Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27605 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27605 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
avverso la sentenza del 13/03/2024 della Corte d’Appello di Bologna vista la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
– Relatore –
Sent. n. sez. 352/2025
UP – 15/05/2025
Quanto al capo D si respinge la questione in rito sub specie fatto nuovo – che era stata introdotta con i motivi di appello.
Secondo la difesa non vi sarebbero – in motivazione – argomentazioni tali da superare il ragionevole dubbio, posto che l’arma ben poteva essere (ipotesi alternativa introdotta già nel primo grado di giudizio) nel dominio del padre dell’imputato che era residente nel medesimo luogo (si allega certificato di morte di NOME e altra documentazione in proposito, tra cui il porto d’armi).
Si contesta in primis la avvenuta considerazione (sia pure con giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti generiche) della recidiva. Il precedente, per quanto grave, Ł risalente nel tempo e non si può porre in relazione con le condotte oggetto di giudizio.
Il ricorso Ł fondato al secondo motivo ed infondato nel resto.
La linea interpretativa da tempo elaborata in sede di legittimità porta a ritenere consentito il motivo di ricorso incentrato – in chiave funzionale – sulla tenuta logica della motivazione in chiave di superamento del ragionevole dubbio.
In detto contesto, il rispetto del canone decisòrio secondo cui la colpevolezza dell’imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006) non introduce, come si Ł detto, una ulteriore ‘tipologia’ di vizio, tale da trascinare la Corte di legittimità nell’esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (sicchŁ il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013, in precedenza richiamata).
n. 45506 del 27.4.2023, rv 285548 ove si Ł ribadito che il canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio enuncia sia una regola di giudizio che definisce lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell’imputato, sia un metodo legale di accertamento del fatto che obbliga il giudice a sottoporre, nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese, sicchØ la violazione di tali parametri rende la motivazione della sentenza manifestamente illogica.
3. Ora, tutto quanto sinora esposto porta alla affermazione di infondatezza del primo motivo di ricorso. Si tratta di doglianza «valutabile» ma infondata, posto che da un lato le circostanze di fatto del rinvenimento dell’arma sono state logicamente apprezzate, in sede di merito, come altamente indicative della disponibilità di fatto in capo all’attuale ricorrente (arma carica occultata nel garage dell’abitazione), dall’altro la ipotesi alternativa (esclusiva riferibilità a NOME COGNOME) Ł stata ritenuta priva di ragionevolezza con solidi argomenti logici.
Non vi Ł, infatti, alcun dato probatorio che sostenga simile ipotesi, atteso che la morte di NOME COGNOME Ł avvenuta molti anni prima del rinvenimento (nel corso del 2007, come si evince dalla certificazione allegata al ricorso) e la pistola non era mai stata da costui denunziata (NOME COGNOME era titolare di licenza per porto di fucile, come da produzione difensiva). Si tratta dunque di una allegazione difensiva del tutto inidonea a determinare – in ambito processuale – la insorgenza di un dubbio ragionevole circa l’ attribuzione dell’oggetto a NOMECOGNOME
4. Il secondo motivo Ł – come si Ł detto – fondato.
Il capo di imputazione non ricomprende nØ in modo espresso nØ in modo implicito la munizione calibro 12.7 (indicata, peraltro, al punto 45 del verbale di sequestro), unico oggetto balistico per cui l’imputato Ł stato condannato.
L’azione penale Ł stata esercitata in riferimento alle 106 munizioni calibro 7.62 di cui al punto 44 del verbale di sequestro ed in riferimento ai bossoli. Le munizioni calibro 7.62 in letteratura sono, peraltro, munizioni da guerra di produzione sovietica (armamento per fucili da assalto) e ciò spiega la attestazione .. munizioni da guerra .. che si legge nel capo di imputazione subito dopo .. 106 munizioni calibro 7.62 .. . La Corte di Appello realizza un evidente travisamento dei dati letterali quando, in sentenza, parla di munizioni calibro 7.65 e da tale erronea lettura argomenta che il riferimento alle munizioni da guerra possa riguardare altro.
