Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41659 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41659 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a FANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo TARGA_VEICOLOZ COGNOME ek-,C
COGNOME –COGNOME cura o e COGNOME a e, npo an osi a a memoria in atti, conclude per rigetto delricorso:
udito il difensore
AVV_NOTAIO COGNOME, dato atto di aver cognizione della memoria predisposta dalla Procura Generale, discute i motivi di ricorso, si riporta ai propr ed insiste per l’accoglimento dei motivi esposti nekratesiracocon annullamento de sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, n. q. di liquidatore del RAGIONE_SOCIALE (poi trasformata in RAGIONE_SOCIALE), il cui fallimento è stato dichiarato il 12 aprile 2016, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 5 dicembre 2024 che ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Pesaro che, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato l’imputato, in concorso con altri soggetti, qui non ricorrenti, per avere aggravato il dissesto della società tramite un’operazione di fittizio aumento del capitale sociale mediante conferimento di titoli al portatore, per un valore di perizia pari a 20 milioni di euro non individuati con numero di serie e comunque privi di veridicità e valore (Capo 1, n. 1). Il ricorrente è stato altresì condannato per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per avere falsificato il libro giornale dell’esercizio 2015 riportando il fittizio aumento di capitale che veniva anche pubblicizzato nel registro delle imprese presso la RAGIONE_SOCIALE di commercio. (Capo1, n. 1-bis)
Il ricorrente affida il proprio ricorso a quattro motivi qui riportati a norma dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti di quanto necessario alla decisione.
Con il primo motivo, con riferimento al reato di cui al capo 1, n.1. il ricorrente deduce, a norma dell’art. 606, lett. c), cod. proc. pen. la violazione degli artt. 441, 441-bis, 423 e 521 cod. proc. pen., ravvisata nella revoca della ordinanza che aveva “accolto” la modifica del capo di imputazione da parte del zAP.) Pubblico Ministero. Rappresenta che inizialmente s ata effettuata una contestazione suppletiva ritenendo il Pubblico Ministero che l’imputazione non avesse contestato il fatto che l’aumento fittizio del capitale sociale aveva aggravato il dissesto della società e che il Giudice dell’udienza preliminare, originariamente designato, aveva accolto siffatta integrazione che, però, non aveva avuto poi seguito perché il Giudice subentrato, all’udienza del 21 dicembre 2022, dopo aver revocato l’ordinanza precedentemente resa dal primo Giudice ritenendo che non occorresse una contestazione suppletiva, rendeva una sentenza di condanna utilizzando le medesime espressioni di cui all’integrazione dell’imputazione. La difesa dell’imputato rappresenta che, in tal modo, è stato violato il principio di correlazione tra sentenza e imputazione poiché l’imputato è stato punito per una condotta non contestata e un evento diverso, ossia quello di avere cagionato un aggravamento del dissesto in luogo dell’avere causato il fallimento. In tal modo, poi, espone ancora il difensore, sarebbe stata tolta all’imputato la possibilità di optare per il rito dibattimentale.
Con il secondo motivo lamenta l’assertività e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo nei reati contestati. Rappresenta che all’imputato, che da soli due mesi rivestiva il ruolo di
liquidatore e che dall’operazione non ha tratto alcun vantaggio e che non risulta abbia inteso favorire terzi, al più potrebbe muoversi un rimprovero per aver agito in modo imprudente e imperito essendosi fidato di un’operazione che si era svolta alla presenza di un notaio, delegato a verificare la completezza della documentazione e il rispetto della normativa, e che era stata discussa dai soci alla presenza dei sindaci rimasti silenti, i quali solo successivamente avevano espresso dubbi in ordine alla liceità dell’operazione.
Con il terzo motivo lamenta la mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine sia al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sia ai criteri di determinazione della pena.
Con il quarto motivo deduce la mancanza di motivazione in punto di determinazione dell’entità del risarcimento del danno.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, a tratti inammissibile, è nel suo complesso infondato.
