Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3313 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3313 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 21/02/2023 della Corte d’Appello di Reggio calabria vista la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; vista la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
in procedura a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 20 luglio 2021 la Corte di Appello di Reggio Calabria quale giudice della esecuzione – ha disposto sequestro e contestuale confisca cd. estesa (art. 85 del d.P.R. n.309/90) di un terreno sito in San Pietro di Caridà ed intestato a COGNOME NOME.
COGNOME risulta condannato in via definitiva per il reato di cui all’art.73 d.P.R. n.309 del 1990 per fatto accertato il 5 ottobre del 2017.
La Corte di merito ritiene sussistente il presupposto della sproporzione tra redditi ed entità dell’investimento (novemila euro), avvenuto in data 16 settembre 2013.
Quanto al presupposto della cd. correlazione temporale si evidenzia che l’acquisto Ł avvenuto in epoca «non eccessivamente distante» dal reato contestato al COGNOME. Si tratta, peraltro, di una condotta (possesso di 7,5 kg. di marijuana) che rimanda a una non occasionalità del comportamento criminoso.
A seguito di opposizione, la Corte reggina ha confermato – con ordinanza del 21 febbraio 2023 – la prima decisione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge NOME COGNOME. Il ricorso Ł affidato a sei motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al presupposto della correlazione temporale tra acquisizione del bene e commissione del reato.
Secondo la difesa, la decisione motiva in modo apparente circa la sussistenza del parametro della ragionevolezza temporale. L’intervallo di ben quattro anni, tra acquisto del bene e realizzazione della condotta illecita, Ł un dato obiettivo che contrasta sul piano logico
con le argomentazioni espresse nella decisione impugnata. Le caratteristiche del fatto di reato, peraltro, non sono tali da determinare alcuna considerazione di ‘potenziale abitualità’ della condotta.
2.2 Al secondo e al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al presupposto della sproporzione tra redditi e investimenti.
Non vi sarebbe stata alcuna concreta analisi delle allegazioni difensive in punto di capacità reddituale del nucleo familiare.
2.3 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di carattere non occasionale della condotta illecita.
Il ricorrente evidenzia che il fatto di reato presenta, in tutta evidenza, carattere di episodicità e non autorizza a formulare le considerazioni espresse nella decisione impugnata.
2.4 Al quinto e al sesto motivo si deduce vizio di motivazione in punto di avvenuta inversione dell’onere della prova e mancata ammissione di una perizia sulla capacità reddituale del nucleo familiare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, al primo ed al quarto motivo, con portata assorbente rispetto alle residue doglianze.
Va premesso che la confisca allargata prevista – in via generale – dall’art. 240 bis cod. pen. Ł misura di sicurezza atipica ecostituisce uno strumento volto a contrastare l’accumulazione patrimoniale illecita, fondato sulla presunzione relativa di provenienza delittuosa dei beni che risultino sproporzionati rispetto alle lecite disponibilità del condannato. Tale presunzione, tuttavia, incontra un limite strutturale nel criterio della ragionevolezza temporale , che impone di circoscrivere l’arco cronologico entro il quale il bene deve essere entrato nella disponibilità dell’interessato affinchØ la misura possa legittimamente operare.
Giova ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n.33 del 2018, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione ‘storica’ dell’art. 12 sexies l. 356 del 1992, nella parte in cui include la ricettazione tra i delittisorgente, ha affermato che la coerenza del sistema con i principi costituzionali impone che la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale sia «circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale». La Consulta ha precisato che il momento di acquisizione del bene non deve risultare così distante dall’epoca di realizzazione del reato spia da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione illecita del bene stesso, anche qualora l’attività illecita presupposta non coincida con quella che ha condotto alla condanna ed eventualmente non sia stata positivamente accertata. In tale prospettiva, «il momento di acquisizione del bene non dovrebbe risultare talmente lontano dall’epoca del reato spia da rendere ictu oculi irragionevole la presunzione di derivazione illecita».
La giurisprudenza di questa Corte ha piø volte ribadito la centralità del criterio della correlazione temporale quale limite immanente alla presunzione relativa di cui all’art.240 bis cod. pen.
Già Sez. 1, n. 36499 del 06/06/2018, Quattrone , Rv. 273612 – 01, ha affermato che, in tema di confisca disposta ai sensi dell’art. 12sexies d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992, il giudice non può esimersi dal considerare il momento di acquisizione del bene al fine di verificare che esso non risulti talmente lontano dall’epoca di commissione del “reato spia” da rendere ” ictu oculi ” irragionevole la presunzione di derivazione del bene
stesso da un’attività illecita, sia pure complementare rispetto a quella per cui Ł intervenuta condanna.In senso conforme, Sez. 2, n. 52626 del 26/10/2018, COGNOME , Rv. 274468 – 01, ha ribadito che la presunzione di illegittima acquisizione da parte dell’imputato di beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata deve essere circoscritta in un ambito di ragionevolezza temporale, dovendosi dar conto che i beni non siano ” ictu oculi ” estranei al reato perchØ acquistati in un periodo di tempo eccessivamente antecedente alla sua commissione.
