Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 41249 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 41249 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a San Vito al Tagliamento (PN) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine del 2 maggio 2024, divenuta irrevocabile il 18 maggio successivo, a NOME COGNOME è stata applicata la pena per i delitti di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale e per la contravvenzione di guida sotto l’influenza di alcool con un tasso superiore ad 1,5 gr. per litro di sangue.
La pena è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cu all’art. 20-bis, primo comma, n. 4), cod. pen..
Con ordinanza del 5 marzo 2025, preso atto del positivo svolgimento di tale pena sostitutiva, il medesimo giudice ha dichiarato eseguita la pena detentiva ed estinto «ogni altro effetto penale».
Con ordinanza del successivo 8 maggio, poi, ha disposto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza, aggiungendo in dispositivo la statuizione di confisca dell’autovettura dell’imputato.
Con il ricorso in scrutinio, per lui avanzato dal suo difensore, NOME impugna entrambi tali ordinanze:
la prima, quella cioè del 5 marzo, per non aver disposto la revoca della confisca del veicolo, che invece sarebbe dovuta conseguire al positivo esperimento del lavoro di pubblica utilità, secondo la previsione degli artt. 56-bis, quinto comma, e 63, quarto comma, legge n. 689 del 1981;
la seconda, per essere stata disposta la confisca del veicolo mediante la procedura della correzione dell’errore materiale, tuttavia non consentita, in quanto relativa ad una sentenza già passata in giudicato e, comunque, comportando una modifica essenziale del contenuto dell’atto.
Ha depositato la propria requisitoria scritta la Procura AVV_NOTAIO, chiedendo di rigettare il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È necessario soffermarsi prioritariamente sulla seconda ordinanza in ordine di tempo, quella, cioè, dell’8 maggio, con la quale è stata disposta la confisca e che dev’essere annullata, di conseguenza venendo meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione di quella del precedente 5 marzo.
L’ordinanza che ha disposto la confisca è stata emessa mediante la procedura di correzione degli errori materiali prevista art. 130, cod. proc. pen., che, però, il giudice non avrebbe potuto utilizzare, per un duplice ordine di ragioni.
2.1. In primo luogo, perché, la correzione è consistita in una modifica essenziale della decisione già assunta.
Questa, infatti, non può subire interventi correttivi nelle sue componenti essenziali, mentre tali interventi sono consentiti soltanto allorché imposti dalla necessità di armonizzare l’estrinsecazione formale della decisione con il suo reale ed intangibile contenuto, proprio perché intrinsecamente incapaci di incidere sulla decisione già assunta (così, in termini di principio, già Sez. U, n. 8 del 18/05/1994, Armati, Rv. 198543). L’errore suscettibile di correzione, dunque, è quello che
consiste nella divergenza evidente e casuale fra la volontà del giudice e il mezzo di espressione, della quale costituiscono manifestazioni tipiche l’errore linguistico e quello immediatamente rilevabile dal contesto interno della sentenza (Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426); è, ancora in altri termini, quello caratterizzato, in negativo, dall’ininfluenza sul contenuto decisorio della sentenza impugnata e, in positivo, dall’evidente divergenza fra il dato testuale e l’effettiva volontà del decidente (così, più di recente, in motivazione, Sez. U, n. 47502 del 29/09/2022, COGNOME, Rv. 283754). Nel caso specifico, quindi, essendo la modifica consistita nell’aggiunta di una sanzione, è indiscutibile che gli anzidetti limiti applicazione della procedura di cui al citato art. 130 siano stati ampiamente superati.
2.2. Inoltre, secondo quanto si dice espressamente al comma 1 di tale disposizione, la procedura di correzione può essere esperita dal giudice che ha emesso il provvedimento o, se questo è impugnato, da quello dinanzi al quale pende l’impugnazione. Non vi può fare ricorso, invece, in relazione ad un provvedimento definitivo, il giudice dell’esecuzione, il quale potrà intervenire sullo stesso con la procedura ordinaria di cui all’art. 666, cod. proc. pen., oppure, nelle materie per le quali la legge lo consente, con quella a contraddittorio eventuale e differito disciplinata dal successivo art. 667, comma 4 (vds. Sez. 1, n. 3627 del 11/01/2022, Nicosia, Rv. 282497).
V’è, però, che, come si prevede espressamente al comma 1 del citato art. 666, il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del Pubblico ministero, dell’interessato o del difensore, non potendo, dunque, farlo d’ufficio: con l’effetto che, in quest’ultimo caso, il provvedimento da esso adottato è viziato da nullità insanabile, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., e dev’essere perciò annullato senza rinvio (Sez. 1, n. 23525 del 18/05/2021, Barzinè, Rv. 281396).
2.3. Per entrambe le anzidette ragioni, dunque, l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la confisca dell’autovettura dell’imputato dev’essere annullata senza rinvio.
È evidente – come già anticipato – che, annullata la confisca, viene meno l’interesse del ricorrente all’impugnazione del precedente provvedimento del 5 marzo, con il quale il giudice non ha adottato disposizioni pregiudizievoli per lo stesso, risultando perciò inammissibile il suo ricorso per questa parte.
Permane ovviamente, invece, l’interesse dei ricorrente alla restituzione del veicolo – ove, come parrebbe, non ancora avvenuta – e, quindi, a far venir meno
il vincolo cautelare imposto sul medesimo mediante il sequestro, non seguìto per le ragioni dette dianzi – da un rituale e legittimo provvedimento di confisca.
Peraltro, quest’ultima non potrebbe neppure essere disposta, poiché, secondo quanto previsto dall’art. 186, comma 9-bis, C.d.S., nel caso – come quello in esame – di positivo svolgimento della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, la confisca del veicolo, laddove ordinata in sentenza, dev’essere revocata.
Se, allora, l’autoveicolo dell’imputato attualmente si trova ancora in sequestro ed egli intenda ottenerne la restituzione, dovrà rivolgersi al giudice dell’esecuzione, che provvederà sulla relativa istanza senza formalità, secondo la procedura di cui all’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., essendo, quella della restituzione delle cose sequestrate, una delle materie per le quali tale procedura semplificata è consentita dal successivo art. 676.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza dell’8 maggio 2025.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2025.