Correlazione Sentenza Richiesta: Quando il Giudice non può Ignorare l’Accordo delle Parti
La correlazione tra sentenza e richiesta delle parti nel rito del patteggiamento è un principio cardine della procedura penale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (Sent. n. 31673/2025) ha ribadito con forza questo concetto, annullando una decisione di un GUP che aveva accolto solo parzialmente l’accordo raggiunto tra imputato e Pubblico Ministero. Analizziamo insieme il caso e le importanti implicazioni giuridiche.
I Fatti del Caso
Nel caso di specie, un imputato, accusato dei reati di estorsione e spaccio di lieve entità, aveva concordato con il Pubblico Ministero l’applicazione di una pena di due anni e quattro mesi di reclusione, oltre a una multa. Elemento cruciale dell’accordo era la richiesta, formulata contestualmente, di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
Il Pubblico Ministero aveva prestato il proprio consenso all’intero “pacchetto”: sia alla quantificazione della pena sia alla sua sostituzione. Tuttavia, il Giudice per l’Udienza Preliminare del Tribunale, nel pronunciare la sentenza, applicava la pena detentiva e pecuniaria concordata, omettendo completamente di pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità e senza fornire alcuna motivazione per tale omissione.
La Decisione della Corte sulla Correlazione Sentenza Richiesta
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando proprio questa anomalia. La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendolo e annullando la sentenza impugnata. Il motivo centrale della decisione risiede nel “difetto di correlazione tra la richiesta stessa e la sentenza”, un vizio specificamente previsto come motivo di ricorso dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
La Corte ha evidenziato come l’accordo tra le parti non riguardasse solo la pena detentiva, ma un complesso unitario che includeva anche la sua modalità di esecuzione, ovvero la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità. Il consenso del Pubblico Ministero copriva l’intera proposta. Di conseguenza, il giudice di merito non poteva “spacchettare” l’accordo, accogliendone una parte e ignorandone un’altra.
Le Motivazioni della Cassazione
La motivazione della Suprema Corte si fonda su un principio fondamentale del patteggiamento: il ruolo del giudice è quello di vagliare la congruità e la legalità dell’accordo nel suo complesso, non di riscriverlo. L’accordo, una volta formato con il consenso delle parti, costituisce un’unica proposta negoziale. Il giudice ha di fronte a sé due sole opzioni: accoglierlo in toto o rigettarlo in toto, se lo ritiene non congruo o illegale.
Nel caso analizzato, la sentenza del Tribunale ha erroneamente riportato l’accordo come se riguardasse unicamente l’applicazione della pena detentiva, tralasciando la richiesta di misura alternativa che ne era parte integrante e sostanziale. Questo ha creato una frattura insanabile tra la volontà delle parti, cristallizzata nell’accordo, e la decisione finale del giudice. Tale difetto di correlazione determina la nullità della sentenza, poiché il dispositivo emesso non rispecchia l’intesa processuale su cui avrebbe dovuto basarsi.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza la natura “negoziale” del rito del patteggiamento, limitando l’intervento manipolativo del giudice. Le implicazioni pratiche sono significative: quando si formula una richiesta di applicazione pena, ogni elemento accessorio (come la richiesta di sospensione condizionale, di non menzione o, come in questo caso, di sostituzione della pena) è parte di un’unica volontà negoziale. Il giudice non può ignorare o scartare queste clausole accessorie a sua discrezione.
L’annullamento della sentenza con trasmissione degli atti al Tribunale significa che il procedimento dovrà tornare davanti a un giudice di primo grado, il quale sarà tenuto a rivalutare l’accordo nella sua interezza. Dovrà quindi considerare sia la pena concordata sia la richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, emettendo una decisione che rispetti pienamente la correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza.
Può un giudice modificare un accordo di patteggiamento, applicandone solo una parte?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il giudice non può applicare solo una parte dell’accordo. Se non ritiene congrua la richiesta nel suo complesso, deve rigettarla integralmente, non modificarla. La sentenza deve corrispondere alla richiesta delle parti.
Cosa succede se la sentenza di patteggiamento non corrisponde all’accordo tra imputato e pubblico ministero?
In caso di “difetto di correlazione” tra la richiesta e la sentenza, la parte interessata può presentare ricorso per cassazione. Se il ricorso è fondato, la Corte annulla la sentenza, come avvenuto in questo caso, e trasmette gli atti al tribunale per un nuovo giudizio.
La richiesta di sostituire la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità è parte integrante dell’accordo di patteggiamento?
Sì. Come chiarito dalla sentenza, quando l’imputato formula la richiesta di pena e “inoltre” quella di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, e il pubblico ministero acconsente a tale pacchetto, entrambe le richieste costituiscono un accordo unico che il giudice deve valutare nel suo complesso.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 31673 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 31673 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DNOME nato a Gallarate (Va) il 06/09/1990
avverso la sentenza del 16/09/2024 del Tribunale di Cremona letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME che
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
N ell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal G iudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Cremona il 16/09/2024, applicativa della pena richiesta dalle parti di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 629 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Si eccepisce, con un unico motivo di ricorso, il mancato recepimento, senza alcuna motivazione sul punto, della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, formulata con la richiesta di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. , in relazione alla quale il pubblico ministero aveva formalizzato il consenso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 448 , comma 2bis , cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti può essere proposto per motivi attinenti al difetto di correlazione tra la richiesta stessa e la sentenza.
Nel caso di specie, risulta che la proposta dell ‘imputato , datata 19 giugno 2024, è stata formulata nei seguenti termini: ‘ si richiede la definizione del procedimento…con applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.…’, ‘in subordine, qualora la superiore richiesta di applicazione pena non venisse accolta si chiede la definizione del procedimento con il giudizio abbreviato’; ‘si chiede , inoltre, la concessione ex art. 20-bis c.p. della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità’.
Il pubblico ministero, con decreto del 28 giugno 2024, ha prestato il consenso all’applicazione della pena come formulata nell’istanza , con evidente riferimento alla richiesta costituita dalla applicazione della pena e ‘inoltre’ dalla sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
Non correttamente nella sentenza impugnata è stato riportato l’accordo delle parti attinente soltanto all’applicazione della pena finale di anni due e mesi quattro di reclusione senza tener conto della misura alternativa, oggetto di specifica istanza, riferibile a ciascuno dei due riti richiesti, in via alternativa e subordinata.
Tale difetto di correlazione determina l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Cremona per il giudizio.
Così deciso in Roma il 11 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME