Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45524 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45524 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BENEGIAMO COGNOME NOME nato a CARMIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; COGNOME
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza del 30 gennaio 2023 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma di quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 10 dicembre 2020, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME perché estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 2A e 2B, ex art. 8 d.lgs. n.74 del 2000, per la emissione, quale amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE fatture per operazioni inesistenti negli anni 2011 e 2012, ed ha rideterminato la pena in un anno ed 8 mesi di reclusione.
L’imputato è stato condannato per i reati: ex art. 8 d.lgs. n.74 del 2000 per la emissione di fatture per operazioni inesistenti quale amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE negli anni 2013 (capo 2C) e 2014 (capo 2D) e della RAGIONE_SOCIALE negli anni 2013 (capo 46), 2014 (capo 4C) e 2015 (capo 4D); ex art. 2 d.lgs. n.74 del 2000, quale amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE, per l’utilizzazione d fatture per operazioni inesistenti emesse nel 2011 (capo 2E) e nel 2012 (capo 2F) dalla RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato chiedendo di annullare la sentenza impugnata per la violazione degli art. 40 e 43 cod. pen. – nel ritenere la responsabilità quale concorrente nei reati contestati – e dell’art. 521 cod. proc. pen., anche, in relazione all’art. 6 de Convenzione Edu; per la violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 74 del 2000.
2.1. L’imputazione ascriverebbe all’imputato la condotta materiale di emissione RAGIONE_SOCIALE fatture per operazioni inesistenti: nel rispondere al motivo di appello sulla assenza del dolo specifico, la sentenza impugnata avrebbe condannato l’imputato ex art. 40, comma 2, cod. pen., ed avrebbe così mutato il fatto ascritto al ricorrente, in violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e del di di difesa, secondo i principi della sentenza della Corte Edu Drassich vs Italia.
2.2. La Corte di appello avrebbe utilizzato elementi indiziari non dimostrativi del dolo. A prescindere dalla circostanza che il ricorrente era retribuito in percentuale sull’importo della fattura al lordo della retrocessione, e non attraverso la partecipazione agli utili derivanti dalla gestione illecita RAGIONE_SOCIALE imprese, la pro del dolo dovrebbe riguardare non la conoscenza dei precedenti penali degli amministratori di fatto ma le singole fatture emesse. La Corte territoriale, in violazione dell’art. 43 cod. pen., avrebbe confuso lo stato d’animo con l’elemento soggettivo del reato nel ritenere che la rappresentazione riguarderebbe non gli elementi del fatto ma la complessiva valutazione della vicenda.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 9 d.lgs. n.74 del 2000. Le fatture sarebbero state adoperate nella dichiarazione considerata
fraudolenta ai sensi dell’art. 2 sicché ex art. 9 sarebbe insussistente la responsabilità penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., è manifestamente infondato.
1.1. È errato il richiamo alla sentenza Drassich perché tale decisione della Corte Edu ha ad oggetto un caso concreto completamente diverso da quello in esame che concerneva la diversa qualificazione giuridica del fatto avvenuta nel giudizio di legittimità; il ricorrente propone la violazione dell’art. 521 cod. proc pen. perché la condanna sarebbe avvenuta non quale autore materiale della condotta, come indicato nell’imputazione, ma ex art. 40, comma 2, cod. proc. pen.
1.2. Non sussiste la dedotta violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.
1.2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (cfr. Sez. 5, n. 32785 del 13/05/2016, COGNOME Benedetto, Rv. 267398), nel fatto devono intendersi rientrare gli elementi identificativi dell’azione sanzionata dall’ordinamento e quelli circostanziali, che servono a precisare il rimprovero mosso all’imputato, affinché possa adeguatamente difendersi, e a delimitare il thema decidendum: condotta contestata; data e luogo di consumazione; circostanze che aggravano il reato; norme violate.
Si è definito «fatto nuovo» quello ulteriore ed autonomo rispetto a quello contestato, ossia un episodio storico che non si sostituisce ad esso, ma che eventualmente vi si aggiunge, affiancandolo quale autonomo thema decidendum, trattandosi di un accadimento naturalisticamente e giuridicamente autonomo. Per «fatto diverso», invece, deve intendersi non solo un fatto che integri una imputazione diversa, restando esso invariato, ma anche un fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nella contestazione originaria, rendendo necessaria una puntualizzazione nella ricostruzione degli elementi essenziali del reato (cfr. Sez. 6, n. 26284 del 26/03/2013, COGNOME, Rv. 256861).
Dunque, il fatto a cui fanno riferimento tutte le norme sull’imputazione e le sue vicende, compresi gli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. richiamati dalla difesa, è il fatto storico, è la fattispecie concreta su cui il giudice deve verificare sussumibilità nella fattispecie astratta.
Come affermato dalle Sezioni Unite (n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051, COGNOME), per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Ne
consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (fattispecie relativa a contestazione del delitto di bancarotta postfallimentare qualificato dalla RAGIONE_SOCIALE come bancarotta pre-fallimentare).
Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, dep. 2013, Domizi, Rv. 254888 – 01, ha affermato il principio per cui sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell’ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell’imputato.
1.2.2. La questione dedotta è infondata in fatto perché le imputazioni ascrivono le condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti al ricorrente in concorso e previo accordo con COGNOME NOME e COGNOME NOME, nelle qualità di amministratori di fatto gli ultimi due e di amministratore di diritto il ricorrente.
Il capo di imputazione non ascrive in alcun modo specificamente al ricorrente di essere l’autore materiale della redazione RAGIONE_SOCIALE fatture o della emissione ma il concorso di persone, senza distinguere chi sia stato l’autore materiale RAGIONE_SOCIALE condotte o chi abbia arrecato un contributo agevolatore, istigatore o determinatore. Ne consegue che la specificazione RAGIONE_SOCIALE modalità del concorso di persone deve avvenire mediante la prova del fatto contestato, sicché non solo non vi è stata nessuna modifica del fatto contestato ma l’imputato ha potuto, nel corso del processo, difendersi dall’imputazione a lui ascritta.
1.2.3. Per altro, dall’atto di appello risulta che la tesi difensiva era proprio ne senso di sostenere che il ricorrente non era l’autore materiale della emissione (cfr. ad esempio pag. 6 dell’appello). Con l’appello si contestò che la sentenza di primo grado non avesse motivato alla obiezione difensiva sul se il ricorrente fosse a conoscenza della emissione e se avesse l’obbligo di impedire la commissione RAGIONE_SOCIALE condotte illecite in esecuzione da parte dei coimputati.
Il riferimento all’obbligo giuridico di impedire l’evento è contenuto nell’appello a pag. 7: in sostanza, la Corte di appello ha fatto riferimento alla responsabilità ex art. 40, comma 2, cod. pen., in risposta al motivo di appello; né con tale impugnazione si prospetta la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.
1.3. La seconda parte del primo motivo, sull’elemento soggettivo del reato, è manifestamente infondata perché si fonda su una lettura parziale della sentenza di appello.
1.3.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, cfr. Sez. 6, n. 16465 del 06/04/2011, COGNOME, Rv. 250007, in tema di dolo, la prova della volontà della commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca RAGIONE_SOCIALE concrete circostanze che abbiano connotato l’azione e RAGIONE_SOCIALE quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l’evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione. La prova del dolo si ricava essenzialmente dagli elementi obiettivi del fatto, dalle concrete manifestazioni della condotta.
1.3.2. La Corte di appello, dopo aver richiamato i principi di diritto applicabili, ha desunto la prova del dolo specifico da una serie di circostanze di fatto relative in particolare ai rapporti tra il ricorrente e l’amministratore di fatto ed alle modali della gestione. La Corte territoriale ha ricordato le modalità con cui i concorrenti COGNOME e COGNOME ebbero accesso all’amministrazione RAGIONE_SOCIALE società; le dichiarazioni dello stesso ricorrente che ha ammesso di non essere stato in grado di fare espandere le proprie società nel campo dei servizi e RAGIONE_SOCIALE sponsorizzazioni, e di aver quindi consentito a due soggetti (peraltro gravati da precedenti in materia tributaria) di avvalersene per operare nel medesimo ambito, già dimostratosi poco redditizio.
Elementi di prova del dolo specifico dei due reati contestati sono stati rinvenuti nell’accordo tra il ricorrente ed i complici COGNOME e COGNOME il quale garantì in breve tempo, l’aumento del volume d’affari a fronte di un’operatività quasi inesistente nei due primi anni di attività; nelle dichiarazioni di COGNOME, che ha riferito che l percentuale con cui il ricorrente fu retribuito era calcolata sull’importo della fattur al lordo della retrocessione. In particolare, tale accordo dimostra la piena consapevolezza del ricorrente della divergenza tra il fatturato dichiarato e l’effettivo volume d’affari RAGIONE_SOCIALE società formalmente da lui amministrate.
La Corte di appello ha anche risposto ai motivi di appello nelle pag.103 e 104 rilevando che erroneamente, per dimostrare l’assenza del dolo, si richiamò l’informativa di reato del 13 dicembre 2013, poiché l’autonomia nella gestione dei propri clienti indicata in tale atto di indagine si riferiva esclusivamente ai rapport reciproci tra COGNOME e COGNOME ed era relativa all’amministrazione di società diverse del, quelle del ricorrente.
Un altro passaggio sulla consapevolezza dell’uso del meccanismo illecito RAGIONE_SOCIALE false fatturazioni si rinviene a pag. 104.
1.3.3. Orbene, rispetto a tale articolata motivazione, il ricorso si confronta solo con la parte in diritto o si limita ad una lettura alternativa RAGIONE_SOCIALE prove senza neanche specificamente dedurre il vizio della motivazione.
Il secondo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 9 d.lgs. n.74 del 2000, è inammissibile ex art. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen. trattandosi di questione non dedotta con i motivi di appello.
2.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794, in motivazione).
2.2. In ogni caso la questione dedotta è totalmente infondata, posto che l’imputato è stato condannato per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti in favore di terzi quale amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE negli anni 2013 (capo 2C) e 2014 (capo 2D) e quale amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE nel 2013 (capo 4B), 2014 (capo 4C) e 2015 (capo 4D) e per l’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti quale amministratore di diritto della RAGIONE_SOCIALE emesse nel 2011 (capo 2E) e nel 2012 (capo 2F), dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE. Si tratta dunque di fatti diversi.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro 3.000 determinata in via equitativa, in favore della RAGIONE_SOCIALE; non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 10/10/2023.