Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 26949 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 26949 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BOLOGNA il 05/05/1985
avverso l’ordinanza del 18/12/2024 del TRIBUNALE di MODENA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona della sostituta NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18 dicembre 2024 il Tribunale di Modena ha disposto la “correzione dell’errore materiale” di cui al dispositivo di sentenza emessa in data 12 novembre 2024 con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 2.000 di multa con il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di 88 ore di attività non retribuita in favore della collettività ai sensi dell’art. 165 comma 1 cod. pen. La “correzione” era nel senso che laddove si legge “per un totale” di 88 ore” doveva leggersi “per un totale di 256 ore”.
Avverso l’ordinanza suddetta è stato proposto ricorso affidato ad un unico motivo.con il quale si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 165 cod. pen., 130 cod. proc. pen. e 54 d.lgs. 274/2000. Lamenta la difesa che il giudice, disponendo la correzione nelle more del deposito della sentenza, ha privato la difesa della possibilità di conoscere la base da cui l’errore sarebbe scaturito ma soprattutto tilgrptré avrebbe giustificato l’errore con una mera rettifica imposta dalla legge e in specie dall’art. 186, co. 9 bis, e 54, co. 3, d.lgs. 274/2000 operata secondo calcoli di mera natura aritmetica laddove, al contrario, si trattava della subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività non retribuita di pubblica utilità ai sens dell’art. 165 cod. pen. rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e non della conversione della pena irrogata e sospesa condizionalmente. Non si versava, dunque, in un mero errore come tale emendabile con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen. ma di un vero e proprio ripensamento, peraltro, peggiorativo.
Il P.G., in persona della sostituta NOME COGNOME ha depositato requisitoria GLYPH scritta GLYPH con GLYPH la GLYPH quale GLYPH ha GLYPH chiesto GLYPH l’annullamento GLYPH del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Appare opportuno rammentare che i~ questa Corte, nel solco dei principi sanciti dalle Sezioni Unite n 17 del 06/11/1992, Rv. 191786 – 01, ha
ripetutamente affermato che «il rinvio all’art. 127 cod. proc. pen. operato in norme dello stesso codice, non con l’ampia formula “a norma dell’art. 127” ma con espressioni quali “nelle forme previste dall’art. 127″ o equivalenti, non implica la ricezione completa del modello procedimentale previsto dalla norma, ivi compresa la ricorribilità in cassazione prevista dal settimo comma, ma riguarda la sola regola di svolgimento dell’udienza camerale” (Sez. 3 n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Rv. 284130 – 03) e che «è ricorribile per cassazione l’ordinanza che decide sull’istanza di correzione dell’errore materiale (in motivazione la Corte ha precisato che l’espressione letterale “a norma dell’art. 127 cod. proc. pen.”, contenuta nell’art. 130, co. 2, cod. proc. pen., si riferisce non solo alle forme del procedimento camerale ma anche al regime di impugnabilità del provvedimento finale)» (Sez. 1 n. 46504 del 30/06/2022, Rv. 283838 – 01).
E’ noto che la correzione dell’errore materiale è ammessa solo quando sussista la necessità di porre rimedio ad una disarmonia tra la formale espressione della decisione e il suo reale contenuto, rimanendo, al contrario preclusa x allorquando si risolva nella sostituzione o nella modifica essenziale della decisione (Sez. 5, ordinanza n. 11064 del 07/11/2017, dep. 2018, Rv. 272658 – 01; Sez. 1, n. 42897 del 25/09/2013, Rv. 257158 – 01)
Non è questo il caso. Il Tribunale, invero, la cui determinazione costituisce tanto una violazione di legge quanto un vizio di motivazione, riconduce l’errore ad una mera rettifica imposta da disposizioni di legge, richiamando gli artt. 186 co. 9 bis e 54, co. 3 d.lgs. 274/2000,operata secondo calcoli matematici.
Tuttavia, nel caso in esame non si trattava di applicare l’art. 186, co. 1 9od. strada e, dunque, di sostituire una pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità per il quale si prevede una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva 19 ‘.1» · GLYPH conversione della pena pecuniaria, operando il ragguaglio rispetto ad ogni giorno di lavoro di pubblica utilità, quanto piuttosto di subordinare il beneficio della sospensione della pena, che veniva concesso per la seconda volta al condannato, allo svolgimento di attività non retribuita di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 1 cod. pen. Detta norma prevede che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla Li c
durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna: dunque la determinazione delle ore di lavoro da svolgersi è rimessa,
fermo il limite massimo di durata della pena sospesa, alla discrezione del giudicante e non consiste nella mera conversione della pena irrogata e condizionalmente
sospesa.
5. Da quanto detto discende che l’ordinanza con la quale il giudice ha proceduto alla “correzione” dell’errore materiale in data 18 dicembre 2024, dunque
prima della stesura della motivazione e
t
con essa, ila sentenza, nella quale
“l’errore” asseritamente emendato è stato trasfuso, deve essere annullata limitatamente al calcolo del numero di ore di attività lavorativa non retribuita, con
nuovo giudizio sul punto al Tribunale in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza di correzione di errore materiale emessa dal Tribunale di Modena in data 18 dicembre 2024 nonché la sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 12 novembre 2024, limitatamente al calcolo del numero di ore di attività lavorativa non retribuita a favore della collettività e rinvia, per nuov giudizio sul punto, al Tribunale di Modena in diversa composizione fisica. Dichiara l’irrevocabilità della declaratoria di responsabilità.
Deciso il 28 maggio 2025