Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38326 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38326 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA in Marocco avverso la sentenza del 16/01/2025 della Corte di appello di Bologna.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la correzione del dispositivo della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente modificato – limitatamente al trattamento sanzionatorio – la sentenza emessa dal Tribunale di Rimini, all’esito di rito abbreviato, in data 11 luglio 2024 nei
confronti di NOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 337, 582 commi 1 e 2, 635 comma 2 n. 1 e 341-bis cod. pen., per l’effetto riducendo la pena a mesi venti di reclusione e confermando nel resto.
La Corte ripercorreva nel merito le argomentazioni svolte dal giudice di primo grado nel considerare infondati i motivi di appello relativi alla mancata applicazione della scriminante di cui all’art. 393-bis cod. pen., là dove la Difesa aveva sostenuto che il comportamento degli agenti era stato talmente eccessivo da far pensare al ricorrente di essere vittima di un comportamento arbitrario degli stessi. La Corte riteneva, viceversa, che non vi fossero elementi concreti in grado di giustificare l’erroneo convincimento in cui si trovava il ricorrente.
I Giudici di appello disattendevano altresì il secondo motivo di appello relativo alla pretesa riqualificazione del reato di lesioni in quello di percosse, ritenendo dimostrata la corretta qualificazione giuridica dagli esiti lesivi certificati dal pro soccorso.
Circa il trattamento sanzionatorio, infine, la Corte reputava non fondati i motivi tesi ad escluderne la recidiva e a non applicare l’aumento a titolo di continuazione per ogni resistenza commessa nei confronti di ciascun pubblico ufficiale; infine, disattendeva la richiesta di revoca della misura di sicurezza disposta ex art. 15, d. Igs. n. 286 del 1998.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza, chiedendone l’annullamento, denunziando la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo:
2.1. alla erronea applicazione della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. e alla mancanza di motivazione sul punto. In particolare, il ricorrente lamenta che i Giudici dell’appello abbiano considerato soltanto l’esistenza di precedenti penali, senza valutare concretamente gli elementi sintomatici di una maggiore pericolosità o colpevolezza dell’imputato;
2.2. al mancato esame della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche che, qualora applicate, avrebbero portato ad una notevole riduzione della pena;
2.3. alla negata revoca della misura di sicurezza dell’espulsione ex art. 15 D.Igs. 286/1998, con particolare riguardo all’assenza di alcuna specifica indagine sulla pericolosità sociale dell’imputato.
Il ricorrente ha, altresì, proposto istanza di correzione di errore materiale, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., deducendo la difformità tra l’entità della pena
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indicata nel provvedimento impugnato, pari a mesi venti di reclusione, e a quella risultante dai dettagliati calcoli contenuti nella motivazione, del resto conformi a dispositivo pronunziato in udienza, determinata in mesi dieci di reclusione.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
È manifestamente infondato e meramente fattuale, perciò inammissibile, il primo motivo del ricorso.
Ai principi giurisprudenziali ripetutamente affermati dalle Sezioni Unite in materia di motivato apprezzamento della recidiva si è attenuta la sentenza impugnata, laddove la Corte territoriale ha fondato il proprio giudizio alla “presenza di una pluralità di precedenti, tra i quali tre precedenti specifici”, qualificando condotta dell’imputato come indice di “sistematica insofferenza a qualsivoglia attività di controllo e prevenzione” e sottolineando un andamento “ingravescente”, desunto dalla “assoluta inettitudine delle precedenti sanzioni penali a sortire effetto specialpreventivo alcuno”, traendone una prognosi sfavorevole sulla capacità di autocontrollo e sull’adesione al precetto legale.
Le censure difensive, che invocano disagio socio-abitativo, occasionalità ed estemporaneità della condotta, mirano in sostanza a sostituire la propria lettura con quella del giudice di merito. Tuttavia, il provvedimento impugnato argomenta sul perché la ricaduta non sia episodica, bensì espressiva di una persistenza nella risoluzione criminosa, esplicitando il criterio seguito e ancorandolo a dati specifici del caso concreto.
Parimenti privo di pregio è il secondo motivo di ricorso in punto di mancanza di motivazione sulla richiesta di applicazione delle attenuanti generiche.
Al riguardo, deve osservarsi che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01).
Nel caso in esame, la complessiva struttura argomentativa della sentenza sottolinea plurimi elementi di fatto attinenti alla personalità del colpevole (come la pluralità di precedenti, tra i quali tre precedenti specifici) e alle modalità
esecuzione del reato (che manifestano una chiara incapacità di autocontrollo ed insofferenza al rispetto dell’autorità), ampiamente sufficienti a giustificare l mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Non si sottrae alla valutazione di inammissibilità anche il terzo motivo di ricorso. Sul punto, occorre premettere che l’espulsione ex art. 15 ,d. Igs. 28 luglio 1998, n. 286 (T.U. Immigrazione) è misura di sicurezza personale che presuppone l’accertamento della pericolosità sociale del condannato ai sensi degli artt. 202-203 cod. pen., da compiersi secondo i parametri di cui all’art. 133 cod. pen. (natura, modalità e gravità del fatto, personalità del reo, precedenti, condotta successiva, efficacia delle sanzioni già irrogate). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ancorato il giudizio di pericolosità a elementi specifici e recenti, quali la natur violenta delle condotte oggetto di causa (resistenza con violenza fisica e minacce a pubblici ufficiali, lesioni, danneggiamento dell’auto di servizio, oltraggio in luogo pubblico), espressive di spiccata insofferenza alle regole e all’autorità e di incapacità di autocontrollo, nonché alla pluralità di precedenti a carico dell’imputato, anche specifici e ravvicinati, e all’inefficacia delle precedenti sanzioni in termini d prevenzione speciale. Tali dati, letti unitariamente, rivelano un comportamento non occasionale, idoneo a fondare un giudizio prognostico negativo. Per quanto riguarda l’attualità” della pericolosità, deve rilevarsi che i fatti risalgono al 5 luglio 2024 decisione impugnata è del 16 gennaio 2025: la distanza temporale è, dunque, assai contenuta; la commissione di reati omogenei rispetto ai precedenti e la rapida ricaduta dopo condanne già riportate integrano indicatori attuali di rischio di recidiva.
In conclusione, l’espulsione, da eseguirsi a pena espiata, è calibrata su un profilo di pericolosità personale e persegue finalità preventive: essa è coerente con la gravità e la qualità delle condotte e con l’insuccesso delle precedenti risposte sanzionatorie; risulta, pertanto, proporzionata e adeguata.
Ferma restando l’inammissibilità del ricorso, con le conseguenze di legge, va peraltro accolta l’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza impugnata che indica «mesi 20» di reclusione in luogo di «mesi 10» quali risultano con chiarezza dalla motivazione.
Infatti, nell’ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione del sentenza dipenda da un errore materiale relativo all’indicazione della pena nel dispositivo e dall’esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la
motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l’errore secondo la procedura prevista dall’art. 619 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, COGNOME, Rv. 283516 – 01).
Alla rettifica può provvedere direttamente questa Corte ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Visto l’art. 619, comma 3, cod. proc. pen. rettifica il dispositivo della sentenza impugnata, eliminando la locuzione “mesi 20 di reclusione”, cui va sostituita la diversa locuzione “mesi 10 di reclusione”.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso il 22/10/2025