Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 14044 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 14044 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il 08/09/1984
avverso la sentenza del 07/01/2025 della CORTE DI CASSAZIONE.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in ma di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto dis dagli artt. 610, comma 5, e 611, comma 1 bis, e segg. cod. proc. pen..
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
L’odierna procedura camerale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., è disposta a seguito della istanza di correzione materiale presentata dall’Avv. COGNOME difensore di fiducia di NOME COGNOME in relazione al dispositi sentenza pronunciata da questa Sezione della Corte di Cassazione all’udienza giorno 7 gennaio 2025, nel procedimento n. 24320/2024.
L’istanza evidenzia come dalla semplice lettura del dispositivo eme l’erroneità dell’indicazione di aggravante, attribuita nel dispositivo st riconosciuta circostanza ex artt. 114, terzo comma, cod. pen., che prevede c pena possa essere diminuita per chi è stato determinato a commettere il reat
cooperare nel reato, quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4
primo comma e nel terzo comma dell’articolo 112 cod. pen..
L’istanza inoltre sottolinea come il terzo motivo di ricorso per cassa proposto da NOME COGNOME deducesse appunto la mancata motivazione, da
parte della impugnata sentenza di appello, della richiesta applicazione confronti dell’imputata, della circostanza attenuante di cui all’art. 11
comma, in relazione all’art. 112, primo comma, n. 3, cod. pen..
3. La Corte, riscontrata l’erroneità della indicazione contenuta nel dispos considerato che essa appare frutto di un mero errore materiale, che
determina nullità, e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenzia dell’atto, dispone di procedere alla relativa correzione, nei termini indi
dispositivo, con conseguente annotazione in calce all’originale dell’atto.
P.Q.M.
Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo trascrit ruolo d’udienza del 07/01/2025, in relazione al ricorso di COGNOME NOME senso che, ove è scritto “limitatamente alla circostanza aggravante di cui agl 114, comma terzo, e 112, comma primo, n. 3, cod. pen.”, deve leggers “limitatamente alla circostanza attenuante di cui agli artt. 114, comma ter 112, comma primo, n. 3, cod. pen.”.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni sugli originali.
Così deciso il 6 marzo 2025