Ed ancora le Sezioni Unite n. 27421 del 25/02/2021, COGNOME , Rv. 281561 – 01, hanno ribadito in modo definitivo il criterio della ragionevolezza temporale quale limite intrinseco della confisca allargata ex art. 240 bis cod. pen., affermando che la misura può colpire i beni entrati nella disponibilità del condannato sino alla pronuncia della sentenza per il reatospia, nonchØ quelli acquistati in epoca successiva, purchØ finanziati con risorse economiche pregresse, anteriori alla decisione. Le Sezioni Unite hanno chiarito che la presunzione di illecita provenienza non opera oltre un arco temporale che mantenga coerenza logicoprobatoria con la condotta delittuosa, poichØ l’acquisizione non deve risultare «talmente lontana» dall’epoca del reato da rendere inverosimile l’origine illecita del bene; principio già espresso, tra le altre, da Sez. 1, n. 41100/2014, COGNOME , e Sez. 1, n. 11049/2001, COGNOME . Tale criterio Ł stato ricondotto dalle Sezioni Unite a una matrice comune con la confisca di prevenzione, richiamando la sentenza Sez. U, n. 4880/2014, COGNOME , che aveva già imposto, in via costituzionalmente orientata, la necessità di una correlazione temporale tra la manifestazione della pericolosità e l’acquisizione dei beni, quale limite alla dilatazione indefinita dell’area oggettiva della misura. In tal modo, la decisione COGNOME ha trasfuso nell’ambito della confisca allargata lo stesso principio di equilibrio temporale elaborato per la prevenzione, facendo della ragionevolezza temporale il parametro imprescindibile per evitare che l’ablazione si trasformi in un controllo patrimoniale potenzialmente illimitato e sganciato dal periodo in cui si Ł formata la ricchezza illecita.
Sul medesimo orientamento si innesta anche la pronuncia delle Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, dep. 2024, Rizzi , Rv. 285852 – 01, che ha ribadito l’obbligo del giudice di verificare la coerenza temporale tra l’acquisizione del bene e il periodo di pericolosità, escludendo la possibilità di estendere la misura a beni la cui distanza cronologica dal reato renderebbe arbitraria la presunzione di illiceità.
Il criterio della ragionevolezza temporale costituisce dunque un limite strutturale rispetto alla confisca allargata, in quanto la presunzione di illecita provenienza non può estendersi illimitatamente nel tempo; detto principio costituisce – inoltre – un parametro di legalità sostanziale derivante dai principi costituzionali (art. 1 Prot. Add. CEDU, art. 7 CEDU) e dalla giurisprudenza interna, e funge dunque da bilanciamento tra l’effettività dell’aggressione ai patrimoni illeciti e la tutela delle garanzie costituzionali, e costituisce parametro imprescindibile in ogni giudizio sulla confisca allargata.
Le linee esegetiche così tracciate sono state suggellate dalla pronunzia della Corte EDU, prima sezione, nella causa Isaia e altri c. Italia del 25 settembre 2025: laCorte, in detto arresto, ha ribadito che la confisca di prevenzione, pur non essendo una sanzione penale, deve rispettare il principio di legalità sostanziale e i canoni di prevedibilità e proporzionalità, confermando quindi quanto già affermato nella sentenza della Corte Edu (Grande Camera) de Tommaso c. Italia del 23 febbraio 2017 ma con un focus piø marcato sulla prova del nesso temporale.
La Corte Edu ribadisce infatti la compatibilità, in astratto, di questo strumento con la Convenzione, ritenendo che la confisca prevista dal d.lgs. n. 159 del 2011 non abbia natura
punitiva, ma persegua una finalità essenzialmente ripristinatoria, volta a neutralizzare gli effetti economici dell’illecito e a prevenire forme di arricchimento ingiustificato. Con la sentenza suddetta, la Corte EDU sottolinea che, perchØ la misura possa ritenersi compatibile con i diritti garantiti dalla Convenzione, Ł necessario accertare l’esistenza di un nesso tra i beni oggetto di ablazione e l’attività illecita del proposto, tale da rendere ragionevole la presunzione della loro origine illecita;il collegamento tra i beni e la pericolosità sociale non può essere puramente presuntivo, in quantooccorre una relazione temporale ragionevole tra l’acquisizione dei beni e il periodo di pericolosità;in assenza di tale nesso temporale, la misura rischia di diventare arbitraria e violare l’art. 1 Prot. Add. CEDU.
Considerando il radicamento strutturale del presupposto – di derivazione giurisprudenziale – può quindi affermarsi che, nel sistema della confisca allargata disciplinata dall’art. 240 bis cod. pen., il criterio della correlazione temporale tra l’acquisizione del bene e la commissione del reato-sorgente rappresenta un parametro di legalità sostanziale della misura. Esso non attiene a un mero profilo valutativo o discrezionale, ma incide direttamente sulla «base legale» della presunzione di provenienza illecita, come chiarito dalla giurisprudenza interna e, da ultimo, dalla Corte EDU nella citata sentenza Isaia e altri c. Italia del 25 settembre 2025. In questa prospettiva, la correlazione temporale costituisce un limite imprescindibile alla latitudine applicativa dell’istituto, funzionale a garantire il rispetto dei principi di legalità sostanziale e di tutela dei diritti convenzionali.
Tutto ciò premesso, va rilevato che nel caso in esame una distanza pari a quattro anni tra l’acquisto e la commissione di una singola condotta di reato in tema di stupefacenti Ł un dato non congruamente apprezzato nella decisione impugnata. In particolare, la indicazione di elementi di fatto capaci di sostenere una concreta valutazione di «non occasionalità» del comportamento si fonda esclusivamente sul dato ponderale della sostanza, di per sØ non idoneo a sostenerla. Non si comprende perchØ un simile quantitativo non possa essere trattato da un soggetto alle prime esperienze di inserimento nel circuito delinquenziale.
Va dunque promossa una nuova valutazione di merito, previo annullamento della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Reggio Calabria.
Così Ł deciso, 14/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME