Correzione Errore Materiale: Non si può Aggiungere una Sanzione Dimenticata
La procedura di correzione errore materiale è uno strumento essenziale per garantire la precisione formale dei provvedimenti giudiziari, ma non può essere utilizzata per alterarne la sostanza. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 30825/2024) ha ribadito questo principio fondamentale, annullando la decisione di un giudice che aveva tentato di aggiungere la sospensione della patente a un decreto penale già emesso, qualificando l’omissione come un semplice errore da correggere.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da un decreto penale di condanna emesso dal GIP del Tribunale di Palermo per una violazione dell’art. 186 del Codice della Strada (guida in stato di ebbrezza). Il decreto iniziale condannava l’imputato al solo pagamento di un’ammenda di 1.950,00 euro.
Successivamente, con un nuovo provvedimento, lo stesso GIP disponeva la “correzione” del decreto, aggiungendo la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno. La difesa dell’imputato ha immediatamente proposto ricorso per cassazione, sostenendo l’illegittimità di tale correzione.
La Decisione della Cassazione sulla correzione errore materiale
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando senza rinvio il provvedimento di correzione. La decisione si fonda su un principio consolidato: la distinzione netta tra errore materiale ed errore di giudizio.
Le Motivazioni
La Corte ha chiarito che l’omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, la cui durata è peraltro lasciata alla discrezionalità del giudice, non costituisce un mero errore materiale rettificabile con la procedura ex art. 130 c.p.p. Si tratta, invece, di un errore di giudizio, ovvero un errore che attiene al processo decisionale del magistrato.
Un errore materiale è, ad esempio, un refuso in un nome, un errore di calcolo o l’omissione di una data. La correzione errore materiale serve a emendare queste sviste formali che non modificano la volontà espressa dal giudice nella decisione.
Al contrario, aggiungere una sanzione non prevista originariamente comporta una modifica sostanziale della decisione, alterando il contenuto afflittivo della condanna. Un intervento di questo tipo è ammissibile solo attraverso i mezzi di impugnazione ordinari (come l’appello), e non tramite una procedura semplificata pensata per meri errori formali.
La Cassazione ha inoltre precisato che neppure il giudice dell’esecuzione avrebbe potuto intervenire, poiché la competenza residuale prevista dall’art. 676 c.p.p. riguarda le pene accessorie, e le sanzioni amministrative come la sospensione della patente non rientrano in tale categoria.
Le Conclusioni
Questa sentenza riafferma un importante baluardo di garanzia nel processo penale. Un provvedimento giudiziario, una volta emesso, non può essere modificato ‘in peggio’ per l’imputato attraverso procedure sommarie. Se il giudice o il Pubblico Ministero ritengono che una sanzione sia stata ingiustamente omessa, devono utilizzare gli strumenti processuali previsti, ovvero le impugnazioni. La correzione errore materiale resta confinata al suo ruolo di rimedio per le imprecisioni formali, senza poter mai diventare uno strumento per rimediare a ripensamenti o a errori di valutazione del giudice.
È possibile usare la procedura di correzione di errore materiale per aggiungere una sanzione accessoria, come la sospensione della patente, che un giudice aveva dimenticato di applicare?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria discrezionale è un errore di giudizio, non un errore materiale. Pertanto, non può essere sanata con la procedura di correzione, ma richiede un’impugnazione formale.
Qual è la differenza tra un errore materiale e un errore di giudizio?
L’errore materiale è una svista puramente formale (es. un errore di battitura, un calcolo sbagliato) che non incide sulla volontà del giudice. L’errore di giudizio, invece, riguarda la valutazione del giudice sui fatti o sul diritto (es. la decisione di applicare o meno una sanzione) e modifica la sostanza della decisione.
Cosa comporta l’annullamento senza rinvio del provvedimento di correzione?
Significa che la decisione della Corte di Cassazione è definitiva. Il provvedimento con cui era stata aggiunta la sospensione della patente è stato cancellato in modo permanente, e torna ad essere valida ed efficace la decisione originale, che prevedeva solo la pena pecuniaria.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30825 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30825 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/02/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con provvedimento emesso il 26.2.2024, il GIP del Tribunale di Palermo ha disposto la correzione del decreto penale di condanna emesso il 5.9.2023 nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 186 cod. strada, disponendo, in aggiunta alla pena di euro 1.950,00 di ammenda, la sospensione della patente di guida per la durata di anni uno.
Avverso il prefato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore del COGNOME, denunciando – in sintesi – l’illegittimità della disposta correzione sotto diversi profili: erronea adozione della procedura di correzione ex art. 130 cod. proc. pen.; mancata correlazione tra la pena richiesta dal PM e quella irrogata; esorbitanza della “correzione” dai poteri attribuiti al Giudic dell’esecuzione; omessa instaurazione del procedimento camerale partecipato.
Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
La difesa del ricorrente ha depositato note scritte con cui insiste per l’accoglimento del ricorso.
5. Il ricorso è fondato.
Si deve qui ribadire l’insegnamento secondo cui, l’omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, graduabile discrezionalmente dal giudice, non può essere emendata con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di emenda afferente a un errore di giudizio, tale da comportare una modifica sostanziale della decisione (cfr. Sez. 4, n. 6588 del 01/02/2023, Rv. 284156 – 01, proprio in una fattispecie in tema di sospensione della patente di guida).
Né può ritenersi che nella specie il giudicante abbia provveduto in sede esecutiva, non rientrando nelle attribuzioni del giudice dell’esec:uzione le questioni concernenti l’applicazione o la disapplicazione di sanzioni amministrative accessorie, come la sospensione della patente di guida, non essendo esse equiparabili alle pene accessorie, per le quali sussiste la competenza residuale di cui all’art. 676, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12689 del 22/02/2023 Rv. 284353 – 01, nonché Sez. 1, n. 43208 del 16/10/2012, Rv. 253792 – 01).
Le superiori considerazioni sono assorbenti delle residue censure e comportano l’annullamento senza rinvio del provvedimento con cui è stata disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
P.Q. M .
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, con il quale è stata disposta la sospensione della patente di guida.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il Consigliere estensore