Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48409 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48409 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria presentata nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione del pr correlazione tra imputazione e sentenza, è privo di specificità e manifestamente i quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo artt. 521 e 597, comma 3, cod. proc. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legit 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025; Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, Tuc 273922);
ritenuto che anche le ulteriori doglianze, inerenti alla mancanza della condiz procedibilità, oltre ad essere assorbite dalla corretta riqualificazione giuridica d grave reato procedibile d’ufficio, sono manifestamente infondate in quanto contrasta norma di cui all’art. 152 cod. pen. e con il consolidato indirizzo interpretativo Corte (Sez. 3, n. 27147 del 09/05/2023, S., Rv. 284844; Sez. 5, n. 44114 del 10 Giaimo, Rv. 277432 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 novembre 2023.