Sentenza di Cassazione Penale Sez. F Num. 34267 Anno 2024
Penale Sent. Sez. F Num. 34267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 27/08/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 15/03/2024 dalla Corte d’Appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/03/2024, la Corte d’Appello di Torino ha parzialmente riformato (riducendo il trattamento sanzionatorio previa applicazione di attenuanti generiche, ed applicando il beneficio della non menzione) la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. dal Tribunale di Asti, in data 13/07/2021., con la quale COGNOME NOME era stato condannato alla pena di giustizia, coridizionalmente sospesa, in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritt relativamente all’anno di imposta 2013 – in qualità legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’affermazione di penale responsabilità. Si deduce che tutte le fatture di cui al capo di accusa erano state emesse nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, della quale i predetti erano stati soci amministratori fino al dicembre 2015, ovvero fino al momento in cui – a seguito della trasformazione della società in nome collettivo in società in accomandita semplice – il ricorrente era divenuto socio accomandatario di quest’ultima. Si evidenzia che tale situazione era stata riconosciuta dalla stessa Corte d’Appello, sicchè i responsabili del reato contestato dovevano identificarsi nel ricorrente e nel COGNOME, all’epoca soci amministratori della RAGIONE_SOCIALE: né poteva condividersi un’affermazione di responsabilità imperniata, secondo quanto esposto dalla Corte territoriale, sulla ritenuta inesistenza di un nuovo soggetto, perché non erano applicabili alla fattispecie penale contestata i principi di cui all’art. 2498 cod. civ.
2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il reato di dichiarazione fraudolenta. Si lamenta la contraddittorietà della sentenza, che da un lato aveva riconosciuto la concorrente responsabilità del RAGIONE_SOCIALE, dall’altro aveva ammesso l’esistenza di un errore nell’imputazione chE aveva fatto riferimento alla società in accomandita anziché a quella in nome collettivo.
Con motivi nuovi tempestivamente trasmessi, il difensore del ricorrente lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza derivante dai riferimenti al solo ricorrente quale responsabile (e non anche al COGNOME), e alla RAGIONE_SOCIALE (anziché alla RAGIONE_SOCIALE).
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo le censure difensive manifestamente infondate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con i due motivi formulati nel ricorso principale, che possono essere trattati congiuntamente, la difesa non ha inteso porre in discussione gli elementi costitutivi del reato di dichiarazione fraudolenta contestato al COGNOME (elerr enti del resto esaustivamente illustrati alle pagg. 7 segg. della sentenza impugnata): si è piuttosto inteso riproporre la discrasia rilevabile tra il capo di imputazione (in cu il reato è contestato all’odierno ricorrente, con riferimento alle dichiarazioni relative all’anno di imposta 2013, “quale socio accomandatario della società RAGIONE_SOCIALE“) e le circostanze fattuali pacificamente emerse nel
corso del processo, secondo cui le dichiarazioni in questione sono relative alla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e COGNOME NOME, la cui compagine sociale, all’atto di costituzione del gennaio 2013, comprendeva il COGNOME e il COGNOME quali soci amministratori, ciascuno titolare del 50% RAGIONE_SOCIALE quote (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata, che richiama le risultanze della visura camerale prodotta dalla difesa).
Tale discrasia è stata posta a fondamento RAGIONE_SOCIALE censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, nonché – nei motivi aggiunti – a sostegno della denunciata violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Appare evidente, ad avviso di questo Collegio, il tenore meramente reiterativo RAGIONE_SOCIALE censure qui in precedenza riassunte, che sono state già esaminate e disattese dalla Corte d’Appello di Torino con una motivazione del tutto immune da rilievi deducibili in questa sede.
3.1. La sentenza impugnata ha in primo luogo chiarito, sulla scorta della documentazione in atti proveniente dalla difesa dell’imputato (in particolare, l’atto in data 22/12/2015 di “cessione di quota sociale e modifiche statutarie conseguenti”, prodotto dalla difesa nel giudizio di primo grado: cfr. pag. 7 della sentenza), che nel 2015 la società in nome collettivo aveva assunto una diversa veste giuridica, a seguito della cessione della propria quota dal COGNOME alla moglie del COGNOME, e della contestuale trasformazione da sRAGIONE_SOCIALE in sRAGIONE_SOCIALE, nella quale COGNOME NOME aveva assunto la posizione di socia accomandante, e l’odierno ricorrente quella di socio accomandatario.
Sempre sulla scorta RAGIONE_SOCIALE produzioni difensive, la Corte d’Appello ha posto in rilievo che il COGNOME era sempre rimasto amministratore anche prima della trasformazione, tanto da sottoscrivere in qualità di rappresentante legale della sRAGIONE_SOCIALE, in data 30/07/2014, una dichiarazione di impegno a presentare la dichiarazione telematica (dichiarazione prodotta dalla difesa in allegato all’atto di appello: cfr. pag. 7, cit.).
In tale complessivo contesto, la Corte territoriale ha osservato: che la discrasia valorizzata dalla difesa era riconducibile al fatto che, al momento della verifica dell’RAGIONE_SOCIALE, l’ente oggetto degli accertamenti si identificava nella RAGIONE_SOCIALE; che la pur condivisibile osservazione difensiva – seconc o cui anche il COGNOME doveva essere chiamato a rispondere del reato di dichiarazione fraudolenta, essendo stato anch’egli socio amministratore della RAGIONE_SOCIALE – non era in alcun modo idonea a escludere la responsabilità del COGNOME; che doveva escludersi una diversità del fatto rilevante ai fini dell’odierno giudizio, trattando di un mero errore nell’indicazione della forma della società ed “essendo la sRAGIONE_SOCIALE pur sempre continuazione della RAGIONE_SOCIALE e comunque rappresentata dal COGNOME” (pag. 7 della sentenza impugnata).
3.2. Si tratta di un percorso argonnentativo del tutto immune da rilievi qui deducibili, che la difesa ha censurato con argomentazioni che appaiono sostanzialmente ripropositive di quanto già prospettato in appello: c ò che impone l’applicazione del principio, affermato da questa Suprema Corte, secondo cui «è
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inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione ii una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 – 01).
Del resto, la correttezza dell’iter motivazionale adottato dalla Corte d’Appello, anche quanto all’assenza di pregiudizi difensivi correlati all’erroneo riferimento alla RAGIONE_SOCIALE contenuto nell’imputazione, risulta indirettamente confermata dal fatto che – come si è visto – la compiuta ricostruzione RAGIONE_SOCIALE vicende societarie e della qualità di amministratore mantenuta dal COGNOME è stata effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dalla difesa.
Per ciò che riguarda i motivi nuovi, con cui le questioni dell’errore nell’indicazione societaria e della mancata imputazione a carico del COGNOME sono riproposte nella prospettiva di una ritenuta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ritiene il Collegio che debba trovare applicazione – sulla scorta di quanto si è poc’anzi osservato in ordine ai motivi principali – la causa di inammissibilità di cui al comma 4 dell’art. 585 cod. proc. pen.
Solo per completezza, si richiama comunque l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di correlazione tra accusa e sentenza, non è diverso il fatto che presenti connotati materiali difformi da quelli descritti nell contestazione originaria, laddove la differente condotta realizzatNa sia emersa dalle risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato, di modo che anche rispetto ad essa egli abbia avuto modo di esercitare le proprie prerogative difensive» (Sez. 6, n. 38061 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 277365 – 01, relativa ad una fattispecie in cui la responsabilità per il reato di partecipazione a sodalizio criminale di stampo mafioso è stata riconosciuta in ragione del contr buto arrecato dal ricorrente al fatto estorsivo altrui, emerso dall’istruttoria, e non invece per l condotta di ausilio alla latitanza di uno degli esponenti di vertice del clan, originariamente ascrittagli).
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 2 gosto 2024