Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 14430 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 14430 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA nel procedimento a carico di: COGNOME nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Cort Cassazione, AVV_NOTAIONOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiest l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Ritenuto in fatto
1.11 Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale del 17 ottobre 2023 che, in riforma della sente del Tribunale di Roma del 22 luglio 2015, “ritenuta non contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 6 cod. pen.” ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME e NOME in ordine a tutti i reati loro ascritti perché estinti per inter prescrizione.
2.Agli imputati erano stati attribuiti i delitti, per i quali era stata emessa condanna i grado, di cui agli artt. 624, 625 nn. 4 e 6 cod. pen. – capo A) – di cui agli artt. 110 e pen. – capo B) – e di cui agli artt. 110,582 e 585, in riferimento all’art. 576 cod. pen. 61 n. 2 cod. pen. – capo C) – questi ultimi due perpetrati in pregiudizio degli agenti di intervenuti dopo la commissione del furto di cui al capo A), fatti tutti consumati il 21 2015.
3.La sentenza d’appello, dopo aver rilevato il decorso del termine massimo di prescrizione i relazione ai delitti sub B) e C), ha osservato che – al di là del richiamo formale dell’art. 6 cod. pen. nell’imputazione di cui al capo A), attinente alla pacifica commissione del fatto bagaglio” del viaggiatore, vittima del reato di furto, all’interno della stazione ferro Roma Termini – l’enunciato della contestazione ha riportato espressamente soltanto l’aggravante dell’aver agito con destrezza – consistita nella concretizzata elusione d sorveglianza della persona offesa – senza alcuna menzione del segmento fattuale necessario ad esplicitare l’altro elemento circostanziale. Pertanto, in linea con il principio di diritto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite nella sentenza n. 18 del 2000, che ha statuito necessità di una compiuta descrizione degli elementi del fatto contestato nel cap d’imputazione, necessaria e sufficiente a garantire l’esercizio del diritto di difesa a prescindere dalla formale indicazione, nell’addebito, dell’articolo di legge violato, ha dich l’estinzione per prescrizione anche del furto, in tal guisa ritenuto mono-aggravato, di c capo A).
4.11 ricorso per cassazione è stato affidato ad un unico motivo, fondato sul richiamo dei vizi cui all’art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. per inosservanza della legge penale ed norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità o decadenza.
Lamenta il requirente che la Corte d’appello, in applicazione dell’art. 604 comma 2 cod. pro pen., avrebbe nella sostanza ritenuto un difetto della contestazione come formulata nell’atto esercizio dell’azione penale – nullità relativa che la difesa dell’imputato non ha fatto vale corso del giudizio di primo grado né, tampoco, con il gravame successivo – così incorrendo in una violazione del principio devolutivo di cui all’art. 597 comma 1 cod. proc. pen..
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
1.Le conclusioni rassegnate dalla Corte d’appello – al di là dell’infelice formula del dispos che avrebbe imposto di dichiarare la nullità in parte qua della pronuncia impugnata in luogo dell’impropria “obliterazione” della contestazione della circostanza aggravante – riguarda nella sostanza il tema della “correlazione tra l’accusa e la sentenza”, il cui principio s stato disatteso del giudice di prime cure, che avrebbe ritenuto sussistente, a carico de imputati, una circostanza aggravante, quella di cui all’ad. 625 n. 6 cod. pen. , espressamente contestata nell’incolpazione, in violazione dell’ad. 522 cod. proc. pen..
L’esame del caso condotto all’attenzione della Corte impone di richiamare le direttrici for dalla giurisprudenza nella sua massima espressione nomofilattica, secondo le quali “in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella qu si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un’incer sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della dife consegue che l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esauri nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente qua l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concr difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione” (Sez. U n. 36551 del 15/07/2010, COGNOME, 248051; Sez. U n. 16 del 19/06/1996, COGNOME, Rv. 205619).
Nella fattispecie, compulsate la motivazione della sentenza del primo giudice e le articolazi degli argomenti sviluppati dalla difesa degli imputati per contrastare le accuse – tanto corso del processo di primo grado che con la formulazione dei motivi di gravame – non è data cogliere alcuna violazione del diritto di difesa.
Ed invero costoro, per un verso, sono stati posti nelle condizioni di interloquire su t aspetti della vicenda fattuale – relativa alla realizzazione di un furto di uno zaino, cost “bagaglio” del viaggiatore giapponese in transito alla stazione ferroviaria, l’individuazio cui contorni fenomenici è peraltro agevolata dalla specificazione numerica, nell’imputazion dell’articolo di legge che vi correla un aggravamento della pena – e, dall’altro, han concreto offerto una versione alternativa dei fatti, consistita, secondo l’addotta prospettaz (riproposta nell’atto di appello), nell’essere stati avvicinati “presso la stazione Termini” sconosciuto che avrebbe venduto loro “la borsa rubata ad NOME“, il quale, del resto, non avrebbe fornito alcuna descrizione degli autori della sottrazione.
La sentenza di primo grado, in definitiva, in linea con la complessiva formulazione dell’accus non si è espressa su accadimenti fattuali ontologicamente diversi da quelli contestat
scandagliati nel corso del contraddittorio processuale, e ha reso edotti gli imputati condotte illecite contestate, con la precisa indicazione del perimetro del rimprovero, oggett soddisfacente comprensione; in altri termini, anche se il capo d’imputazione non ha esplicita le circostanze sottese alla formale contestazione della circostanza aggravante in parola, i su elementi essenziali risultano ricavabili in via induttiva, tenendo conto di tutte le ris probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato il nucleo sostanziale dell’addebito a lui attribuito e delle difese da lui opposte (sez. 2, n.21089 del 29/03/ Saracino, Rv.284713).
Il delitto di cui al capo A) non è dunque estinto per intervenuta prescrizione, alla luce contestazione di furto pluriaggravato ai sensi degli artt. 624 e 625 nn. 4 e 6 cod. pen..
2.Ne consegue l’annullamento GLYPH della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma che rivaluterà i motivi di gravame relativi all’imputazione di c capo A), tenendo conto anche della circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 6 cod. pen.. tauk
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo A) e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 5/03/2024
Il consighere estensore
Il Presidente