Il primo motivo è infondato in quanto è di tutta evidenza la correttezza delle osservazioni formulate dalla Corte d’appello là dove rileva che, nella specie, la contestazione era rimasta incentrata sulla medesima operazione societaria, essendo solo stata integrata con ulteriori aspetti. Ed invero, il principio di correlazione tra accusa e sentenza ha lo scopo di garantire il contraddittorio sul contenuto dell’accusa e, quindi, l’esercizio effettivo del diritto di difesa dell’imputato, sicché non è configurabile una sua violazione in astratto, prescindendo COGNOME dalla COGNOME natura COGNOME dell’addebito COGNOME specificamente COGNOME formulato nell’imputazione e dalle possibilità di difesa che all’imputato sono state concretamente offerte dal reale sviluppo della dialettica processuale (Sez. 5, n. 2074 del 25/11/2008, dep.2009, Fioravanti, Rv. 242351 – 01). Nella specie, il ricorrente si è ampiamente difeso in relazione alla contestazione per cui vi è condanna, di talché nessuna violazione dell’invocato principio può ravvisarsi.
Il secondo motivo è inammissibile in quanto reiterativo di identico motivo già sollevato con l’atto di appello ed è privo di ogni effettivo confronto con la motivazione che è espressione di un ragionamento tutt’altro che assertivo o manifestamente illogico, ma al contrario ben articolato, approfondito e del tutto esauriente.
Analoga valutazione di inammissibilità deve effettuarsi con riferimento al terzo motivo.
3.1. Ed invero, nessun vizio tra quelli dedotti è ravvisabile nella motivazione in parte qua della Corte d’appello che, nel confermare la decisione di primo grado in ordine al diniego delle attenuanti generiche, si è attenuta ai principi elaborati da questa Corte di legittimità sul tema.
Come ricordato anche dalla Corte d’appello, le attenuanti generiche hanno la funzione di adeguare la pena al caso concreto, permettendo la valorizzazione di connotati, oggettivi o soggettivi, non tipizzati, utili per diminuire l meritevolezza e/o il bisogno di pena. Esse, quindi, presuppongono l’esistenza di elementi “positivi” che consentano una diminuzione della pena risultante dall’applicazione dell’art. 133 cod. pen. Siffatta “meritevolezza” non può però mai essere data per scontata o per presunta e, pertanto, non sussiste l’obbligo, in capo al giudice, ove non la ravvisi, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza (Sez. 3, n. 35570 del 30/5/2017, Rv. 270694). Al contrario, quando si ritenga che l’imputato sia meritevole delle suddette attenuanti, occorre una specifica motivazione che metta in luce gli elementi “positivi” che sono stati ritenuti idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044 – 01; Sez. 1, n. 46568 del 18/5/2017, Rv. 271315-01; Sez. 3, n. 35570 del 30/5/2017, Rv. 270694; Sez. 2, n. 38383 del 10/7/2009, Rv. 245241). Alla luce delle anzidette coordinate ermeneutiche è di tutta evidenza che la motivazione della sentenza impugnata sfugge ad ogni censura, essendo incentrata sull’assorbente rilievo del difetto di elementi positivamente valorizzabili al fine della concessione delle attenuanti generiche.
3.2. Anche con riferimento alla determinazione della pena, la sentenza risulta del tutto immune da qualunque rilievo censorio. La graduazione della pena, infatti, presuppone una valutazione discrezionale che sfugge al sindacato di legittimità ove non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione sufficiente (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142 – 01). Nella vicenda che ci occupa l’obbligo motivazionale è stato ampiamente adempiuto avendo la Corte d’appello fatto riferimento, nel valutare la censura, all’entità della pena applicata dal primo Giudice, «moderatamente» superiore al minimo edittale, alla gravità del danno cagionato, alle modalità fraudolente con cui è stato arrecato, allo specifico disvalore della falsificazione delle scritture contabili. Tanto basta per ritenere la motivazione del tutto immune da censure non essendo necessaria la considerazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo invece sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri ( in particolare la dedotta incensuratezza del COGNOME) disattesi o superati da tale valutazione (ex multis, Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899).
Parimenti inammissibile per difetto di specificità è anche l’ultimo motivo di ricorso meramente reiterativo di identico motivo proposto con l’appello e privo di ogni confronto con la motivazione fornita che, in quanto sufficiente e scevra da aporie argomentative, non può essere diversamente sindacata dal Giudice di legittimità a cui è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 17 settembre 2025