Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 9003 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 5 Num. 9003 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/02/2026
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 424/2026
NOME COGNOME
CC – 26/02/2026
COGNOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Richiesta di correzione di errore materiale in relazione alla sentenza del 06/04/2022 della CORTE DI CASSAZIONE emessa nei confronti di COGNOME NOME nato a FONTANIVA il DATA_NASCITA
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
In data 16.2.2026 è pervenuta l’ordinanza emessa dalla Prima Sezione della Corte di appello di Venezia in relazione alla sentenza di questa Corte n. 19208/22 del 6.4.2022, con la quale è stato disposto l’annullamento, con rinvio, della sentenza emessa da altra Sezione della Corte di appello di Venezia nei confronti di COGNOME NOME. Con tale ordinanza si chiede a questa Corte di precisare, ove ritenuto, che l’annullamento è stato da questa Corte disposto esclusivamente in relazione al riconoscimento o meno dell’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 legge fall. – così evincendosi dalla motivazione.
A seguito di ciò è stata fissata l’udienza del 16.2.2026 per la correzione dell’errore materiale presente nella sentenza suindicata, ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p.
La segnalazione della Corte di appello di Venezia è fondata. Effettivamente sia nel dispositivo contenuto nel ruolo di udienza del 06/04/2022, che nella sentenzadocumento n. 19208/2022 nei confronti di COGNOME NOME, è scritto “Annulla la
sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia’ senza precisarsi che l’annullamento era circoscritto alla circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fall.
E che ciò sia dipeso da un mero errore materiale risulta evidente dal momento che dalla stessa sentenza in argomento emerge che il ricorso aveva dedotto unicamente il mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 219 comma 3 legge fall. e che questa Corte lo aveva accolto dando conto delle ragioni che rendevano insufficiente la motivazione della sentenza impugnata in punto di valutazione dell’attenuante in parola.
Sicché il dispositivo contenuto nel ruolo di udienza del 06/04/2022, e nella sentenza-documento n. 19208/2022 nei confronti di COGNOME NOME, deve essere corretto nel senso che laddove si legge “Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia.” deve intendersi e leggersi “Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.”
P.Q.M.
Dispone la correzione del dispositivo contenuto nel ruolo di udienza del 06/04/2022, e della sentenza-documento n. 19208/2022 nei confronti di COGNOME NOME, nel senso che laddove si legge “Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.” deve intendersi e leggersi “Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla circostanza attenuante di cui all’art. 219, comma 3, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Venezia.” Così deciso il 26/02/2026.
Il Consigliere estensore COGNOME COGNOME
Il Presidente COGNOME