E’ esatto affermare, dunque, che COGNOME Ł stato assolto dal giudice di primo grado (e non vi Ł impugnazione della pubblica accusa) in riferimento al possesso delle 106 munizioni calibro 7.62 e dei bossoli, mentre Ł stato condannato per il possesso di una munizione calibro 12.7 che non Ł in alcun modo evocata nel capo di imputazione ma risulta esclusivamente dal verbale di sequestro.
La disciplina di legge applicabile al caso Ł quella degli articoli 521 e 522 cod.proc.pen., posto che il possesso della munizione calibro 12.7 Ł – senza dubbio alcuno – da ritenersi fatto «nuovo» rispetto alla contestazione introdotta dall’organo dell’accusa.
Le munizioni contestate erano, infatti, esclusivamente quelle calibro 7.62, come si Ł detto, nØ può farsi applicazione dell’orientamento giurisprudenziale risalente a Sez. U 2010 COGNOME , secondo cui in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale
fra contestazione e sentenza perchØ, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione Ł del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione.
Nel caso in esame vi Ł infatti una aggiunta ‘abusiva e imprevista’ ai contenuti fattuali della imputazione che non può dirsi ‘giustificata’ dalla conoscenza del verbale di sequestro o dei contenuti della perizia, atteso che per quello specifico oggetto (la munizione cal. 12.7) l’azione penale non Ł stata mai esercitata.
Va pronunziato dunque – quanto a detto capo D – l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con eliminazione della relativa pena pari a mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro 2.000,00 di multa e con trasmissione degli atti alla Procura competente.
Per il solo reato di cui al capo C la pena va pertanto indicata in quella di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa.
5. Il terzo motivo di ricorso Ł infondato.
Le argomentazioni espresse dalla Corte di Appello in tema di trattamento sanzionatorio, per quanto sintetiche, non sono illogiche e non contengono vizi in diritto.
In riferimento alla recidiva va infatti rilevato che il precedente, seppur risalente al 2002, Ł per concorso in omicidio volontario ed il possesso, oggi contestato, di un’ arma in stato di efficienza e carica appare obiettivamente una forma di riattivazione della pericolosità soggettiva. Da ciò derivano anche le ulteriori statuizioni, ivi compreso il rigetto della domanda di pena sostitutiva.
Ed invero questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che se da un lato la previsione di legge di cui all’art. 20 bis cod.pen. individua esclusivamente i limiti di pena detentiva che possono dar luogo alla sostituzione con le «pene sostitutive», dall’altro contiene un espresso rinvio alla disciplina contenuta nel capo III della legge n.689 del 1981.
Dunque la disciplina regolativa Ł dettata in parte nel codice penale e in parte negli articoli 53 e ss. della legge n.689 del 1981.
Da ciò deriva che:
a)sono di certo applicabili alla decisione su tale punto le disposizioni di cui agli articoli 58 e 59 della legge n.689 del 1981;
b)vi Ł dunque doverosa necessità di dare applicazione ai parametri regolativi di esercizio del potere discrezionale del giudice (art. 58), così come di tener conto delle ipotesi di inapplicabilità ex lege (art. 59).
Ciò posto, va ulteriormente rilevato che il primo aspetto di cui il giudice investito della domanda deve tener conto, ai sensi del citato art.58, Ł proprio quello della «idoneità» della pena sostitutiva a realizzare le condizioni per la rieducazione del condannato, in una con la valutazione di «affidabilità» del destinatario della decisione. Ciò perchØ la pena sostitutiva non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui emerga la esistenza di un profilo di pericolosità sociale tale da richiedere necessariamente un suo contenimento con la detenzione (il legislatore impone che la pena sostitutiva sia comunque idonea a scongiurare il pericolo di commissione di altri reati) aspetto che emerge anche dalla necessaria valutazione sulla capacità di autocontrollo da parte del soggetto eventualmente sottoposto alla misura di favore.
Dunque la valutazione negativa sulla personalità del ricorrente sostiene anche il diniego di commutazione della pena detentiva con una delle pene sostitutive, come si Ł esplicitato in sede di merito, in modo immune da vizi in diritto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente al reato di cui al capo d) e alla munizione cal. 12,7 perche’ fatto nuovo non contestato ed elimina la relativa pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa. Ridetermina la pena per il residuo reato in mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna quanto al fatto nuovo.
Così Ł deciso, 15/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME