Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 3652 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3652 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
SENTENZA
sul ricorso presentato da
COGNOME NOME, nato a San Giorgio a Cremano il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/12/2024 della Corte di appello di Trieste; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni svolte, ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha invocato declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica, nell’interesse del ricorrente, a firma dell’AVV_NOTAIO, che riportandosi ai motivi di ricorso, ne ha invocato l’accoglimento;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 dicembre 2024 la Corte di appello di Trieste ha confermato quella del 18 febbraio 2022 con cui il Tribunale di Trieste, all’esito di giudizio
ordinario, aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., e 2, comma 1-bis, L. 683/1983 a lui ascritto in rubrica, e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 500 di multa, oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
COGNOME ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso per l’annullamento della sentenza impugnata, affidato a tre motivi.
2.1. Col primo motivo la difesa denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., violazione dell’art. 521 cod.proc.pen., e correlato vizio di motivazione, asseritamente contraddittoria e manifestamente illogica.
In premessa la difesa ribadisce l’oggetto del primo motivo di appello.
Il reato ascritto all’imputato è una fattispecie unitaria, a consumazione prolungata; il capo di imputazione, recava, in diritto, l’indicazione dell’art. 81 cpv. e, in fatto l’indicazione di più omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso; riporta quindi la motivazione relativa alla dosimetria: «pena congrua quella pari a mesi 3 di reclusione ed C 500.00 di multa (pena base: mesi 4 giorni 15 di reclusione ed C 600.00 di multa; pena diminuita per effetto RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche)». Da tanto, in quella sede, la difesa aveva tratto traccia di un’evidente discrasia tra capo di imputazione e sentenza, in cui non compariva traccia della pluralità di omissioni nè dell’esclusione della medesimezza del disegno criminoso; aveva denunciato l’incomprensibilità, in imputazione, della data di consumazione del fatto, da determinarsi al momento del superamento della soglia, e che non poteva trarsi invece dal mero riferimento, per relationem, alle singole mensilità inevase.
La motivazione resa dalla Corte territoriale, col valorizzare il dispositivo e la motivazione in punto di calcolo della pena che non postulano aumenti per continuazione, e che hanno escluso che possa ravvisarsi violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per via del mancato riconoscimento della continuazione, sarebbe stata resa in violazione del divieto già censurato e con rinnovato vizio di motivazione.
2.2. Con il secondo motivo la difesa deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., violazione degli artt. 125 e 530, comma 2, cod.proc.pen., e correlato vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
Col secondo motivo di appello la difesa aveva contestato l’omessa assoluzione, anche agli effetti dell’art. 530, comma 2, cod.proc.pen.; aveva evidenziato la lacunosità e contraddittorietà dell’esame della teste, de relato, funzionaria INPS, smentita dalle acquisizioni documentali; aveva eccepito la non corrispondenza
RAGIONE_SOCIALE somme secondo contestazione evase con le effettive risultanze debitorie della società RAGIONE_SOCIALE, e contestava il superamento della prevista soglia di punibilità. La Corte avrebbe omesso la valutazione del compendio documentale, che la difesa ha indicato e discusso alle pagine 7, 8 e 9 del ricorso, onde sostenere il difetto di motivazione sulla documentazione versata in atti dalla difesa e secondo prospettazione idonea a inficiare l’attendibilità e la certezza RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della teste Croce.
Sempre col medesimo motivo di appello la difesa aveva allegato la grave crisi aziendale causata dalla revoca di una concessione, che aveva provocato un drastico calo dei corrispettivi, da cui la rateizzazione dei debiti fiscali, rispettata fino al marzo del 2019, data di cessazione della carica di amministratore in capo all’imputato; deduce, ora, l’omessa valutazione sull’elemento soggettivo del reato, per travisamento da parte della Corte territoriale del motivo di appello laddove, a fondamento del dolo generico, ha fatto applicazione dell’orientamente che lo ravvisa nella scelta dell’imprenditore di pagare gli emolumenti invece che il debito costituito dalle ritenute, così ignorando l’affidamento del COGNOME nei versamenti ratelai che avrebbero neutralizzato lo scoperto nel tempo.
2.3. Col terzo motivo la difesa deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., violazione dell’art. 131-bis cod.pen., e correlato vizio di motivazione.
La Corte avrebbe omesso di valutare la condotta di versamento dei contributi tramite ravvedimenti e versamenti postumi rateizzati, nonché la non esorbitanze del dovuto rispetto al limite soglia.
2.4. Invoca, dunque, l’annullamento della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Quanto al primo motivo la Corte d’appello ha ben evidenziato come il tribunale abbia considerato unitario il reato, come si evince dalla lettura testuale del dispositivo e del calcolo della pena, non essendo stato operato alcun aumento a titolo di continuazione.
Come noto la sentenza, intesa come espressione della volontà del giudicante, si identifica nel dispositivo, tant’è che <Un caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del primo sulla seconda, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma dev'essere contemperata avendo riguardo al caso specifico, con valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva, pertanto, la sua funzione di
spiegazione e di chiarimento RAGIONE_SOCIALE ragioni della decisione e che ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso. (Fattispecie relativa ad omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza assolutoria, del nominativo di uno degli imputati, la cui posizione era tuttavia dettagliatamente esaminata nel corpo della motivazione)», così, da ultimo, Sez. 2, Sentenza n. 31119 del 19/03/2025 Ud. (dep. 16/09/2025 ) Rv. 288560 – 02, il cui orientamento questo Collegio condivide.
A tanto deve aggiungersi che il mancato riconoscimento della continuazione da parte del giudice -peraltro nella specie concretizzatosi in una decisione di favore per l'imputato, attesa l'esclusione della continuazione contestata- non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza, rientrando la qualificazione del fatto, immutato, come unitario nell'ambito della valutazione del giudice. Il principio è frutto di consolidato orientamento di questa Corte, che il Collegio non ha ragione, condividendolo, di disattendere (come espresso, da ultimo ed ex multis, da Sez. 3, Sentenza n. 24365 del 14/03/2023 Ud. (dep. 07/06/2023 ) Rv. 284670 – 03, secondo cui «on viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza la decisione di condanna in cui è ritenuta la sussistenza della continuazione tra più condotte, tutte autonomamente integratici della norma incriminatrice contestata, e non un unico fatto di reato, anche nel caso in cui non vi sia nel capo di imputazione il riferimento all'art. 81 cod. pen., poiché ciò che rileva non è l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, ma la compiuta descrizione del fatto».
Il motivo è dunque manifestamente infondato.
2. Quanto all'asserita contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per non aver valutato criticamente la documentazione difensiva agli atti che inficerebbe l'attendibilità e la certezza della deposizione della teste escussa e all'asserita omessa motivazione sulla carenza dell'elemento soggettivo (secondo motivo di ricorso) non può non rilevarsi come prospettando violazioni di legge il ricorrente solleciti nei fatti una rivalutazione nel merito non ammissibile in questa sede.
Si rammenta che non è consentito il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod.proc.pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità RAGIONE_SOCIALE doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza RAGIONE_SOCIALE norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U,
Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027). Difatti la deduzione del vizio di violazione di legge, in relazione all'asserito malgoverno RAGIONE_SOCIALE regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è permessa non essendo l'inosservanza RAGIONE_SOCIALE suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett. c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, COGNOME e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, COGNOME e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, NOME., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett. b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c) dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, COGNOME, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404).
Infine compiuta motivazione ha dato la Corte pure in ordine al diniego del riconoscimento dell'istituto di cui all'articolo 131-bis c.p. valorizzando la circostanza che l'imputato ha commesso analoga violazione per l'anno precedente godendo dell'istituto di cui all'articolo 131-bis c.p, il che conferma una condotta tutt'altro che episodica e contenuta, pregiudicando la valutazione complessiva della personalità dell'imputato, che ha riportato anche una precedente condanna, l'applicazione dell'istituto.
Pacifico, comunque, che il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., RAGIONE_SOCIALE modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U., n 13681 del 25/2/2016, rv. 266590) e che ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è sufficiente l'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma (Sez. 3, Sentenza n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678 – 01).
Nel caso che occupa la corte ha dato conto in maniera logica di uno degli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall'art. 131-bis c. p. che ha considerato preponderante nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato giustificando in maniera congrua e conforme a diritto la sua determinazione.
Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende. Così deciso in Roma il 9 luglio 2025
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La Presidente