Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 10994 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 10994 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da:
NOME COGNOME – Presidente – NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME – Relatore –
Sent. n. sez. 11/2025 UP – 08/01/2025 R.G.N. 39272/2024
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 30/12/1986
avverso la sentenza del 19/06/2024 del TRIBUNALE di FROSINONE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto di rigettare il ricorso;
letta la memoria a firma dellÕavv. NOME COGNOME per lÕimputato, con la quale ha chiesto lÕaccoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata è stata pronunziata il 19 giugno 2024 dal Tribunale di Frosinone, che ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Frosinone, che aveva condannato NOME COGNOME per il reato di cui allÕart. 612 cod. pen.
Avverso la sentenza del Tribunale, ricorre lÕimputato, a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 130 cod. proc. pen.
Rappresenta che: nel dispositivo letto in udienza, il Tribunale si era limitato a confermare la decisione di primo grado, senza condannare l’imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel grado di giudizio; nella motivazione depositata il 10 settembre 2024, il Tribunale aveva direttamente corretto la sentenza (e, dunque, senza avere preventivamente attivato la procedura di correzione dellÕerrore materiale), nella parte in cui non era prevista la rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, che liquidava in euro 1.184,00.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che, secondo la prevalente giurisprudenza, non sarebbe possibile emendare l’omessa pronuncia della condanna alla rifusione delle spese, mediante il ricorso alla procedura della correzione dellÕerrore materiale, prevista dallÕart. 130 cod. proc. pen. (che non era stata neppure formalmente attivata). Chiede, pertanto, di annullare la sentenza impugnata oppure di dirimere il contrasto giurisprudenziale, eventualmente rimettendo il ricorso alle Sezioni Unite.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione allÕart. 157 cod. pen.
Sostiene che il reato sarebbe estinto, essendo decorso il termine massimo di prescrizione.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso.
LÕavv. NOME COGNOME per lÕimputato, ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto lÕaccoglimento del ricorso.
Il ricorso deve essere parzialmente accolto.
1.1. Il primo motivo è fondato.
Va rilevato che il Tribunale ha direttamente corretto la sentenza, richiamando lÕart. 130 cod. proc. pen., senza, tuttavia, avere preventivamente attivato la procedura di correzione dellÕerrore materiale, prevista dallÕarticolo richiamato, che espressamente dispone che Çil giudice provvede in camera di consiglio a norma dellÕart. 127È.
Nel caso in esame, la preventiva istaurazione del contraddittorio appariva quantomai necessaria, atteso che si trattava di emenda che comportava una condanna di carattere patrimoniale nei confronti dellÕimputato, che, peraltro, non era neppure automatica e predeterminata.
Questa Corte, ha giˆ affermato che l’adozione “de plano”, senza fissazione della camera di consiglio ed avviso alle parti, del provvedimento di correzione di errore materiale comporta una nullitˆ di ordine generale ex art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1674 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 254230; Sez. 3, n. 36350 del 23/03/2015, COGNOME, Rv. 265638; Sez. 4 n. 8612 del 08/02/2022, COGNOME, Rv. 28293).
La sentenza impugnata, pertanto, limitatamente alla statuizione di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile, deve essere annullata senza rinvio.
1.2. Il ricorso, nel resto, deve essere dichiarato inammissibile, essendo il secondo motivo manifestamente infondato.
Il termine massimo di prescrizione del reato (pari ad anni sette e mesi sei), iniziato a decorrere il 13 agosto 2016 e sospeso per 336 giorni, invero, risulterˆ decorso solo il 14 gennaio 2025.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in favore della parte civile, statuizione che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Cos’ deciso, lÕ8 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME