Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42396 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42396 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME, nata a Carignano il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 12 settembre 2022, della Corte d’appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione degli atti alla Procura di Ivrea; udito l’AVV_NOTAIO, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
NOME ed NOME COGNOME sono state tratte a giudizio per rispondere del reato di furto aggravato (artt. 110, 624-bis e 61 n. 5 cod. pen.), perché, introducendosi all’interno dell’abitazione di un’anziana signora, NOME COGNOME, affetta da demenza senile, e approfittando delle di lei condizioni psichiche, si sarebbero impossessate di alcuni monili in oro, sottraendoli alla predetta.
Il Tribunale riteneva provata l’ipotesi accusatoria, specificando come l’errata indicazione della refurtiva e della data di consumazione del reato fosse frutto di un semplice errore materiale, e condannava entrambe le imputate.
La Corte d’appello, invece, ritenendo che l’episodio contestato fosse quello commesso il 22 novembre 2016, assolveva NOME COGNOME, condannando la sola NOME COGNOME.
Il ricorso, proposto da NOME COGNOME, si articola in tre motivi di censura. Il primo, formulato sotto il profilo dell’inosservanza di norma processuale, deduce che la Corte territoriale da un canto avrebbe omesso di motivare sulla domanda di accertamento della nullità della sentenza di primo grado (per violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza) e, dall’altro, avrebbe essa stessa violato il diritto di difesa sottraendo all’imputato un grado di giudizio.
Premette la ricorrente che, benché i furti subiti dalla persona offesa siano pacificamente due (il primo commesso il 27 ottobre 2016 e il secondo il 22 novembre successivo), nel decreto che dispone il giudizio ne verrebbe contestato uno solo (il furto in abitazione in cui la coimputata – NOME COGNOME – avrebbe distratto la persona offesa e la ricorrente avrebbe materialmente sottratto la refurtiva), indicato come commesso il 22 novembre 2016. All’esito del giudizio abbreviato, tuttavia, il giudice di prime cure avrebbe condannato la ricorrente per il fatto del 27 ottobre 2016, ritenendo, in questi termini, un mero errore materiale l’indicazione di una diversa data nel capo d’imputazione.
Ebbene, a fronte della specifica eccezione di nullità (per violazione del principio di correlazione) sollevata con l’atto d’impugnazione, la Corte d’appello, pur riconoscendo la fondatezza della tesi difensiva, non solo avrebbe omesso di motivare in ordine all’eccezione di nullità sollevata dalla difesa, ma avrebbe anche giudicato direttamente del reato effettivamente indicato nel capo d’imputazione, sottraendo, così, all’imputato un intero grado di giudizio.
Il secondo motivo deduce, invece, la manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui, pur ritenendo il fatto commesso il 22 novembre 2016, avrebbe confermato la decisione assunta in primo grado e, quindi, la responsabilità della ricorrente per il fatto commesso il 27 ottobre 2016. Un’oggettiva incoerenza tra la motivazione e il dispositivo che, tra l’altro, andrebbe in contraddizione con la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero, disposta dal giudice di primo grado, in relazione ai fatti (ritenuti) non contestati e, in ipotesi, commessi proprio il 22 novembre 2016, quelli per i quali, poi, in secondo grado, è intervenuta condanna.
Il terzo, in ultimo, deduce un ulteriore profilo di manifesta illogicità, nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto superfluo verificare l’attendibilità del
riconoscimento fotografico effettuato in favore della ricorrente in quanto la prospettata contraddizione sarebbe riferita al diverso episodio (del 27 ottobre) non oggetto di giudizio. E ciò, sostiene la difesa, sarebbe esso stesso manifestamente illogico e contraddittorio in quanto detta verifica (per quanto relativa effettivamente ad una contraddizione manifestatasi nel corso del riconoscimento relativo al diverso episodio del 27 ottobre) si ripercuoterebbe sulla generale valutazione di attendibilità del teste e, quindi, anche sul riconoscimento effettuato per l’episodio oggetto di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo e il secondo motivo sono fondati nei limiti che saranno di seguito indicati.
Per come si è detto, NOME ed NOME COGNOME sono state tratte a giudizio per rispondere del reato di furto aggravato (artt. 110, 624-bis e 61 n. 5 cod. pen.), commesso il 22 novembre 2016 all’interno dell’abitazione di NOME COGNOME, affetta da demenza senile, approfittando delle di lei condizioni psichiche e sottraendo alcuni monili in oro.
Il Tribunale ha dato atto di come, dalle risultanze probatorie (nella disponibilità della difesa fin dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari), risultasse provata la consumazione di due furti, l’uno commesso il 27 ottobre 2016 da entrambe le imputate, durante il quale furonosottratte alcune monete peruviane e altri monili, l’altro il 22 novembre successivo, commesso dalla sola NOME, nel quale furono sottratti alcuni monili in oro. E ha ritenuto che il capo d’imputazione descrivesse con esattezza la condotta (concorsuale) del 27 ottobre 2016 e che la diversa indicazione della refurtiva (non monili ma monete peruviane ed altro) e del tempus commissi delicti (non il 22 novembre, ma il 27 ottobre 2016) fosse frutto di un semplice errore materiale.
Investita dell’appello proposto da entrambe le imputate (con il quale, tra l’altro, veniva eccepita la nullità della sentenza per aver giudicato di un reato diverso rispetto a quello contestato), la Corte territoriale, prescindendo da ogni censura e da ogni riferimento alla contestazione formulata, ha giudicato del diverso episodio del 22 novembre, condannando COGNOME COGNOME ed assolvendo COGNOME.
La ricorrente deduce che la Corte territoriale: a) non avrebbe rilevato la (pur eccepita) nullità della sentenza pronunciata in primo grado per violazione del principio di correlazione; 2) avrebbe omesso ogni motivazione in ordine alla predetta nullità; 3) avrebbe pregiudicato i diritti di difesa dell’imputato sottraendogli un grado di giudizio.
E le deduzioni sono parzialmente corrette.
Infondate sono la prima e la seconda censura. La sentenza d’appello che non illustri le ragioni del rigetto di una doglianza afferente ad una asserita violazione di norme processuali, non incorre nel vizio di difetto di motivazione se tale violazione sia comunque insussistente (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Rv. 281391). E la nullità prospettata non sussisteva. Il Tribunale ha rilevato come il fatto accertato differisse, rispetto alla contestazione, solo quanto alla refurtiva (monete peruviane e non monili d’oro) e alla data del commesso reato (il 27 ottobre e non il 22 novembre). E ha ritenuto la diversa indicazione un mero errore materiale.
Ebbene, a prescindere dalla circostanza per cui, effettivamente la diversa indicazione della data o della particolare composizione della refurtiva non rappresenta, in mancanza di diverse specifica allegazioni difensive, una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie, ciò che rileva è che, per come evidenziato dal Tribunale, l’imputato, attraverso l’ter processuale, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, Rv. 248051). E tanto esclude ogni ipotizzata nullità.
Fondata, invece, è la terza. La sentenza impugnata ha giudicato di un fatto diverso rispetto a quello oggetto della contestazione e valutato in primo grado.
Se, infatti, per come si è detto, l’indicazione della data o della esatta identità della refurtiva non rappresentano elementi essenziali, lo sono, invece, le specifiche modalità attraverso le quali si è manifestata la condotta.
Il furto del 27 ottobre è stato commesso, in ipotesi accusatoria, da NOME COGNOME in concorso con la nipote NOME, quest’ultima distraendo la vittima e prima materialmente apprendendo la refurtiva. In termini sostanzialmente sovrapponibili al fatto contestato (da questo divergente per quanto indicato in precedenza).
La Corte territoriale, invece, ha ritenuto accertato un furto aggravato, realizzato in forma monosoggettiva il 22 novembre dalla sola NOME, individualmente, con modalità radicalmente differenti.
Così facendo, non solo ha giudicato di un fatto diverso rispetto a quello contestato, ma ha, di fatto, sottratto un grado di giudizio all’imputato, con evidente violazione del diritto di difesa.
L’accoglimento del primo e del secondo motivo assorbe la valutazione del terzo.
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino.
Così deciso il 14 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il