Correzione errore materiale: quando la Cassazione corregge sé stessa
Nel complesso mondo del diritto, la precisione è fondamentale. Ogni parola in una sentenza ha un peso e un’implicazione specifica. Ma cosa succede quando, per una svista, la parte decisionale di una sentenza non riflette perfettamente l’intento espresso nella motivazione? Il nostro ordinamento prevede uno strumento apposito: la correzione errore materiale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come funziona questo meccanismo, anche quando è la stessa Suprema Corte a dover correggere un proprio precedente provvedimento.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’Appello, il quale lamentava la mancata applicazione, in un precedente giudizio, della confisca obbligatoria del profitto del reato. La Corte di Cassazione, con una prima sentenza, aveva accolto tale ricorso.
Nel dispositivo di quella sentenza, i giudici avevano statuito “l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza disponendo la confisca del profitto del reato”. Tuttavia, questa formulazione generava un’ambiguità: sembrava annullare l’intera sentenza precedente, mentre l’intenzione della Corte, come chiaramente esposto nelle motivazioni, era di intervenire unicamente sulla parte relativa all’omessa confisca.
Sollecitato dalla cancelleria del Tribunale competente, il caso è tornato all’attenzione della Suprema Corte proprio per risolvere questo dubbio interpretativo attraverso una procedura di correzione dell’errore materiale.
La Decisione della Corte sulla correzione errore materiale
Con la nuova ordinanza, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la presenza di un errore materiale nel dispositivo della sua precedente sentenza. I giudici hanno chiarito che la loro pronuncia era focalizzata esclusivamente sulla questione della confisca e che, di conseguenza, l’annullamento doveva intendersi limitato a quel solo aspetto.
Per eliminare ogni dubbio, la Corte ha disposto la modifica formale del dispositivo precedente. Ha ordinato che dopo le parole “sentenza impugnata” venisse aggiunta la specificazione “limitatamente all’omessa confisca del profitto del reato che dispone”, eliminando al contempo la frase finale che poteva generare confusione.
Le Motivazioni
La motivazione alla base di questa ordinanza di correzione è semplice e logica. La Corte ha rilevato che la sua volontà decisionale, espressa chiaramente sia nella motivazione che, implicitamente, nel dispositivo della sentenza originaria, era quella di sanare unicamente un’omissione specifica: la mancata confisca. Non c’era mai stata l’intenzione di travolgere l’intero impianto della sentenza di merito. L’errore era, quindi, puramente formale e non incideva sulla sostanza della decisione già presa. Si trattava di una discrasia tra il pensiero del giudice e la sua estrinsecazione materiale nel testo scritto, il caso classico per cui è previsto il rimedio della correzione. Non sussistendo dubbi sull’oggetto della decisione, la Corte ha ritenuto necessario procedere alla correzione per garantire la perfetta aderenza del testo alla volontà giurisdizionale.
Conclusioni
Questo caso evidenzia l’importanza cruciale della precisione terminologica nei provvedimenti giudiziari, specialmente nel dispositivo, che rappresenta la sintesi del comando del giudice. Un’imprecisione, anche se lieve, può creare incertezze applicative che richiedono un ulteriore intervento giurisdizionale. La procedura di correzione errore materiale si conferma uno strumento agile ed essenziale per assicurare la coerenza e la chiarezza delle decisioni giudiziarie, preservando l’integrità del giudicato e garantendo la certezza del diritto senza la necessità di rimettere in discussione il merito della causa.
Cos’è un ‘errore materiale’ in un provvedimento giudiziario?
È un errore di natura puramente formale, come una svista nella scrittura o un errore di calcolo, che non incide sul contenuto sostanziale della decisione del giudice ma riguarda solo la sua rappresentazione materiale nel documento.
Perché la Corte di Cassazione ha dovuto correggere una sua precedente sentenza?
Perché il dispositivo della sentenza originale, pur essendo corretto nella sostanza, era formulato in modo ambiguo. Indicava un ‘annullamento’ senza specificare che fosse limitato solo alla parte relativa all’omessa confisca, creando il dubbio che potesse riferirsi all’intera sentenza impugnata.
Qual è stato l’effetto pratico della correzione?
La correzione ha chiarito ufficialmente che l’annullamento disposto dalla Cassazione riguardava unicamente l’omissione della confisca del profitto del reato. In questo modo, il resto della sentenza di merito è stato confermato, eliminando ogni incertezza giuridica sulla sua validità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 19644 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 19644 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina nel procedimento a carico di
COGNOME NOMECOGNOME nato a Messina l’1/6/1957
avverso la sentenza del 28/11/2023 emessa dalla Corte di cassazione visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice di procedere alla correzione dell’errore
generale NOME COGNOME che ha chiesto materiale.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che questa Corte, con sentenza n. 51228 del 28/11/2023, ha accolto il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina, con il
quale si censurava l’omessa disposizione della confisca obbligatoria ex art. 322 -ter;
rilevato che nel dispositivo della predetta sentenza veniva disposto l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza disponendo la confisca del profitto del reato;
rilevato che il Tribunale di Messina, sollecitato dalla richiesta formulata dalla cancelleria, ha ritenuto di trasmettere gli atti a questa Corte ritenendo la necessità di provvedere alla correzione dell’errore materiale relativamente alla sentenza n. 51228 del 28/11/2023 nella parte in cui, in dispositivo, non si specifica che l’annullamento senza rinvio è limitato alla sola omessa pronuncia della confisca;
rilevato che questa Corte si è pronunciata esclusivamente sull’omessa confisca e, quindi, l’annullamento senza rinvio come specificato sia in motivazione che in dispositivo -attiene esclusivamente a tale aspetto, sicchè non sussistono dubbi di sorta circa l’oggetto della decisione;
ritenuto, pertanto, che disporsi la correzione dell’errore materiale, specificando che l’annullamento concerne esclusivamente l’omessa pronuncia sulla confisca, sulla quale si è provveduto con la sentenza impugnata;
PQM
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n.51228 del 28/11/2023 di questa Corte di cassazione, disponendo che dopo le parole ‘sentenza impugnata’ si aggiunga ‘limitatamente all’omessa confisca del profitto del reato che dispone ‘ eliminando la dicitura ‘dispone la confisca del profitto del reato ‘.
Così deciso il 17 aprile 2025