazione altresì risultante dalla sentenza di primo grado. La sentenza di appello, infatti, confermava quella di primo grado, senza tuttavia rilevare l’avvenuta concessione della sospensione condizionale della pena, riconosciuta dal primo Giudice nella parte motiva del provvedimento di primo grado. Nell’intestazione della sentenza di appello viene riportata la pena inflitta in primo grado, non solo con un evidente refuso essendo stata indicata la pena finale in anni sei di reclusione invece che in mesi s di reclusione, ma anche omettendo l’avvenuto riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Evidenzia la difesa che, nel caso di specie, l motivazione della sentenza di primo grado era stata contestuale alla lettura de dispositivo in udienza e che, pertanto, non può applicarsi il principio della prevalenz di quest’ultimo, atteso che si è in presenza di un unico documento il cui contenuto è intrinsecamente contraddittorio, risultando pertanto impossibile accertare quale sia stata la reale volontà del Giudice. Si tratterebbe di anomalia rilevabile d’uffic
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso con cui si invoca l’annullamento della sentenza di appello deve essere rigettato, venendo in rilievo, nel caso di specie, la procedura della correzio dell’errore materiale di cui all’art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di erro omissioni della sentenza di primo grado che non determinano nullità e la cui correzione non comporta una modificazione essenziale del provvedimento.
In GLYPH conformità GLYPH all’insegnamento GLYPH di GLYPH questa GLYPH Corte (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, COGNOME NOME, Rv. 277874; Sez. 2, n. 938 del 23/09/2015, dep. 2016, Pop., Rv. 265734), giova ricordare che il principio secondo cui l’atto che estrinseca la volontà del giudice è solo dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, come avvenuto nel caso di specie; conseguendone che, in tale evenienza, è
pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base dell motivazione.
2. Tanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve essere disposta la correzione degli errori
materiali contenuti nel dispositivo della sentenza di primo grado emessa dal
Tribunale di Ragusa 1’11.3.2021, eliminando la parola “anni” ed aggiungendo, dopo le parole “mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa”, le parole “concede i
beneficio della sospensione condizionale della pena”. La cancelleria è investita degli adempimenti e delle annotazioni di rito.
P.Q.M.
Rigetta ki,ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone la correzione degli errori materiali contenuti nel dispositivo della sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Ragusa 1’11.3.2021, eliminando la parola
“anni” ed aggiungendo, dopo le parole “mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa”, le parole “concede il beneficio della sospensione condizionale della pena”. Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le annotazioni di rito.
Così deciso il 19 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Piesident / e/