Correlazione tra accusa e sentenza: i limiti del ricorso in Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 47862 del 2023, offre importanti chiarimenti sui limiti del ricorso per cassazione, in particolare riguardo alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Questa decisione sottolinea la necessità di sollevare tempestivamente le eccezioni procedurali nei gradi di merito, pena l’inammissibilità in sede di legittimità. Analizziamo insieme il caso e le conclusioni dei giudici.
Il caso: dalla condanna per bancarotta al ricorso
Un imprenditore viene condannato in primo e secondo grado per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. La Corte d’Appello, pur confermando la responsabilità penale, aveva riformato la pena. L’imputato, non soddisfatto della decisione, propone ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi principali, tra cui spiccava la presunta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
I motivi del ricorso: tre critiche alla sentenza d’appello
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso su tre punti fondamentali, cercando di scardinare la decisione dei giudici di merito.
La contraddittorietà con la precedente assoluzione
Il primo motivo lamentava una presunta contraddittorietà della motivazione. Secondo il ricorrente, la condanna per bancarotta era illogica a fronte dell’assoluzione, ottenuta in primo grado, dai reati presupposto di truffa e appropriazione indebita. L’assoluzione, seppur con formula dubitativa (mancanza di prova certa), avrebbe dovuto, a suo dire, escludere la configurabilità del reato fine.
La violazione della correlazione tra accusa e sentenza
Il secondo e più tecnico motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La difesa sosteneva che i fatti per cui era intervenuta la condanna fossero diversi da quelli originariamente contestati, ledendo così il diritto di difesa.
La richiesta di una nuova valutazione dei fatti
Infine, con il terzo motivo, il ricorrente prospettava ulteriori carenze motivazionali, sollecitando di fatto la Suprema Corte a una rilettura degli elementi di prova e a una nuova valutazione del merito della vicenda, diversa da quella fatta dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo tutti i motivi con argomentazioni precise e fondate su consolidati principi giurisprudenziali.
La distinzione tra prova mancante e prova negativa
Sul primo punto, i giudici hanno chiarito che non esiste alcuna interferenza logica tra un’assoluzione per insufficienza di prove (ex art. 530, co. 2, c.p.p.) per un reato presupposto e la condanna per il reato fine (la bancarotta). Un’assoluzione con formula dubitativa non prova che il fatto non sia avvenuto, ma testimonia soltanto il mancato raggiungimento della prova incontrovertibile richiesta per una condanna penale. Pertanto, la condanna per bancarotta può reggersi su elementi diversi o su una differente valutazione complessiva del quadro probatorio.
Inammissibilità e il principio di correlazione tra accusa e sentenza
Il motivo centrale del ricorso è stato giudicato inammissibile per una ragione procedurale dirimente. La Corte ha ribadito che la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio. Questo significa che, qualora si verifichi in primo grado, deve essere obbligatoriamente dedotta come motivo di appello. Se la parte non lo fa, l’eccezione si considera sanata e non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità. Nel caso di specie, il ricorrente non aveva sollevato la questione nel precedente grado di giudizio, rendendo il motivo tardivo e, quindi, inammissibile.
Il divieto di rivalutazione del merito
Anche il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha ricordato che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado di giudizio’ sul merito della vicenda. Le doglianze che si traducono in una richiesta di rilettura degli elementi di fatto o nella prospettazione di una valutazione alternativa delle prove sono precluse in sede di legittimità. La valutazione del materiale probatorio è riservata in via esclusiva ai giudici di primo e secondo grado, e la Cassazione può intervenire solo in caso di vizi logici manifesti e decisivi nella motivazione, non riscontrati nel caso esaminato.
Le conclusioni: cosa insegna questa ordinanza
L’ordinanza in esame ribadisce due principi fondamentali del nostro sistema processuale penale. In primo luogo, le eccezioni procedurali, come la violazione della correlazione tra accusa e sentenza, devono essere sollevate con tempestività nei gradi di merito, seguendo una strategia difensiva attenta e precisa fin dalle prime fasi del processo. Attendere il giudizio di legittimità per sollevare tali questioni si rivela una scelta processualmente errata e destinata all’insuccesso. In secondo luogo, viene confermato il perimetro del sindacato della Corte di Cassazione, che non può trasformarsi in un giudice del fatto, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata.
Una condanna per bancarotta è compatibile con una precedente assoluzione per i reati presupposto (es. truffa)?
Sì, è compatibile. La Corte di Cassazione ha chiarito che un’assoluzione pronunciata con formula dubitativa (per insufficienza di prove) non significa che il fatto non sia avvenuto, ma solo che non è stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio. Pertanto, non impedisce logicamente la condanna per il reato fine, che può basarsi su altri elementi.
La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza può essere denunciata per la prima volta in Cassazione?
No. Secondo la costante giurisprudenza, si tratta di una nullità a regime intermedio. Se si verifica in primo grado, deve essere necessariamente eccepita con l’atto di appello. In mancanza, la nullità si considera sanata e non può essere fatta valere per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove e i fatti di un processo?
No, non è possibile. La Corte di Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Il suo compito è verificare la corretta applicazione delle norme di diritto e la logicità della motivazione, non effettuare una nuova valutazione dei fatti o delle prove, attività che è riservata esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47862 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47862 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COLOGNA VENETA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 17 ottobre 2022 che, nel riformare la pronunzia del Gup del Tribunale di Padova del 17 novembre 2015 rideterminando la pena a seguito della disapplicazione della contestata recidiva, ha confermato nel resto la condanna in ordine al reato di cui all’art. 216 I. fall. (Capo A: bancarotta fraudolenta distrattiva).
Rilevato che in data 6 ottobre 2023 il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente ha depositato memoria difensiva con la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
-Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la contraddittorietà della motivazione posta a base dell’affermazione di responsabilità per il reato ascritto, a fronte dell’assoluzione maturata in primo grado in ordine ai contestati delitti di truffa e appropriazione indebita, è manifestamente infondato non confrontandosi con le statuizioni della sentenza impugnata, le quali hanno messo in evidenza, con motivazione immune da vizi logici, che non vi è nessuna interferenza logica tra l’assoluzione ex art. 530 comma 2° cod. proc. pen. per il delitto presupposto e la condanna per il delitto fine, considerando che, diversamente da quanto dedotto nel ricorso, il proscioglimento con formula dubitativa non importa la prova dell’insussistenza degli elementi costitutivi di un reato, bensì testimonia soltanto il mancato raggiungimento della prova incontrovertibile richiesta dall’art. 533 cod. proc. pen.
-Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta la nullità della sentenza gravata per violazione del principio della correlazione tra accusa e sentenza, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; in questo senso, inoltre, per costante giurisprudenza di questa Corte la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo; ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità. (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Rv. 269886 – 01);
-Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si prospettano altre carenze motivazionali in ordine all’affermazione di responsabilità a titolo di bancarotta, è manifestamente infondato in quanto costituito da doglianze ci mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva’ riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e
per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME).
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023 Il consigliere estensore COGNOME n Presidente