Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16714 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16714 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a San NOME Vesuviano; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 2.10.2023 del tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Napoli applicava ex art. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione in relazione ai reati ascritti a COGNOME NOME, ex artt. 110 /452 quaterdecies c.p., e quindi in calce alla stessa, in data 2 ottobre 2023 disponeva anche la “confisca dei beni oggetto di sequestro preventivo di cui al decreto in uno all’ordinanza cautelare emessi dal Gip del tribunale di Napoli … nonché, alla irrevocabilità della sentenza dei beni oggetto di sequestro probatorio del P.M.”.
GLYPH Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo tre motivi di impugnazione.
Deduce, con il primo, i vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., rappresentando l’abnormità e carenza motivazionale del provvedimento postumo impositivo della confisca, assunto solo successivamente alla sentenza di patteggiamento già intervenuta, in assenza di contraddittorio, e privo di motivazione, così da non consentire di comprendere a quali beni si sia fatto riferimento.
Con il secondo motivo rappresenta il vizio di violazione di legge con riguardo agli artt. 127 , 130 e 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., per mancata fissazione di udienza camerale ‘ad hoc’ previo avviso alle parti con conseguente nullità dell’atto integrativo.
Con il terzo motivo deduce, in ordine alla disposta confisca dei beni oggetto di sequestro probatorio, il vizio di carenza di motivazione e l’assenza di contraddittorio in relazione agli artt. 127, 130, 178 cod. proc. pen. e 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. Essendo assente ogni specificazione sui beni acquisibili e comunque stante l’assenza di ogni motivazione aggravata dalla pendenza processuale di altre distinte posizioni soggettive concorrenti con quella del ricorrente. Si tratterebbe altresì, di beni non rientranti tra quelli suscettibil confisca obbligatoria né comunque di beni di cui sia illecita la detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi, omogenei, devono esaminarsi congiuntamente. Si premette che – in tema di correzione di errore materiale – le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza 1 8 maggio 1994, n. 8, depositata il 29 settembre 1994, hanno affermato che deve ritenersi esclusa l’applicabilità dell’art.130 c.p.p., quando la correzione si risolve nella modifica essenziale o nella sostituzione di una decisione già assunta.
“L’errore, quale che sia la causa che possa averlo determinato, una volta divenuto partecipe del processo formativo della volontà del giudice, non può che diffondere i suoi effetti sulla decisione: ma questa, nella sua organica unità e nelle sue essenziali componenti, non può subire interventi correttivi, per quanto ampio significato si voglia dare alla nozione di “errore materiale” suscettibile di correzione.
Viceversa, sono sempre ammissibili gli interventi correttivi imposti soltanto dalla necessità di armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale intangibile ‘contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta”.
1.1. Tale principio è stato ribadito da una successiva decisione delle Sezioni Unite (9 ottobre 1996, n. 19, depositata il 6 dicembre 1996,) ove è stato riaffermato, con riferimento alla definitività delle sentenze della Corte di Cassazione, che “non è consentito ricorrere alla procedura per la correzione degli errori materiali al fine di emendare gli errori di fatto in cui sia incorso il giudi in tal modo, infatti, verrebbe dato ingresso ad un mezzo volto non già ad un’emenda del testo della sentenza, ma ad una inammissibile modifica della decisione”.
Le Sezioni Unite, poi, si sono pronunciate sul tema dei rapporti tra ricorso straordinario per errore di fatto e procedura di correzione degli errori materiali, affermando (con sentenza 27 marzo 2002, n. 16102, depositata il 30 aprile 2002, Chiatellino) il principio secondo il quale, “non è consentito il ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, prevista dall’art. 130 c.p.p., per porre rimedio ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di Cassazione, emendabili soltanto a norma dell’art. 625 bis dello stesso codice che disciplina l’unico rimedio esperibile per l’eliminazione di quest’ultimo tipo di errori”.
1.2. Le Sezioni Unite, infine, con un più recente intervento (sentenza 31 gennaio 2008, n. 7945, depositata il 20 febbraio 2008, COGNOME), hanno ribadito il principio secondo il quale “la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria e a contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell’atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura di correzione di cui all’art. 130 c.p.p.”, e sulla base di tale principi sono pervenute alla conclusione che “in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di condannare l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell’errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l’esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse”.
Secondo un indirizzo di giurisprudenza, che si richiama ai principi generali espressi da quest’ultima decisione delle Sezioni Unite, all’omessa statuizione della confisca obbligatoria nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si può ovviare con la procedura di correzione degli errori materiali; si ammette dunque che possa essere disposta, ricorrendo alla procedura di correzione degli errori materiali, l’integrazione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso di aggiungervi l’ordine di confisca (Sez. 3, n. 39081 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270793; Sez. 6, n. 2944 del 12/11/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 246131; Sez. 1, n. 2881 del 13/06/1994, Rv. 198945).
Si tratta di indirizzo che allo stato appare preferibile e consolidato, pur non ignorando, il collegio, la presenza di pronunce secondo le quali è abnorme il
provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, in quanto all’omessa pronuncia di tale provvedimento è possibile porre rimedio solo con l’impugnazione o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall’ art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l’ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (in tal senso da ultimo Sez. 6, n. 25602 del 27/05/2020 Ammerti, Rv. 274578; sez. 5, n. 26481 del 04/05/2015, COGNOME, Rv. 264004; Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2004, COGNOME, Rv. 261886).
1.3. E invero deve ribadirsi che l’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. viene unanimemente ravvisato nell’ipotesi di divergenza manifesta e casuale tra la volontà del giudice e il correlativo mezzo di espressione. Tipici in tal senso sono l’errore linguistico o l’errore enucleabile a seguito dell’analisi interna dell’atto.
Si tratta di mere irregolarità formali,. riparabili attraverso la semplice esplicitazione della volontà effettiva del giudice enucleabile dall’atto stesso.
In tal caso è evidente che non possono in radice operare le preclusioni di cui all’art. 130 c.p.p. (“errori od omissioni che non determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto”), non potendo, l’irregolarità, determinare nullità, né, la sua rimozione, una modificazione essenziale dell’atto. Non si differenziano concettualmente da tali ipotesi, anche se comportano in concreto un’estensione dell’area di ricognizione della volontà del giudice, quelle pronunce che ammettono la correzione sulla base di atti diversi da quello da correggere.
Una variante qualitativa (cfr. in motivazione, Sez. Un. 31 gennaio 2008, n. 7945, cit. del 20 febbraio 2008a), rispetto all’impostazione di base, ricorre in quella (prevalente) giurisprudenza, seguita da parte della dottrina, che, con riferimento in particolare a casi di errore omissivo, ritiene esperibile la procedura correttiva a fronte della divergenza tra l’espressione usata dal giudice e quanto egli, pur nell’assenza di dirette risultanze della sua volontà in tal senso, avrebbe comunque dovuto univocamente esprimere in forza di un obbligo normativo.
In tale ipotesi, si osserva, ricorre ugualmente la necessità e automaticità dell’intervento correttivo, diretto a esplicitare un comando giudiziale tradito dalla concreta realizzazione espressiva. Il dato peculiare è che quello che si introduce non si identifica nella volontà soggettiva del giudice, come emergente dallo stesso atto (o da atti allo stesso collegati), bensì la sua volontà “oggettiva”, da considerarsi (necessariamente) immanente nell’atto, per dettato ordinamentale.
Questa estensione della nozione di errore materiale nel processo penale deve essere condivisa, in quanto dal tenore dell’art. 130 c.p.p. non si evince alcun vincolo nel senso che il risultato dell’operanda correzione debba essere stato imprescindibilmente oggetto della effettiva volontà cosciente del giudice. Quello
che si richiede è solo che dall’errore non derivi la nullità dell’atto e che rimozione non ne determini una modificazione essenziale. E se il caratter materiale e ricognitivo dell’operazione non può mai legittimare process concettuali di revisione o formulazione ex novo della volontà giudiziale, non p questo debbono considerarsi inibiti, nei limiti delle condizioni normativament previste, interventi correttivi di automatica applicazione di quanto sia impo dall’ordinamento (e non sia stato, beninteso, deliberatamente disatteso d giudice).
In tal caso deve effettuarsi un’unica verifica volta ad accertare l’insussis delle condizioni preclusive previste dall’art. 130 c.p.p.
1.4. In tale quadro si è evidenziato che, senza incorrere in catalo predeterminati di casi, non possono – per coerenza di sistema – determinar nullità e attenere a componenti essenziali dell’atto quelle omissioni per le qua stesso ordinamento prevede la correggibilità mediante la procedura di cui all’a 130 c.p.p. come con riguardo all’art. 535, comma 4, c.p.p.
Analoghe ragioni sistematiche impongono di ritenere insussistenti le condizioni preclusive di cui all’art. 130 c.p.p. anche per quelle omissioni in ordine alle sia previsto un automatico intervento integrativo da parte del giudi dell’esecuzione, come ad es. nei casi in cui sia mancata (non per sce consapevole del giudice) la statuizione di pena accessoria obbligatoria o confisca obbligatoria.
Quest’ultimo rilievo consente di non condividere la valorizzazione della espress previsione di facoltà del giudice dell’esecuzione nel procedere alla adozione provvedimenti obbligatori omessi, come in tema di confisca, per escludere analoghi interventi del giudice della cognizione che risulti competente, mediant la procedura ex art. 130 cod. proc. pen.
L’elemento che accomuna le situazioni descritte è all’evidenza la realizzabil dell’integrazione dell’atto mediante operazioni meccaniche di caratte obbligatorio e conseguenziale. Tale elemento può, dunque, considerarsi presupposto sostanziale per la (implicita) valutazione normativa di no essenzialità della componente dell’atto omessa e di esclusione del caratte invalidante dell’omissione.
1.5. Dal complesso delle previsioni esaminate appare, dunque, emergere, e va ribadito, in un contesto di lettura del sistema che ne rispetti doverosame le interne esigenze di coerenza logica e comparativa, il principio minimo per quale la omissione di una statuizione obbligatoria di natura accessoria contenuto predeterminato non determina nullità e non attiene a una componente essenziale dell’atto, onde ad essa può porsi rimedio con la procedura correzione di cui all’art. 130 c.p.p.
1.6. Rispetto a tale indirizzo va osservato che la sanzione della confisca nei casi di pronunciata applicazione della pena in relazione al reato ex art. quaterdecies c.p. – si impone rispetto alle ” cose che servirono a commettere reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salv appartengano a persone estranee al reato” secondo il penultimo comma del predetto articolo.
Ne consegue che, nel caso in cui l’ordine di confisca non venga impartito, come accaduto, dal giudice del merito, unitamente alla declaratoria applicativa de pena, può farsi ricorso alla integrazione della sentenza con la statuizione di d ordine, attraverso la procedura di correzione dell’errore materiale.
Tuttavia, nella fattispecie che qui occupa, emerge l’adozione viziata provvedimento, assunto al di fuori di un contraddittorio in camera di consiglio e art. 130 comma 3 cod. proc. pen. e di ogni puntuale specificazione e individuazione dei beni, come illustrato in ricorso. L’adottato provvedimento d integrazione e correzione della sentenza di primo grado prospetta, invero, u quadro alquanto confuso quanto alla individuazione dei beni stessi e alle ragio acquisitive, posto che si fa indiscriminato e generico riferimento a beni oggetto di sequestro preventivo che probatorio.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertant che vada annullata senza rinvio l’ordinanza impugnata con trasmissione degli att al tribunale per l’ulteriore corso avendo cura, in caso di avvio della proce idonea, nel caso di specie, per procedere alla disposizione della misura in paro da parte del giudice che risulti attualmente competente, anche di verificare legittimazione delle parti interessate in relazione alla titolarità de eventualmente ablabili.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti tribunale di Napoli per l’ulteriore corso.
Così deciso, il 12.03.2024.