Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31673 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31673 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Gallarate (Va) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2024 del Tribunale di Cremona letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, che
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
N ell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal G iudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cremona il 16/09/2024, applicativa della pena richiesta dalle parti di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 629 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Si eccepisce, con un unico motivo di ricorso, il mancato recepimento, senza alcuna motivazione sul punto, della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, formulata con la richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. , in relazione alla quale il pubblico ministero aveva formalizzato il consenso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 448 , comma 2bis , cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere proposto per motivi attinenti al difetto di correlazione tra la richiesta stessa e la sentenza.
Nel caso di specie, risulta che la proposta dell ‘imputato , datata 19 giugno 2024, è stata formulata nei seguenti termini: ‘ si richiede la definizione del procedimento…con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.…’, ‘in subordine, qualora la superiore richiesta di applicazione pena non venisse accolta si chiede la definizione del procedimento con il giudizio abbreviato’; ‘si chiede , inoltre, la concessione ex art. 20-bis c.p. della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità’.
Il pubblico ministero, con decreto del 28 giugno 2024, ha prestato il consenso all’applicazione della pena come formulata nell’istanza , con evidente riferimento alla richiesta costituita dalla applicazione della pena e ‘inoltre’ dalla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
Non correttamente nella sentenza impugnata è stato riportato l’accordo delle parti attinente soltanto all’applicazione della pena finale di anni due e mesi quattro di reclusione senza tener conto della misura alternativa, oggetto di specifica istanza, riferibile a ciascuno dei due riti richiesti, in via alternativa e subordinata.
Tale difetto di correlazione determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per il giudizio.
Così deciso in Roma il 11 settembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME NOME COGNOME